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Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 23 Marzo 2023
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello avente ad oggetto: “Istanza di interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies D.Lgs. 152/2006 – applicabilità dell’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 per i rifiuti tessili”, ha definito la strada che percorreremo nel prossimo futuro in relazione alla gestione di questa tipologia di rifiuti ed ha posto alcuni paletti interessanti che delimitano il perimetro d’azione della raccolta in attesa che venga emanato l’apposito decreto.
In particolare, il quesito, posto da Confindustria, richiedeva al Ministero di dare un proprio parere in merito a:
Il Ministero ha concluso, nel proprio parere, che allo stato attuale non è stato definito un contesto normativo definito sebbene per i regimi di responsabilità estesa dei Produttori del settore tessile, con particolare riferimento abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e prodotti tessili per la casa, l’istruttoria sia in fase avanzata.
In relazione alla possibilità per i distributori, così come accade per il settore della distribuzione AEE, di provvedere ad effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i propri punti vendita, questa è strettamente legata alla esistenza di un regime di responsabilità estesa della filiera stessa.
Da ciò quindi ne discende, sintetizzando il parere del Ministero, che le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e di moda a fine vita, potranno essere intraprese da parte dei consorzi istituiti su base volontaria, solo a partire dall’entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.
Link al parere del Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica
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Scadenze Aprile 2016
Il trasporto di rifiuti deve essere considerato in duplice chiave di lettura, da un lato abbiamo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considerare l’aspetto normativo che disciplina il trasporto.
Stante la sentenza della corte di cassazione del 3 Febbraio 2016 n. 8652, il titolare di un’impresa o di un ente, è colpevole del reato di gestione illecita di rifiuti nel caso in cui i propri dipendenti abbiano abbandonato rifiuti, a causa di omessa vigilanza.
Diamo uno sguardo più da vicino alle novità che sono state introdotte.
Vediamo più da vicino quali sono le novità che interesseranno le imprese iscritte e quelle che vorranno iscriversi alle varie categorie dell’albo.
Vediamo più da vicino quali sono le novità che interesseranno le imprese iscritte e quelle che vorranno iscriversi alle varie categorie dell’albo.