Circolare 7 del 28/7/22 dell’ANGA – chiarimenti trasporto transfrontaliero di rifiuti

La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.

  1. Cabotaggio di rifiuti su territorio italiano
Cosa è il cabotaggio?

Per il cosiddetto cabotaggio terrestre, ossia la fornitura di servizi di trasporto all’interno di uno Stato membro da parte di un vettore stabilito in un altro Stato membro, è stato approvato il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio del 25 ottobre 1993. Nella pratica il regolamento riguardava le prestazioni di vettori non residenti che, in occasione di un viaggio internazionale, si trovavano in un paese di accoglienza e che piuttosto che rientrare a vuoto effettuavano un altro trasporto in questo paese prima di raggiungere la frontiera. Tale regolamento autorizzava le imprese titolari di una licenza comunitaria rilasciata da uno Stato membro a fornire servizi di trasporto merci su strada in un altro Stato membro, a condizione che il servizio fosse fornito in via temporanea. Il regolamento (CE) n. 1072/2009 (articolo 8, paragrafo 2) ha abbandonato il concetto di cabotaggio generale per adottare la formula più restrittiva del cabotaggio consecutivo (che fissa ad un massimo di tre il numero di operazioni di cabotaggio autorizzate nei sette giorni successivi a un viaggio internazionale verso il paese di accoglienza del cabotaggio). Tali disposizioni sul cabotaggio si applicavano a partire dal 14 maggio 2010, ma, come indicato in precedenza, sono state modificate dal regolamento (UE) 2020/1055. (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/127/trasporti-su-strada-trasporti-internazionali-e-di-cabotaggio)

A seguito delle richieste ricevute, l’Albo ha osservato che l’attività di cabotaggio di rifiuti in Italia è sottoposta a precise condizioni tecnico-operative previste dalla normativa sui trasporti, Capo III del regolamento 1072/2009 come modificato dal regolamento 2020/1055 del 15 Luglio 2020.

Il Comitato Nazionale ha ritenuto di chiarire che nel caso di impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi, stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso di licenza comunitaria, che intenda effettuate trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, questa debba iscriversi all’Albo ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, nella categoria 1, 4 o 5 a seconda della tipologia di rifiuti trasportata.

In questi casi, l’iscrizione all’Albo è soggetta alla verifica del possesso di licenza comunitaria al trasporto di merci di cui all’art. 8 del Reg. 1072/2009 rilasciata dallo stato membro di stabilimento del trasportatore estero oltre che dei requisiti previsti ai sensi del DM 120/2014.

Alla luce di ciò, il Comitato Nazionale ha ritenuto che sul provvedimento di iscrizione e sul sito dell’ANGA, debba essere riportata la seguente indicazione “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”.

Il Comitato ha altresì precisato che i trasporti di cabotaggio di rifiuti su territorio italiano sono preclusi alle imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione Europea prive di licenza comunitaria al trasporto di merci. Queste imprese dunque non possono essere iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo stato italiano di rifiuti.

2. Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano

Il quesito posto: quale categoria di iscrizione all’Albo è necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.

Cosa è il trasporto combinato?

“i trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni: a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d’aria; b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco”

L’articolo 4 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 Febbraio 2001 prot. 28 T indica che:

“I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all’art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”.

Sulla base di ciò l’Albo indica che la categoria di iscrizione per i tragitti iniziali e/o terminali su strada per il trasporto di cose fra Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’accordo dello spazio economico europeo, debba essere la categoria 6

Inoltre, il Comitato nazionale ha altresì precisato che qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, esso è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stessi sono svolti da un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio. Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato (diverso dall’Italia) appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al reg. (CE) 1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle catt. 1, 4 o 5 secondo quanto precisato al punto 1 della presente circolare.

3. Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia

Il quesito riguarda dubbi interpretativi sullo svolgimento dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l’impresa sia iscritta nelle categorie 1-4-5.

L’albo richiama quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del DM 12/2014 che prevede espressamente:

“Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta”.

Al riguardo, il Comitato nazionale ha precisato che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti – alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3, – purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio) – nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci. A riguardo, il Comitato ha ritenuto altresì opportuno richiamare l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1072/2009 che individua le tipologie di trasporto esenti da ogni autorizzazione di trasporto, che possono pertanto essere parimenti svolte alle condizioni indicate al menzionato articolo 8, comma 3 del DM 120/2014. Il Comitato nazionale ha infine precisato che l’impresa stabilita all’estero, iscritta all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia (ai sensi del punto n. 1 della presente circolare) possa avvalersi del medesimo articolo 8, comma 3 per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.

Circ07_28.07.2022_ANGA   Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei rifiuti

Protocollo d’intesa ADM e MITE per contrastare i traffici illeciti transfrontalieri di rifiuti

Firmato il 4 Ottobre 2021, dal direttore generale di ADM e dal capo del Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli investimenti verdi, il protocollo di intesa per la realizzazione degli obiettivi comuni per il miglioramento della gestione del controllo delle attività connesse alla movimentazione transfrontaliera di materiali e rifiuti.

In un mondo sempre più piccolo e con la necessità di movimentare tra Stati sia merci che rifiuti, l’ADM ed il MITE hanno siglato un accordo teso ad incrementare e migliorare i controlli transfrontalieri.

Attraverso l’istituzione di un apposito tavolo di coordinamento le due strutture coopereranno per garantire un più efficace controllo preventivo e successivo della movimentazione transfrontaliera di rifiuti con un focus su rifiuti tessili e plastici.

L’obiettivo che si intende perseguire è favorire la formazione e l’informazione del personale e promuovere iniziative legislative.

Aggiungeremmo che andrebbero favorite anche misure di informazione e formazione per le imprese considerando il loro ruolo in questa filiera.

L’intera filiera ha modo di funzionare se tutte le parti in causa, ivi inclusi i controllori, interagiscono in modo coordinato e sono in grado di scambiarsi informazioni in modo efficiente. Dalla banale richiesta di informazioni sul come eseguire un trasporto transfrontaliero in un dato paese estero a richieste di informazioni più dettagliate.

Uno dei problemi maggiori nella gestione dei rifiuti che devono muoversi oltre i confini italiani è proprio la raccolta di tutte le informazioni necessarie per eseguire il trasporto secondo i dettami normativi (oltre a quanto definito nel regolamento 1013/2006). Ciò è dovuto ad un diverso impianto normativo nazionale nei paesi esteri, regole diverse da quelle italiane, a volte più stringenti altre volte meno, oltre alla difficoltà di reperire informazioni in una lingua straniera. Basti pensare, ad esempio, alla verifica della durata della validità dell’autorizzazione dell’impianto ricevente i rifiuti o a particolari obblighi per i trasportatori di rifiuti.

Considerando l’impossibilità di allineare ad un unico standard normativo tutti i paesi Europei (e tralasciamo quindi quelli fuori dai confini dell’Europa) sarebbe molto utile, al fine di poter operare in serenità, poter fornire alle imprese che hanno la necessità di avviare a recupero i propri rifiuti fuori dai confini italiani, tutte le informazioni necessarie per eseguire le attività secondo la norma.

A tal proposito potrebbe essere molto utile incrementare ulteriormente le attività di formazione, come quelle già erogate da alcune camere di commercio, affinché si faccia formazione ed informazione agli attori principali della filiera, dalla produzione di rifiuti, al trasporto, all’intermediazione, al trattamento degli stessi.

Occorre avere una visione del settore non intendendo più il trasporto di rifiuti verso paesi esteri come una eccezione, ma guardando all’Europa come ad un’unica grande nazione che opera per riciclare e recuperare i rifiuti nel modo più efficiente.

Link al documento: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/notizie/Protocollo%20ADM%20MITE%20%20firma%20DG_signed.pdf