Attribuzione HP14 Ecotossico – ISPRA fornisce metodologie di valutazione

In uno degli articoli precedenti abbiamo scritto dell’entrata in vigore, dal 5 Luglio 2018, del regolamento 2017/997 il quale modifica l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico.

L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.

Ricordiamo ancora una volta che spetta sempre al Produttore procedere alla corretta caratterizzazione e classificazione dei propri rifiuti, prima che gli stessi vengano allontanati dal deposito temporaneo (luogo di produzione).

Non ci stancheremo mai di dire ai nostri clienti che le attività di classificazione e caratterizzazione devono essere svolte subito dopo la produzione del rifiuto al fine di poter essere certi di quale sia il codice CER corretto da assegnare, quali sono le eventuali caratteristiche di pericolo HP da attribuire, quali sono i corretti contenitori da utilizzare per il raggruppamento di tali rifiuti all’interno del deposito temporaneo.

Le norme continuano ad evolversi, la tutela della salute dell’Uomo e dell’Ambiente rappresentano oggi un aspetto importante che non è possibile sottovalutare e affinché tale tutela sia messa in pratica occorre che ognuno di noi faccia la propria parte, anche attraverso la corretta classificazione dei propri rifiuti.

In questo articolo cercheremo di fornire alcuni spunti di riflessione leggendo insieme le parti principali del documento fornito dall’ISPRA rinviando comunque il lettore ad una lettura più approfondita del documento in quanto molto interessante.

La nota fornita dall’ISPRA è finalizzata a fornire indicazioni in merito alla valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 nell’ambito della procedura più generale di classificazione dei rifiuti. Pertanto sia chiaro sin da ora che per procedere ad una corretta classificazione non è sufficiente conoscere la metodologia di attribuzione della sola HP 14.

La pericolosità di un rifiuto può derivare dalla sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo, ognuna delle quali deve essere oggetto di opportuna valutazione ai fini dell’espletamento dell’intera procedura di classificazione.

Come ormai dovremmo sapere da tempo, l’individuazione del codice CER di un rifiuto, ultima operazione dell’intera procedura di caratterizzazione e classificazione, segue un processo normato.

L’ordine di precedenza da considerare nella consultazione dei vari capitoli dell’elenco europeo è il seguente:

  1. Capitoli da 1 a 12 e da 17 a 20, relativi alla fonte che ha generato il rifiuto
  2. Capitoli da 13 a 15, relativi al tipo di rifiuto;
  3. Capitolo 16, relativi ai rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco.

In qualità di produttore segui questa procedura?

Quando si giunge ad individuare il codice CER del rifiuto, possiamo trovarci di fronte a una delle seguenti casistiche:

  1. Il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice non pericoloso, ossia il codice CER non è asteriscato e non è accompagnato da una corrispondente voce a specchio. Ad esempio il codice CER 08.02.01 Polveri di scarti di rivestimenti il quale non ha il corrispondente codice CER asteriscato. Tale rifiuto quindi è sempre classificato come non pericoloso in base all’origine. Stando a quanto riportato sugli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, qualora un rifiuto sia assegnato una voce ANH (Absolute Non Hazardous), lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso.
  2. Il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice pericoloso, ossia da un codice CER asteriscato il quale non ha il corrispondente codice CER non asteriscato. Un esempio è il CER 05.01.03* che individua le morchie depositate sul fondo dei serbatori derivanti dalle operazioni di raffinazione del petrolio. Facendo riferimento, anche in questo caso agli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, qualora un rifiuto sia assegnato a una voce AH (Absolute Hazardous), è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come non pericoloso. Si badi bene che ciò non vuol dire che le attività di caratterizzazione sono esaurite e che dovremo lasciare al trasportatore o all’impianto di destino la possibilità di decidere quali HP attribuire al rifiuto. Anzi, si rende necessario procedere all’esecuzione di tutte le successive fasi di analisi al fine di determinare quali siano le caratteristiche di pericolo. Solo in questo modo potremo adempiere alle disposizioni dell’articolo 19, della direttiva quadro sui rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi. Come si può osservare da qui poi ne discendono tutta una serie di obblighi che spesso il produttore ignora, quali possono essere: Obbligo di trasporto in ADR, corretta applicazione dei pittogrammi di sicurezza, scelta del corretto contenitori per il raggruppamento dei rifiuti ecc…
  3. Il rifiuto è individuato da voci a specchio, ovvero sono presenti due voci, di cui una asteriscata e l’altra no che fanno riferimento allo stesso rifiuto. In questo caso il rifiuto potrà essere classificato come pericoloso o meno solo a seguito della verifica della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo. Ogni qual volta un rifiuto è assegnato ad un gruppo di voci alternative, occorre procedere ad una valutazione approfondita ai fini della sua classificazione. Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti riportano che qualora sia possibile scegliere tra assegnare una voce MH (Mirror Hazardous) o una voce MNH (Mirror Non Hazardous) è necessario procedere ad una indagine approfondita in maniera da determinare, sulla base dei risultati ottenuti se assegnare una voce MH o una voce

Pertanto si consiglia vivamente di evitare la prassi, spesso vista in alcune realtà aziendali, di attribuire un codice CER pericoloso al rifiuto in via cautelativa al fine di evitare analisi chimiche ed attività di caratterizzazione del rifiuto più approfondite. Tale pratica è errata! In questo modo in realtà si espone l’impresa a maggiori rischi in quanto un rifiuto pericoloso conduce all’adempimento di tutti gli obblighi già citati al punto 2.

Questa premessa era utile per rinfrescare la memoria, in tempi di calura estiva, su come si dovrebbe procedere quando si devono classificare i propri rifiuti. Siamo fiduciosi che al rientro dalle ferie estive i produttori effettueranno le dovute verifiche sulle modalità adottate all’interno della propria azienda.

Entriamo ora nel dettaglio della caratteristica di pericolo HP 14 andando ad analizzare la sua definizione.

Ai sensi dell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP 14 – Ecotossico un rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Lo stesso allegato ci dice che sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo HP14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono, con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la concentrazione di tale sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1%; L’equazione da adottare è la seguente: Σ c (H420) ≥ 0,1%
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze sono classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1%.

L’equazione da adottare  è la seguente: Σ c (H400) ≥ 25%

  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1,2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412) è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente:  [100 x Σ c (H410) + 10 x Σ c (H411) + Σ c (H412)] ≥ 25%

  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico ,2,3, o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410,H411, H412 o H413 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente: [ Σ c (H410) + Σ c (H411) + Σ c (H412) + Σ c (H413) ] ≥ 25%

 

I quattro punti appena riportati non devono essere considerati come alternativi tra di loro. Infatti, qualora siano superati i limiti di concentrazione indicati in una qualsiasi delle formule, il rifiuto dovrà essere classificato come “Ecotossico”. Da ciò ne discende che un rifiuto che contiene sostanze classificate H410, H411 e H412, deve in ogni caso essere valutato applicando l’equazione riportata al punto 3 dell’elenco. Se dalla risoluzione dell’equazione dovesse risultare non Ecotossico, ed il rifiuto contiene una o più sostanze classificate H413, sarà necessario procedere all’applicazione anche del punto 4 dell’elenco.

Per l’applicazione dei metodi di prova, occorre far riferimento alle indicazioni riportate nell’allegato alla decisione 2000/532/CE, al paragrafo “Valutazione e Classificazione”.

Secondo il regolamento 2017/997/CE, quando si effettua una prova per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, è opportuno applicare i metodi pertinenti di cui al regolamento CE n.440/2008 della Commissione o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale. La decisione 2000/532/CE dispone che, laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova. Inoltre, si dovrebbe tener conto dell’articolo 12 del regolamento CE n. 1272/2008, in particolare dell’articolo 12, lettera b) e delle metodologie per la sua applicazione. È opportuno che la Commissione promuova lo scambio di migliori prassi relative ai metodi di prova per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico” ai fini della loro eventuale armonizzazione.

I test stabiliti dal regolamento 2008/440/CE rappresentano ad oggi il riferimento espressamente richiamato dalla decisione 2000/532/CE e dal Regolamento 2017/997/UE e pertanto la loro applicazione è senz’altro conforme al dettato normativo.

 

Quanto fin qui riportato è una breve estrazione di quanto è possibile leggere nel documento dell’ISPRA che vi invitiamo a leggere con attenzione per poter procedere alla valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 dei vostri rifiuti.

Di seguito riportiamo lo schema decisionale che potrebbe rappresentare un valido supporto per gli operatori:

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nell’applicazione delle sommatorie non vanno considerate le sostanze acquatiche Acute 1 – H400 e Acquatico Chronic 1 – H 410 presenti in concentrazione inferiore allo 0,1% e le sostanze Acquatic Chronic 2,3 e 4 presenti in concentrazione inferiore all’1%.

Seguendo il link potrete scaricare il documento: Approccio Metodologico ISPRA HP14

Certi che la lettura di questo breve articolo non sia argomento da mettere sotto l’ombrellone restiamo a vostra disposizione, al rientro dalle ferie estive, per supportarvi nelle attività di classificazione e caratterizzazione dei vostri rifiuti.

 

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Dal 5 Luglio 2018 obbligo di valutazione dell’HP14. I tuoi rifiuti non pericolosi potrebbero essere riclassificati come pericolosi

A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Il Regolamento UE 2017/997 modifica l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico.

Il regolamento appena citato, definisce i criteri comunitari stabiliti per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 superando di fatto le disposizioni relative all’assegnazione di tale caratteristica di pericolo contenuta nel regolamento 1357/2014.

Il Regolamento, in vigore dal 5 Luglio 2017 trova applicazione a partire dal 5 Luglio 2018.

In Italia, il D.Lg. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2015, riporta all’art. 7 comma 9-ter che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP 14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

Per chi non lo sapesse, l’accordo ADR regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Tale accordo si basa sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele definite, dal Regolamento (UE) 1272/2008 conosciuto anche come regolamento CLP (acronimo di Classification, labeling and packaging).

L’interazione tra le norme ed i regolamenti può comportare in questo caso che le modifiche introdotte possano incidere anche sulle modalità di trasporto delle merci contenenti tali sostanze, secondo l’accordo ADR.

In base alle modifiche introdotte, la caratteristica di pericolo HP 14 si applica ai rifiuti che:

  • Contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strado di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idrofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc…) e/o
  • Contengono una o più sostanze classificate con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1 % e/o
  • Contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411 e H412 ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per h411 e/o
  • Contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411, H412 e H413.

Il regolamento può quindi far risultare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi possano non esserlo più e viceversa ovviamente.

Vediamo ora quali sono le condizioni che possono verificarsi e che i produttori devono tener presenti:

  • Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che permane nel suo stato anche secondo il regolamento 2017/997;
  • Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che non è più ecotossico secondo il regolamento 2017/997;
  • Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che resta non ecotossico secondo il regolamento 2017/997;
  • Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che diventa ecotossico secondo il regolamento 2017/997;

 

In aggiunta a queste condizioni dobbiamo considerare l’applicazione, dal 1° Marzo 2018, dell’aggiornamento del regolamento CLP, da cui discendono ulteriori 2 condizioni da tenere in considerazione:

  • Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018, diventa ecotossico per effetto delle modifiche al regolamento CLP e che rimane ecotossico con l’applicazione del regolamento 2017/997;
  • Rifiuti non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018 che diventa ecotossico a seguito delle modifiche introdotte al regolamento CLP e che non è più ecotossico secondo il regolamento 2017/997.

Cosa fare dunque per essere certi di essere in linea con quanto previsto dalla normativa?

I produttori di rifiuti speciali, tenuti sempre ad effettuare la classificazione e la caratterizzazione dei propri rifiuti (D.Lgs. 152/2006) devono:

  • Verificare se nei rifiuti prodotti dai propri cicli produttivi vi sono composti pericolosi a cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412, H413;
  • Procedere al ricalcolo delle concentrazioni dei composti ecotossici nei propri rifiuti in base a quanto stabilito dal regolamento UE 997/2017

Effettuato ciò si deve procedere alla riclassificazione dei propri rifiuti.

Di seguito uno specchietto illustrativo delle casistiche che possono presentarsi.

  • Il rifiuto era classificato ecotossico ai sensi del regolamento ADR e non lo è più ai sensi del regolamento 2017/997
    1. Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo ai sensi del regolamento 1357/2014, allora si assegnerà il codice CER non pericoloso;
    2. Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” non dovrà più essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14.
    3. Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” e non siano più attribuibili altre caratteristiche di pericolo, sarà necessario individuare un codice CER non pericoloso;
  • Il rifiuto era classificato non ecotossico ai sensi del regolamento ADR e lo diventa ai sensi del regolamento 2017/997
    1. Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” non pericoloso dovrà essere assegnato il codice CER pericoloso ed attribuita la caratteristica di pericolo HP14;
    2. Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” pericoloso dovrà essere attribuita anche la caratteristica di pericolo HP14;
    3. Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” si aggiungerà la caratteristica di pericolo HP14
  • Se il rifiuto era classificato ecotossico ai sensi del regolamento ADR e continua ad esserlo secondo il Regolamento 2017/997 allora nulla cambia ed al rifiuto continua ad essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14.

Se per la classificazione e riclassificazione dei rifiuti sono valide le istruzioni appena riportate, ovviamente occorre prestare attenzione anche ai registri di carico e scarico.

Molte imprese, che compilano correttamente i registri di carico e scarico rifiuti, potrebbero trovarsi nella condizione in cui vi siano in deposito temporaneo e sul registro dei rifiuti presi in carico prima del 5 luglio 2018. A seguito della riclassificazione dei propri rifiuti è necessario dare evidenza agli organi di controllo di quanto è stato effettuato (schede di caratterizzazione, analisi chimiche, procedura di classificazione e caratterizzazione dei propri rifiuti) e del corretto aggiornamento dei propri registri al fine di non far risultare disallineamenti. Tale procedura è ovviamente doverosa in quanto i rifiuti in carico dovranno essere avviati a recupero/smaltimento con il corretto codice CER e le giuste caratteristiche di pericolo.

Le indicazioni fornite di seguito sono dei suggerimenti atti a rendere il registro di carico e scarico chiaro al produttore ed agli organi di controllo e per avere una gestione corretta dei propri rifiuti.

  • Per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “assoluto” che dal 5 Luglio 2018 vedono attribuirsi anche la caratteristica di pericolo HP14, questa deve essere inserita nelle annotazioni della registrazione di carico indicando il riferimento al regolamento 2017/997;
  • Per i rifiuti identificati con codice CER a specchio pericoloso e che dal 5 Luglio 2018 continuano a restare pericolosi ma ai quali viene aggiunta la caratteristica di pericolo HP14 si procede come nel caso precedente;
  • Per i rifiuti identificati con codice CER a specchio pericoloso e che dal 5 Luglio 2018 non sono più pericolosi occorre indicare nelle annotazioni il codice CER non pericoloso individuato a seguito della riclassificazione ed il riferimento al regolamento 2017/997;
  • Per i rifiuti identificati con codice CER a specchio non pericoloso che al 5 Luglio 2018 divengono pericolosi occorre indicare nel campo delle annotazioni il codice CER pericolosi derivante dalla riclassificazione dei rifiuti, le nuove caratteristiche di pericolo ed il riferimento al regolamento 2017/997.

Consigliamo ai produttori di procedere rapidamente alla riclassificazione dei rifiuti prodotti dai propri cicli produttivi.

Come sempre siamo a vostra disposizione per supporto e consulenza.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com