Pausa estiva terminata…si torna alla compliance

Con il rientro dalla pausa estiva è tempo di riprendere le ordinarie attività lavorative e tra queste rientrano anche quelle relative alla compliance normativa in tema di gestione dei rifiuti.

Per evitare di ritrovarsi con una mole di lavoro ingestibile, il consiglio che diamo, come ogni anno, è quello di ritagliarsi del tempo per verificare che, alla ripresa delle attività, l’intero sistema di gestione dei rifiuti aziendale sia in perfetto ordine e pronto a ripartire.

All’interno di questo breve articolo vi lasciamo qualche suggerimento per fare una verifica interna e correggere eventuali criticità.

Il sopralluogo del deposito temporaneo è d’obbligo. In questo modo potremo verificare se la situazione presente prima della pausa estiva, in particolare se le ferie sono scaglionate per il personale, è ancora attuale.

Ricordiamo che quanto presente nel deposito temporaneo dovrebbe corrispondere con quanto indicato nel registro di carico e scarico. Pertanto il sopralluogo dovrebbe essere effettuato tenendo disponibile una sintesi delle giacenze registrate proprio sul nostro registro rifiuti.

Se dovessimo riscontrare delle anomalie, quali ad esempio, una produzione non registrata, dovremmo procedere con le relative annotazioni di carico. Anche in questo caso è opportuno ricordare che la norma impone un tempo massimo per le registrazioni di 10 giorni dalla produzione.

In aziende con una certa complessità gestionale è sempre utile avere a disposizione dei rapportini sui quali annotare periodicamente la produzione dei rifiuti prima di riportarli sul registro di carico e scarico.

Nel caso in cui invece dovessimo registrare una riduzione dei rifiuti rispetto a quanto annotato sul registro, prima della pausa estiva, allora dovremmo prodigarci nel verificare dove sono state lasciate le copie dei formulari mentre noi eravamo assenti.

La tracciabilità dei rifiuti è fondamentale, in particolare quando ci si assenta qualche giorno e la gestione dei rifiuti procede in autonomia anche senza la presenza fisica del referente designato.

Durante il sopralluogo del deposito temporaneo è sempre utile verificare che lo stesso sia correttamente segnalato e che ogni contenitore sia opportunamente etichettato secondo le disposizioni ambientali.

Non è insolito che durante la pausa estiva o al rientro dalla stessa, alcune buone abitudini tendano a perdersi ed è quindi necessario ricordare a tutti le procedure aziendali in essere per una perfetta compliance.

Se abbiamo provveduto ad avviare a recupero rifiuti poco prima della pausa, sarebbe utile verificare, ora a mente più lucida e senza la fretta che ci caratterizza prima di andare in ferie, se i formulari sono tutti compilati correttamente (se non lo abbiamo fatto prima), le copie accettate a destino rientrate regolarmente (la buona abitudine di richiedere ai trasportatori una copia digitale entro 48h dal conferimento permette di verificare subito eventuali criticità ed anomalie) e, buona norma sarebbe, fare un check della validità delle autorizzazioni dei nostri fornitori di servizi ambientali.

E’ importante rimarcare che è compito del Produttore verificare sempre, sin dalla sigla del contratto di servizio con trasportatori, intermediari ed impianti, che le autorizzazioni di tutti i soggetti che parteciperanno alla gestione dei nostri rifiuti, siano effettivamente in corso di validità e compatibili con i rifiuti che stiamo loro affidando.

A tal proposito riteniamo utile richiamare la Sentenza della Corte di Cassazione 30 Marzo 2023 n. 13310 con la quale si sottolinea l’obbligo per i Produttori di rifiuti di verificare che la targa del mezzo che prende in carico i nostri rifiuti, il giorno del ritiro, sia effettivamente autorizzata e preveda il trasporto del codice CER riportato sul formulario.

Ricorda: le responsabilità ambientali non sono delegabili.

Anche se tutti gli attori della filiera applicano un sistema di controllo incrociato delle autorizzazioni del soggetto che li precede e li segue nella filiera, l’errore umano di distrazione è sempre dietro l’angolo!

E ora che abbiamo fatto questo breve check delle nostre attività possiamo procedere con il verificare che tutto il nostro sistema di gestione sia effettivamente compliance.

  • Hai classificato correttamente i tuoi rifiuti?
  • Le analisi chimiche sono ancora valide?
  • Il tuo deposito temporaneo rispetta i dettami normativi del D.Lgs. 152/2006 nella sua gestione complessiva?
  • Le procedure aziendali per la gestione dei rifiuti sono aggiornate e soprattutto applicate? A che serve avere delle procedure se queste non vengono utilizzate?
  • Hai verificato se i tuoi rifiuti devono viaggiare in ADR?
  • Se hai risposto si alla domanda precedente, hai un consulente ADR che si supporti in tutte le fasi? Ricorda che la responsabilità delle informazioni da riportare sul formulario è tua e non del trasportatore.
  • I tuoi collaboratori sono formati nella gestione dei formulari? Ricorda che è tua responsabilità compilare il formulario e verificare che tutti i dati inseriti siano corretti e non del trasportatore. La norma, all’art. 193 comma 17, dispone che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione rifiuti dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Il Produttore di rifiuti, come primo attore della filiera, ha diverse responsabilità e deve prenderne coscienza al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire una corretta gestione dei rifiuti.

Pronti a ripartire?

Ambiente&Rifiuti come sempre è a vostra disposizione per fornirvi il supporto necessario per il raggiungimento della piena compliance normativa.

Trasporto rifiuti: Il Produttore deve verificare la targa del mezzo

Come ben sappiamo, il Produttore dei rifiuti è il primo attore della filiera di gestione dei rifiuti e su di esso ricadono diversi obblighi e responsabilità che è importante imparare a conoscere per difendersi da errori e sanzioni.

La gestione dei rifiuti è basata, sostanzialmente, su un sistema di controlli ridondanti che se posti correttamente in essere garantiscono un efficiente funzionamento dell’intera filiera, ma alcuni controlli sono tipici di un solo soggetto della filiera.

Tra li obblighi che gravano sul Produttore, ricordiamo esserci: la classificazione dei rifiuti, la corretta gestione del deposito temporaneo, la corretta tenuta delle scritture ambientali, la verifica delle autorizzazioni degli operatori ai quali affida i propri rifiuti ecc…

Il processo di verifica delle autorizzazioni dei trasportatori può essere articolato in due fasi operative. La prima prevede che il Produttore si accerti, preferibilmente all’atto della sottoscrizione del contratto, che l’operatore sia effettivamente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il codice EER specifico del rifiuto che deve essere trasportato e la seconda fase riguarda la verifica della targa del mezzo che prende in carico i rifiuti per trasportarli presso l’impianto di recupero/smaltimento autorizzato.

Ai fini della esecuzione di un corretto trasporto di rifiuti dalla sede del Produttore all’impianto di destino, l’impresa che effettua tale attività deve essere obbligatoriamente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria.

Ricordiamo che: la verifica dell’iscrizione all’Albo del trasportatore non deve essere effettuata a valle dell’esecuzione del trasporto. Se l’impresa di trasporto non fosse autorizzata al trasporto rifiuti si configurerebbe un trasporto in difetto di autorizzazione che è sanzionabile. Come già anticipato, è opportuno che la verifica sia effettuata all’atto della individuazione del trasportatore o all’atto della sottoscrizione del contratto avendo cura di verificare estremi di iscrizione e validità dell’iscrizione stessa affinché copra il periodo di trasporto.

Per quanto riguarda la verifica delle targhe dei mezzi (compresi i rimorchi) in disponibilità del trasportatore, la necessità di procedere ad una verifica di dettaglio, prima che il trasporto abbia inizio è dettata dall’aver certezza, per il Produttore, che la targa del mezzo che prenderà in carico i rifiuti sia effettivamente iscritta all’Albo e che sia autorizzata al trasporto dello specifico codice EER.

Non è assolutamente vera l’affermazione secondo la quale tutte le targhe in disponibilità del trasportatore siano autorizzate per gli stessi codici CER in quanto ogni mezzo potrebbe avere caratteristiche particolari per le quali alcuni codici CER non sono necessari, per l’impresa, o non è possibile trasportarli.

I motivi per i quali una targa possa non essere iscritta all’Albo all’atto del ritiro dei rifiuti presso la sede del Produttore possono essere diversi (ne riportiamo alcuni):

  • All’atto della richiesta di inserimento della targa in autorizzazione, chi ha compilato l’istanza ha dimenticato di allegare l’atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e quindi tale targa non potrà essere utilizzata fino al rilascio dell’apposito provvedimento che, ricordiamo, non è immediato;
  • Chi ha disposto l’uso di una nuova targa per le attività operative potrebbe non essere al corrente che l’istanza non sia ancora stata depositata;
  • La targa è stata rimossa dall’iscrizione all’Albo per diversi motivi (ad esempio scadenza del titolo di disponibilità della stessa).

Come si può osservare quindi, il principio di controllo reciproco che grava su tutti i soggetti della filiera assume una importanza rilevante in quanto, sebbene gli operatori professionali siano già abituati a verificare la validità delle autorizzazioni dei soggetti che precedono o seguono nella filiera, la verifica della targa deve essere effettuata nel momento in cui il trasportatore sta prendendo in carico il rifiuto e non può essere demandata ad una fase successiva. Nella pratica, il controllo deve svolgersi prima di apporre la firma sul formulario.

Alla luce di ciò è importante prendere in considerazione la recente sentenza del 30 Marzo 2023 n. 13310 della Corte di Cassazione che pone in evidenza l’obbligo, per il Produttore, di verificare che la targa del mezzo al quale sta affidando i propri rifiuti sia effettivamente autorizzata.

I supremi giudici affermano che, nel caso in cui il trasporto avvenga mediante ausilio di un mezzo non iscritto all’Albo (attenzione: l’impresa era iscritta all’Albo), la responsabilità per gestione illecita di rifiuti a carico della società conferente è presente.

Da un punto di vista operativo, la verifica può essere effettuata:

  • richiedendo al conducente copia del provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali oppure
  • tramite accesso al portale albonazionalegestoriambientali.it che permette una verifica in tempo reale dello stato di iscrizione dell’impresa

Dedicare qualche minuto alla verifica delle autorizzazioni permette di ridurre al minimo potenziali errori e sanzioni.

Infatti, l’omissione di tale verifica, nel caso in cui si impieghi una targa non iscritta all’albo configura una problema di responsabilità per gestione illecita dei rifiuti a carico del Produttore in quanto, sebbene l’impresa sia formalmente iscritta, di fatto la targa specifica non lo è.

L’omissione di questo controllo non è contemplato dalla norma visto che, con l’art. 193 comma 4 indica chiaramente che il formulario è compilato, datato e firmato dal produttore o detentore e sottoscritto altresì dal trasportatore. Ma il comma 17 è ancora più esplicito:

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Considerando la generalità della norma appare chiaro che il Produttore ha un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti ed in particolare nella fase in cui sta affidando i propri rifiuti al trasportatore.

Pertanto, prima di apporre la propria firma sul formulario è buona abitudine (ed obbligo normativo) verificare che tutti i dati siano effettivamente corretti, dalla ragione sociale del produttore alla targa del mezzo di trasporto che effettuerà la movimentazione fino alla data e ora di inizio trasporto.

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti