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Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 10 Febbraio 2021
Il 2 Febbraio 2021 è entrata in vigore la delibera 3 del 24 Giugno 2020 che disciplina l’iscrizione all’albo di carrozzerie mobili.
Con l’entrata in vigore di tale delibera assistiamo di fatto a due modifiche importanti.
Da un lato il sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come avrete potuto vedere, ha cambiato veste ed è stata aggiunta una nuova sezione dedicata alle carrozzerie mobili all’interno del profilo pubblico di ogni impresa. Questa sezione si popolerà nel tempo man mano che le imprese adegueranno le proprie iscrizioni.
Dall’altro lato le imprese già iscritte e quelle che intendono iscriversi all’Albo e che sono dotate di veicoli scarrabili, devono prestare attenzione alla compilazione delle istanze telematiche di iscrizione e variazione.
L’Albo ha fornito una mini-guida sufficientemente esaustiva per affrontare la tematica ed è scaricabile dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Clicca qui per scaricare
Quali impatti ha questa modifica sulle imprese?
Tutte le imprese già iscritte all’Albo e dotate di veicoli scarrabili devono, entro il 31 dicembre 2021, procedere ad una variazione del proprio profilo indicando quindi quali sono le carrozzerie mobili associate ad ogni veicolo scarrabile.
La conseguenza di questa variazione si può così sintetizzare:
Pertanto, il veicolo scarrabile sarà autorizzato a trasportatore solo ed esclusivamente i codici CER della carrozzeria mobile montata.
Per procedere con la variazione del proprio profilo, ma ciò vale anche per le imprese che intendono presentare istanza di iscrizione e per i nuovi mezzi che devono essere integrati nell’iscrizione, le imprese devono:
Infine occorre l’attestazione del RT per ogni carrozzeria mobile secondo il nuovo schema aggiornato che è possibile ritrovare allegato alla delibera 3/2020.
L’entrata in vigore della delibera potrebbe portare avere impatti per le imprese che usufruiscono del servizio di interoperabilità dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per verificare la corrispondenza delle targhe dei trasportatori con i codici CER trasportabili.
Infatti, all’interno dei software gestionali che utilizzano i tracciati messi a disposizione dall’Albo, la ricerca di una targa relativa ad un veicolo scarrabile potrebbe non fornire alcun riscontro positivo in merito ai codici CER che possono essere trasportati proprio in virtù della cancellazione dei CER dai suddetti veicoli a favore delle carrozzerie mobili. Ciò potrebbe quindi rappresentare un problema, in particolare se l’esito di quel controllo è vincolante per la chiusura delle registrazioni di carico e scarico.
Ci si chiede quindi come verranno adeguati i tracciati e se verranno introdotte nuove modalità di verifica al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti.
Ricordiamo infatti che sui formulari di identificazione rifiuti non è (ancora?) obbligatorio l’inserimento del numero identificativo della carrozzeria mobile.
Sarà necessario indicarlo in ogni formulario? Il Produttore dovrà premurarsi di verificare il codice identificativo della carrozzeria mobile prima di ogni trasporto? E l’intermediario come potrà effettuare dei controlli per essere certo che i trasportatori di cui si avvale abbiano agito in conformità alle proprie iscrizioni all’Albo?
Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti
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