Novità normative di fine Luglio 2021

Con la fine di Luglio e l’avvento di Agosto abbiamo assistito ad una serie di novità normative di particolare rilievo che meritano attenzione.

Nel corso di questo rapido articolo pre-chiusura estiva cercheremo di riassumerle rapidamente, rinviando i lettori alla documentazione ufficiale per i soliti approfondimenti.

Tra le novità più importanti vi sono le delibere e le circolari dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di fine Luglio con le quali vengono fornite importanti indicazioni.

Delibera n. 7 del 28 Luglio 2021 “Adeguamento al D.Lgs. 116/2020”

La delibera affronta l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 del 3 Settembre 2020 la quale, come ricorderete, ha riclassificato alcuni rifiuti da speciali ad urbani creando non pochi dubbi ai trasportatori su quale fosse la categoria di iscrizione all’Albo da utilizzarsi a Gennaio 2021 per il trasporto di detti rifiuti senza rischi per le imprese.

La delibera stabilisce che i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4, ordinaria, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, a condizione che siano prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico, in armonia con le disposizioni normative vigenti.

I soggetti iscritti o che intendono iscriversi in categoria 2-bis, per il trasporto in conto proprio dei rifiuti da loro stessi prodotti, possono trasportare tutti i rifiuti contenuti nell’allegato L-quater solo se derivanti dalle proprie attività ed inserita tra quelle dell’allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico o ad impianti privati, se gestiti al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell’art. 198 comma 2bis del D.Lgs. 152/2006.

All’ultimo comma dell’articolo 1 la delibera stabilisce che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano apposita domanda alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente senza peraltro stabilire quale sia la modulistica di riferimento, se vi sia o meno la necessità di procedere alle modifiche autorizzative delle imprese già iscritte e quale sia il termine ultimo entro il quale adeguare le proprie iscrizioni considerando che l’applicazione AGEST sarà aggiornata solo a partire dal 1° Settembre 2021 data di entrata in vigore della delibera.

Delibera 8 del 28 Luglio 2021 “Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione nella categoria 6”

La categoria 6, nata per disciplinare il trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano, vede ora le prime scadenze delle prime iscrizioni. A tal proposito l’Albo ha deliberato per le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione Europea ed il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea o cittadino di un altro stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o in un altro Stato dell’Unione europea, di presentare la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’albo utilizzando il nuovo modello di cui all’allegato A parti 1, 2 e 3 della delibera stessa.

Delibera 9 del 28 Luglio 2021 “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.6 del 30 Maggio 2017”

La delibera affronta il tema del Responsabile Tecnico, necessario per l’iscrizione nelle categoria ordinarie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La delibera con un singolo articolo modifica le date di scadenza del transitorio.

Infatti al comma 1 dell’articolo 3 della delibera del 30 Maggio 2017, la data del 16 Ottobre 2022, termine ultimo per la scadenza del transitorio per i Responsabili Tecnici già in attività, diviene 16 Ottobre 2023.

Il comma 2 viene invece modificato come segue: il responsabile di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 Gennaio 2022.

Invitiamo i responsabili tecnici a controllare la scadenza delle proprie abilitazioni attraverso l’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Circolare n.9 del 29 Luglio 2021 – Proroga dello stato di emergenza

Ultimo aggiornamento da parte dell’Albo ma sicuramente non meno importante riguarda le implicazioni derivanti dalla proroga dello stato di emergenza al 31 Dicembre 2021.

La circolare chiarisce che con la proroga dello stato di emergenza, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 Gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Da ciò ne deriva che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 Gennaio 2020 ed il 31 Dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 Marzo 2022, fermo restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta comunque sempre inteso che, per il legittimo esercizio delle attività oggetto dell’iscrizione, l’impresa deve:

  1. Rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
  2. Prestare per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie ordinarie 1, 5, 8 , 9 e 10) apposita fidejussione o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 31 Marzo 2022;
  3. Comunicare le variazioni dell’iscrizione.

Approvazione linee guida SNPA per la classificazione dei rifiuti

Atteso da ormai 7 mesi, il 4 Agosto la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Transizione ecologica concernente l’approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

Le linee guida per la classificazione dei rifiuti non sono in realtà una novità visto che il D.Lgs. 152/2006 stabilisce ormai da tempo immemore l’obbligo, spesso trascurato, per i Produttori di rifiuti di procedere alla corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti. Nonostante tale obbligo fosse già presente nell’ordinamento ambientale, il legislatore ha sentito la necessità, nella modifiche apportate al TUA con il D.Lgs. 116/2020, di rimarcare tale obbligo stabilendo anche, all’art. 184 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente (oggi della transizione ecologica).

Ribadiamo quindi per i produttori di rifiuti l’obbligo di procedere, prima di affidare i propri rifiuti agli operatori di settore, ad una corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti stessi.

Per maggiori informazioni: info@ambiente-rifiuti.com

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vs. rifiuti

Attribuzione HP14 Ecotossico – ISPRA fornisce metodologie di valutazione

In uno degli articoli precedenti abbiamo scritto dell’entrata in vigore, dal 5 Luglio 2018, del regolamento 2017/997 il quale modifica l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico.

L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.

Ricordiamo ancora una volta che spetta sempre al Produttore procedere alla corretta caratterizzazione e classificazione dei propri rifiuti, prima che gli stessi vengano allontanati dal deposito temporaneo (luogo di produzione).

Non ci stancheremo mai di dire ai nostri clienti che le attività di classificazione e caratterizzazione devono essere svolte subito dopo la produzione del rifiuto al fine di poter essere certi di quale sia il codice CER corretto da assegnare, quali sono le eventuali caratteristiche di pericolo HP da attribuire, quali sono i corretti contenitori da utilizzare per il raggruppamento di tali rifiuti all’interno del deposito temporaneo.

Le norme continuano ad evolversi, la tutela della salute dell’Uomo e dell’Ambiente rappresentano oggi un aspetto importante che non è possibile sottovalutare e affinché tale tutela sia messa in pratica occorre che ognuno di noi faccia la propria parte, anche attraverso la corretta classificazione dei propri rifiuti.

In questo articolo cercheremo di fornire alcuni spunti di riflessione leggendo insieme le parti principali del documento fornito dall’ISPRA rinviando comunque il lettore ad una lettura più approfondita del documento in quanto molto interessante.

La nota fornita dall’ISPRA è finalizzata a fornire indicazioni in merito alla valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 nell’ambito della procedura più generale di classificazione dei rifiuti. Pertanto sia chiaro sin da ora che per procedere ad una corretta classificazione non è sufficiente conoscere la metodologia di attribuzione della sola HP 14.

La pericolosità di un rifiuto può derivare dalla sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo, ognuna delle quali deve essere oggetto di opportuna valutazione ai fini dell’espletamento dell’intera procedura di classificazione.

Come ormai dovremmo sapere da tempo, l’individuazione del codice CER di un rifiuto, ultima operazione dell’intera procedura di caratterizzazione e classificazione, segue un processo normato.

L’ordine di precedenza da considerare nella consultazione dei vari capitoli dell’elenco europeo è il seguente:

  1. Capitoli da 1 a 12 e da 17 a 20, relativi alla fonte che ha generato il rifiuto
  2. Capitoli da 13 a 15, relativi al tipo di rifiuto;
  3. Capitolo 16, relativi ai rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco.

In qualità di produttore segui questa procedura?

Quando si giunge ad individuare il codice CER del rifiuto, possiamo trovarci di fronte a una delle seguenti casistiche:

  1. Il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice non pericoloso, ossia il codice CER non è asteriscato e non è accompagnato da una corrispondente voce a specchio. Ad esempio il codice CER 08.02.01 Polveri di scarti di rivestimenti il quale non ha il corrispondente codice CER asteriscato. Tale rifiuto quindi è sempre classificato come non pericoloso in base all’origine. Stando a quanto riportato sugli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, qualora un rifiuto sia assegnato una voce ANH (Absolute Non Hazardous), lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso.
  2. Il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice pericoloso, ossia da un codice CER asteriscato il quale non ha il corrispondente codice CER non asteriscato. Un esempio è il CER 05.01.03* che individua le morchie depositate sul fondo dei serbatori derivanti dalle operazioni di raffinazione del petrolio. Facendo riferimento, anche in questo caso agli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, qualora un rifiuto sia assegnato a una voce AH (Absolute Hazardous), è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come non pericoloso. Si badi bene che ciò non vuol dire che le attività di caratterizzazione sono esaurite e che dovremo lasciare al trasportatore o all’impianto di destino la possibilità di decidere quali HP attribuire al rifiuto. Anzi, si rende necessario procedere all’esecuzione di tutte le successive fasi di analisi al fine di determinare quali siano le caratteristiche di pericolo. Solo in questo modo potremo adempiere alle disposizioni dell’articolo 19, della direttiva quadro sui rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi. Come si può osservare da qui poi ne discendono tutta una serie di obblighi che spesso il produttore ignora, quali possono essere: Obbligo di trasporto in ADR, corretta applicazione dei pittogrammi di sicurezza, scelta del corretto contenitori per il raggruppamento dei rifiuti ecc…
  3. Il rifiuto è individuato da voci a specchio, ovvero sono presenti due voci, di cui una asteriscata e l’altra no che fanno riferimento allo stesso rifiuto. In questo caso il rifiuto potrà essere classificato come pericoloso o meno solo a seguito della verifica della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo. Ogni qual volta un rifiuto è assegnato ad un gruppo di voci alternative, occorre procedere ad una valutazione approfondita ai fini della sua classificazione. Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti riportano che qualora sia possibile scegliere tra assegnare una voce MH (Mirror Hazardous) o una voce MNH (Mirror Non Hazardous) è necessario procedere ad una indagine approfondita in maniera da determinare, sulla base dei risultati ottenuti se assegnare una voce MH o una voce

Pertanto si consiglia vivamente di evitare la prassi, spesso vista in alcune realtà aziendali, di attribuire un codice CER pericoloso al rifiuto in via cautelativa al fine di evitare analisi chimiche ed attività di caratterizzazione del rifiuto più approfondite. Tale pratica è errata! In questo modo in realtà si espone l’impresa a maggiori rischi in quanto un rifiuto pericoloso conduce all’adempimento di tutti gli obblighi già citati al punto 2.

Questa premessa era utile per rinfrescare la memoria, in tempi di calura estiva, su come si dovrebbe procedere quando si devono classificare i propri rifiuti. Siamo fiduciosi che al rientro dalle ferie estive i produttori effettueranno le dovute verifiche sulle modalità adottate all’interno della propria azienda.

Entriamo ora nel dettaglio della caratteristica di pericolo HP 14 andando ad analizzare la sua definizione.

Ai sensi dell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP 14 – Ecotossico un rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Lo stesso allegato ci dice che sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo HP14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono, con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la concentrazione di tale sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1%; L’equazione da adottare è la seguente: Σ c (H420) ≥ 0,1%
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze sono classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1%.

L’equazione da adottare  è la seguente: Σ c (H400) ≥ 25%

  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1,2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412) è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente:  [100 x Σ c (H410) + 10 x Σ c (H411) + Σ c (H412)] ≥ 25%

  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico ,2,3, o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410,H411, H412 o H413 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente: [ Σ c (H410) + Σ c (H411) + Σ c (H412) + Σ c (H413) ] ≥ 25%

 

I quattro punti appena riportati non devono essere considerati come alternativi tra di loro. Infatti, qualora siano superati i limiti di concentrazione indicati in una qualsiasi delle formule, il rifiuto dovrà essere classificato come “Ecotossico”. Da ciò ne discende che un rifiuto che contiene sostanze classificate H410, H411 e H412, deve in ogni caso essere valutato applicando l’equazione riportata al punto 3 dell’elenco. Se dalla risoluzione dell’equazione dovesse risultare non Ecotossico, ed il rifiuto contiene una o più sostanze classificate H413, sarà necessario procedere all’applicazione anche del punto 4 dell’elenco.

Per l’applicazione dei metodi di prova, occorre far riferimento alle indicazioni riportate nell’allegato alla decisione 2000/532/CE, al paragrafo “Valutazione e Classificazione”.

Secondo il regolamento 2017/997/CE, quando si effettua una prova per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, è opportuno applicare i metodi pertinenti di cui al regolamento CE n.440/2008 della Commissione o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale. La decisione 2000/532/CE dispone che, laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova. Inoltre, si dovrebbe tener conto dell’articolo 12 del regolamento CE n. 1272/2008, in particolare dell’articolo 12, lettera b) e delle metodologie per la sua applicazione. È opportuno che la Commissione promuova lo scambio di migliori prassi relative ai metodi di prova per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico” ai fini della loro eventuale armonizzazione.

I test stabiliti dal regolamento 2008/440/CE rappresentano ad oggi il riferimento espressamente richiamato dalla decisione 2000/532/CE e dal Regolamento 2017/997/UE e pertanto la loro applicazione è senz’altro conforme al dettato normativo.

 

Quanto fin qui riportato è una breve estrazione di quanto è possibile leggere nel documento dell’ISPRA che vi invitiamo a leggere con attenzione per poter procedere alla valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 dei vostri rifiuti.

Di seguito riportiamo lo schema decisionale che potrebbe rappresentare un valido supporto per gli operatori:

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nell’applicazione delle sommatorie non vanno considerate le sostanze acquatiche Acute 1 – H400 e Acquatico Chronic 1 – H 410 presenti in concentrazione inferiore allo 0,1% e le sostanze Acquatic Chronic 2,3 e 4 presenti in concentrazione inferiore all’1%.

Seguendo il link potrete scaricare il documento: Approccio Metodologico ISPRA HP14

Certi che la lettura di questo breve articolo non sia argomento da mettere sotto l’ombrellone restiamo a vostra disposizione, al rientro dalle ferie estive, per supportarvi nelle attività di classificazione e caratterizzazione dei vostri rifiuti.

 

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com