Dal 15 Giugno 2023 entra in vigore il RENTRI…e ora?

RENTRI entrata in vigore 15 Giugno 2023 - A&R

Rentri…tanto se ne è parlato, tanto se ne parla e tanto se ne parlerà a lungo tempo…visti i tempi necessari per raggiungere la piena operatività.

Il tanto atteso decreto RENTRI (Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 31/05/2023 ed entrerà in vigore il 15 Giugno 2023.

Visto il tanto allarmismo di questi giorni e le richieste di informazioni e chiarimenti che ci sono pervenute, appare doveroso cercare di dare qualche informazione in maniera chiara così da fugare quanti più dubbi possibili.

Il 15 Giugno 2023 è vero entreranno in vigore, formalmente, le disposizioni contenute nel decreto RENTRI, ma all’atto pratico per le imprese, i produttori di rifiuti, i trasportatori, intermediari ed impianti cosa cambia realmente dal giorno successivo? Al momento nulla!

Proprio per evitare l’effetto catastrofe creatosi con il SISTRI, il legislatore questa volta ha voluto procedere con molta più calma e per farlo ha scaglionato sin da subito le iscrizioni al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Infatti, con l’articolo 12 – Iscrizione al RENTRI – viene stabilito che i soggetti procedono all’iscrizione al RENTRI con le modalità di cui all’articolo 21 – Modalità operative – il quale a sua volta rimanda sin da subito (al comma 1) alla definizione entro 180 giorni dalla entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, le modalità di iscrizione al sistema, istruzioni per l’accesso e modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ecc….

Come si osserva quindi, le modalità di iscrizione sono già differite a 180 gg dal 15 Giugno 2023, auspicando ovviamente che il Ministero definisca entro tale data le procedure promesse, ma il vero punto di partenza, la data dalla quale ci si potrà iscrivere e si dovrà iniziare ad usare il sistema RENTRI è definita dall’articolo 13 – Tempistiche di iscrizione che, per evitare i click-day del SISTRI, definisce i blocchi di partenza:

  1. A decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (dal 15/12/2024 al 13/02/2025) procedono all’iscrizione enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori obbligati all’iscrizione (impianti di trattamento, trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale, intermediari di rifiuti pericolosi, consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti)
  2. A decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi ( dal 15/06/2025 al 14/08/2025) procedono all’iscrizione enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
  3. A decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi ( dal 15/12/2025 al 13/02/2026) procedono all’iscrizione tutti gli altri soggetti non inclusi nei primi due scaglioni.

Cosa fare quindi nel frattempo? Innanzitutto non farsi prendere dal panico o preoccuparsi eccessivamente. Sicuramente è opportuno rimanere aggiornati sul tema, monitorando i propri canali di fiducia. Infatti, nel corso dei prossimi mesi assisteremo alla pubblicazione di manuali d’uso, guide, istruzioni e tutto ciò che sarà necessario per poter procedere sia all’iscrizione che alla gestione operativa. Conoscere questi documenti e studiarli sarà il primo passo per poter approcciare senza timore il RENTRI. Ambiente&Rifiuti promuoverà, tramite i propri canali, sessioni di aggiornamento e formazione per essere, come sempre, al fianco dei propri clienti e partner e supportandoli in ogni fase preparatoria al RENTRI.

Man mano che le istruzioni operative saranno pubblicate, le software house (si perché il RENTRI non è un gestionale e andrà gestito tramite un software di cui l’iscritto dovrà dotarsi) dovranno man mano procedere con la realizzazione dei propri sistemi di interoperabilità per permettere a tutti i propri utenti di trasmettere i dati al RENTRI e procedere con la compilazione della documentazione richiesta per legge.

Come sempre consigliamo vivamente di leggere il testo di legge anche solo per comprendere, a grandi linee, quale sarà il funzionamento del RENTRI, anche se, occorre ammetterlo, è un continuo rimando ai successivi articoli del decreto stesso e a decreti direttoriali che dovranno essere pubblicati.

Assisteremo ad una rivoluzione della tracciabilità dei rifiuti? La risposta è si ovviamente. Passeremo da un sistema di tracciabilità dei rifiuti interamente cartaceo ed obsoleto ad un sistema più evoluto e digitale con la possibilità di tracciare ogni nostra singola azione. Dovremo rivedere l’intero impianto di gestione dei rifiuti odierno, a volte troppo lento nella trasmissione dei dati a tutti i soggetti interessati e sperare che non si venga a creare, nuovamente, quanto abbiamo vissuto con il SISTRI.

Leggendo il decreto infatti non si può non pensare che l’intero sistema poteva essere reso più snello e meno complesso e macchinoso, partendo dalle firme digitali, al dover assicurare sempre una linea internet funzionante ecc… Forse avremo a disposizione una serie di eccezioni come accadde per il SISTRI?

Sarà interessante vedere come il legislatore deciderà di gestire il doppio binario che verrà a crearsi tra quanti saranno iscritti al RENTRI e quanti non lo saranno e di conseguenza quale sarà l’aggravio di lavoro a carico degli operatori logistici i quali, proprio come avvenne in passato, videro duplicare il proprio lavoro.

Ecco perché è importante restare sempre aggiornati sul tema.

Tornando al tema della rivoluzione della tracciabilità dei rifiuti, uno degli aspetti più importanti riguarda l’abolizione dei decreti DM 145/98 e DM 148/98 (a decorrere dall’iscrizione del primo blocco di soggetti obbligati) che in questi anni ci hanno fatto da guida a favore di nuove disposizioni di legge che dovranno disciplinare i nuovi modelli di registro di carico e scarico e dei nuovi formulari di identificazione dei rifiuti.

Auspichiamo che la ricerca della tracciabilità perfetta dei rifiuti non si trasformi nell’inseguimento di una chimera a discapito di tutti i soggetti della filiera.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Parere del Consiglio di Stato sul decreto RENTRI

E’ stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.

Il parere è nel suo complesso positivo e favorevole all’implementazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti anche se, come viene spesso sottolineato nel documento, la complessità della realizzazione ed avvio del RENTRI richiede un impegno economico che nella bozza di decreto non viene preso in considerazione (art. 24 comma 2 “Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”). Si fa anche osservare che tale impegno di spesa era già previsto all’art. 6 comma 3-quater del D.L. 135 del 2018. Il CdS rileva anche l’assenza di riferimenti temporali specifici entro i quali il Ministero deve provvedere alla emanazione dei decreti operativi che permetteranno, in tempi certi, l’implementazione completa ed avvio del RENTRI stesso. Ovvero si rileva che la reale possibilità di entrata in funzione del nuovo sistema è subordinata in realtà alla generica previsione di cui all’art.21 – Modalità operative (della bozza di decreto) che demanda a futuri decreti direttoriali  – senza la previsione di termini di adozione, la definizione e concreta e specifica di questo nuovo sistema (modalità operativa per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento; istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori; requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate; manuali e guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti; modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all’articolo 20.

Altra osservazione, che chi scrive ritiene sia fondamentale, è la necessità, che ormai sembra essere confermata, per le imprese che dovranno iscriversi al RENTRI di doversi dotare di apposito software per la trasmissione dei dati al RENTRI ed i conseguenti adempimenti. Il Consiglio di Stato ha stimato un costo a carico degli iscritti che si aggira tra i 600 € ed i 1000 € oltre ai costi di iscrizione al RENTRI. Tale aspetto è importante da tenere in considerazione dato che, il RENTRI come il SISTRI, non si definisce un gestionale per la gestione dei rifiuti, e pertanto non potrà essere utilizzato in modo diretto dagli utenti.  Se da un lato quindi si rilevano dei benefici, per le imprese del settore, grazie alla dematerializzazione di alcuni adempimenti, semplificazione e snellimento delle procedure e certezza delle norme, d’altro canto occorre considerare che si introducono nuovi oneri, informativi (iscrizione al RENTRI, nuova modulistica, tenuta e trasmissione al RENTRI in formato digitale dei dati dei registri cronologici di carico e scarico del formulario di identificazione) ed economici.

Tra le altre osservazioni degne di nota ritroviamo l’aver sottolineato, da parte del Consiglio di Stato, le definizioni di sede legale e dipendenti, che ritroviamo all’art. 3 dello schema di decreto. Il CdS sottolinea che deve essere evitato, in sede regolamentare, l’introduzione di termini e concetti giuridici generali, che trovano la loro compiuta definizione nelle pertinenti norme primarie.

Inoltre il Consiglio di Stato fa osservare all’Amministrazione la necessità di acquisire la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato allo scopo di certificare la coerenza e la solidità economico-finanziaria dell’impianto normativo che viene proposto.

Nelle 23 pagine che compongono il parere conclusivo, che vi invitiamo a leggere, il RENTRI, nella sua idea di infrastruttura informatica imperniata sulla dematerializzazione del registro cronologico e del formulario e sull’utilizzo di strumenti atti a garantire al meglio la piena tracciabilità dei rifiuti, viene considerato favorevole, anche nella misura del periodo transitorio che permetterà al sistema stesso di entrare in vigore (a differenza di quanto avvenne con il SISTRI).

Sicuramente vi sono ancora alcuni aspetti che richiederanno un approfondimento ed alcune parti del decreto stesso che dovranno essere migliorate sotto un profilo giuridico e tecnico evitando così il rischio di confusione da parte delle imprese che dovranno adempiere agli obblighi di iscrizione ed utilizzo del sistema. Ciononostante le basi sulle quali il RENTRI viene innestato sembrano essere più solide del suo predecessore ed auspichiamo che anche quelle incongruenze e quelle perplessità che sono emerse leggendo la bozza del decreto siano, nella fase finale, risolte.

Parere_Consiglio_di_stato_02058_22_RENTRI

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei vostri rifiuti

Dalla caduta del SISTRI al nuovo Registro Elettronico

La caduta del SISTRI, dopo le giuste lamentele da parte delle imprese operanti nel settore dei rifiuti, ha aperto la strada verso un nuovo orizzonte.

Se è vero che per ogni innovazione occorre attendersi dei fallimenti prima di raggiungere l’obiettivo, forse il SISTRI ha tracciato la strada verso la digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

Per quanti siano convinti che la chiusura del SISTRI abbia chiuso definitivamente il capitolo della digitalizzazione, ci spiace dovervi informare che così non è.

Infatti con la legge 11 Febbraio 2019 n. 12, di conversione con modifiche del Decreto Legge 14 Dicembre 2018 n.135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione, viene ufficialmente istituito il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. (art. 6 del D.L. 14 Dicembre 2018 n. 135 coordinato)

Saranno tenuti ad iscriversi al Registro Elettronico:

  • Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Con riferimento ai rifiuti pericolosi, i soggetti individuati dall’articolo 189 comma 3 del D.Lgs. 152/2006

Spetterà al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, l’approvazione di un decreto che definisca le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro Elettronico Nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intenderanno farlo volontariamente, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti medesimi.

L’iscrizione al Registro Elettronico non sarà gratuito ma comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione annuale al fine di garantire l’integrale copertura dei costi di finanziamento del sistema.

Importi e modalità di versamento dovranno essere stabiliti dal decreto citato prima.

Ovviamente saranno previste delle sanzioni per i soggetti inadempienti.

Fino al momento in cui non diventi pienamente operativo il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, la tracciabilità dei rifiuti è assicurata da:

  • Compilazione del registro di carico e scarico rifiuti (modello A e B);
  • Compilazione del formulario di identificazione rifiuti;
  • Presentazione del MUD

Quali criticità aspettarci?

Questo primo approccio al nuovo Registro Elettronico presenta delle criticità che dovranno in qualche modo essere superate. Se i soggetti obbligati ad utilizzare il Registro Elettronico sembrano essere tutti coloro che in qualche modo entrano in contatto con i rifiuti pericolosi, tutti gli adempimenti relativi ai rifiuti non pericolosi come dovranno essere gestiti? Assisteremo nuovamente alla compresenza della tracciabilità classica con una digitale? Che vantaggi ci saranno allora per le imprese?

Ci saranno limiti oltre i quali scatteranno gli obblighi di iscrizione al Registro Elettronico? Sarà nuovamente il numero di dipendenti a fare da discriminante o si passerà ad un criterio più razionale come le quantità di rifiuti pericolosi prodotti durante un anno?

La normativa sui soggetti obbligati alla tenuta del registro varierà? E’ possibile ipotizzare che i rifiuti non pericolosi non saranno più annotati sul registro di carico e scarico?

Assisteremo ad una evoluzione digitale del formulario?

Dovremo attenderci un periodo transitorio fatto di un doppio binario? (e speriamo non lungo quanto quello appena concluso)

Le domande aperte sono ovviamente tante e non possiamo riportarle tutte qui. Molti di questi interrogativi furono già sollevati al tempo del SISTRI ed auspichiamo che lo sviluppo del Registro Elettronico ne abbia tenuto conto al fine di assicurare realmente la tracciabilità dei rifiuti ma senza pesare eccessivamente sulle imprese.

Per le imprese che ancora non si siano dotate di un sistema interno efficiente di gestione dei rifiuti, potrebbe essere questo un buon momento per fare un’analisi dei propri cicli di gestione e prepararsi, per tempo, al nuovo sistema di tracciabilità.

Come ricordiamo spesso ai nostri clienti, è preferibile prepararsi con calma ai cambiamenti per evitare che siano troppo radicali per la propria azienda.

Al seguente link potete scaricare il decreto legge 14 Dicembre 2018 n. 135 coordinato

Al seguente link potete scaricare la Legge 11 Febbraio 2019

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Verso una trasformazione del SISTRI in una sistema più efficiente?

Con la chiusura delle ferie ormai imminente quasi per tutti, è tempo di riprendere a lavorare, e per farlo abbiamo pensato di condividere con voi i contenuti del disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – legge di delegazione europea 2018.

Come potrete vedere i contenuti sono molto interessanti e tra questi sembra ci sia una profonda revisione del sistema di tracciabilità dei rifiuti che dovrebbe far convergere l’attuale SISTRI e l’attuale tracciabilità cartacea dei rifiuti, verso un modello completamente nuovo, innovativo e soprattutto digitale.

Nelle prossime pagine riporteremo i contenuti più importanti degli articoli 14, 15 e 16 del disegno di legge. In calce al documento riportiamo una sintesi estrema di tali contenuti per chi non avesse molto tempo da dedicare e volesse scoprire subito quali saranno le novità che ci attendono (un po’ come leggere un libro giallo e saltare subito alle ultime pagine per scoprire chi è l’assassino). Ovviamente vi consigliamo di leggere tutto l’articolo.

Articolo 14

Al governo si richiede di seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 Giugno 2003 n.209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851, con particolare riferimento, tra l’altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
    2. Individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
    3. Introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
    4. Individuare misura di incentivazione del recupero energetico degli stessi;
  2. Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori;
    2. Prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili;
    3. Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni, che sull’argomento, sono contenute nella direttive (UE) 2018/851;
    4. Armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  3. Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei RAEE per i produttori;
    2. Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni che sull’argomento sono contenute nella direttiva (UE) 2018/851;
    3. Individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle AEE

Articolo 15

Il governo è tenuto a seguire, oltre a i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850, nonché la agevole modificabilità delle relative prescrizioni tecniche;
  2. Procedere alla revisione della normativa sui fanghi di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 1992, n.99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850;
  3. Adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

Articolo 16

Il governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche si seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9 , della direttiva (UE) 2018/851 e dell’articolo 1, parafi 8 e 9 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Procedere al riordino dei principi generali di riferimento;
    2. Definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento;
    3. Prevedere una disciplina sanzionatoria;
    4. Definire la natura del contributo, l’ambito di applicazione e la modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
    5. Estendere l’obbligo di raccolta per l’intero anno di riferimento, aldilà dell’adempimento dell’obiettivo fissato;
    6. Prevedere l’obbligo, nell’ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
    7. Disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
    8. Prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di ricilo definiti a livello nazionale e comunitario;
  2. Assicurare la disponibilità di un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolva almeno alle seguenti funzioni:
    1. Consentire, anche attraverso l’istituzione di un Registro Elettronico su base nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all’origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero;
    2. Garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, nonché per la trasmissione dei relativi dati al Registro nazionale, anche per una maggiore efficacia delle attività di controllo;
    3. Agevolare l’adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economica circolare e migliorare l’individuazione dei fabbisogni impiantistici legati alla gestione dei rifiuti;
    4. Perseguire l’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
    5. Garantire l’acquisizione sul Registro elettronico Nazionale dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti;
    6. Procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, anche prevedendo una graduazione delle responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni;
  3. Riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, nonché modificando la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
  4. Riformare il sistema tariffario, al fine di incoraggiare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Predisporre una nuova disciplina complessiva della materia, chiarendo inoltre la natura giuridica della tariffa;
    2. Disciplinare il riparto delle competenze nella determinazione della tariffa e del metodo tariffario;
    3. Prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
    4. Individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio chi inquina paga;
    5. Riformare il tributo per il conferimento in discarica;
  5. Riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Chiarire, tra l’altro, nell’ambito delle operazioni di recupero/riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuti;
    2. Definire criteri generali al fine di armonizzare sul territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuti caso per caso;
    3. Ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuti regolare dal DM 5 Febbraio 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell’ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
    4. Semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuti a livello nazionale;
  6. Prevedere, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento nonché l’implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo in particolare, sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici anche attraverso l’organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti;
  7. Riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e la gestione degli stessi una volta a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole un’attività non oggetto di autorizzazione ambientale definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
  8. Riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo, provvedendo anche all’adeguamento al regolamento n. 1357/2014 ed alla decisione 2014/955/UE;
  9. In considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive europee, procedere ad una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare autorizzatori, e normativi;
    2. Rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
    3. Assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l’ente titolare delle funzioni e gli enti territoriali di funzioni connesse, pur nella garanzia della certezza e tempestività della decisioni finale;
    4. Garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
    5. …OMISSIS….

Come è possibile leggere, gli argomenti presenti nel disegno di legge sono veramente tanti e tutti molto importanti. Ogni argomento tocca uno o più aspetti della gestione dei rifiuti da parte delle imprese, degli impianti di trattamento o dei trasportatori professionali.

Allo stesso tempo è importante sottolineare l’importanza che viene data alla responsabilità estesa del produttore il quale assume ora un ruolo centrale all’interno della gestione dei rifiuti in quanto è proprio dal momento in cui il prodotto o il bene viene immesso sul mercato che si avvia già l’intera filiera (intesa in un senso molto lato da un punto di vista temporale ovviamente).

Sintesi dei contenuti del disegno di legge

Per quanti abbiano saltato a piè pari la lettura dell’estratto normativo, che consigliamo comunque di leggere, vediamo di sintetizzare gli aspetti più importanti di questo disegno di legge:

  • Per le filiere dei veicoli fuori uso, pile e batterie e RAEE viene chiesto al governo di riformare il sistema di gestione in attuazione della direttiva europea 2018/849;
  • Per le discariche viene chiesto al Governo di riformare i criteri di ammissibilità in adeguamento a quanto riportato dalla direttiva europea 2018/850
  • In merito alla tracciabilità dei rifiuti viene chiesto al Governo di provvedere ad assicurare un sistema di tracciabilità dei rifiuti (efficiente) che coinvolga le imprese produttrici di rifiuti e le imprese professionali che li gestiscono al fine di poter raccogliere i dati oggi riportati nei registri di carico e scarico e nei formulari. Viene chiesto di istituire un Registro Nazionale che raccolta questi dati (quindi trasformazione digitale vera delle informazioni che oggi riportiamo sui registri di carico e scarico) affinché siano consultabili da remoto dagli organi di controllo. Ciò dovrebbe assicurare un maggior tracciabilità dei rifiuti indipendentemente dal numero di dipendenti e dalle quantità prodotte. Ricordiamo che ad oggi il SISTRI a seguito delle numerose semplificazioni pone sullo stesso piano un’impresa con meno di 10 dipendenti che produce come rifiuto pericoloso 1 monitor o 1 Kg di rifiuto radioattivo (esempio banale ma rappresentativo della situazione. Fortunatamente abbiamo a disposizione ancora la tracciabilità classica che ci permette di avere sotto controllo la produzione di rifiuti pericolosi).
  • In materia di classificazione dei rifiuti viene chiesto al Governo di rivedere il sistema delle definizioni e delle classificazioni dei rifiuti nonché di modificare la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per renderla omogenea su tutto il territorio nazionale;
  • In materia di impianti di trattamento viene chiesto di rivedere l’impianto normativo delle autorizzazioni in procedura semplificata disciplinate dal DM 5 Febbraio 1998 e di far si che il sistema di rilascio della autorizzazioni sia più snello;
  • In materia di cessazione della qualifica di rifiuto, viene chiesto al Governo di dare delle precise indicazioni in materia. Il rifiuto non può più essere considerato uno scarto in un’ottica di economia circolare ma deve essere considerata una materia da riciclare e reinserire nei processi produttivi con procedure snelle. Fino a quando si resta nell’ambito della gestione dei rifiuti i processi di trattamento di queste materie sono complesse e non permettono di farle arrivare (con costi ridotti) ad impianti di produzione;
  • Dal punto di vista sanzionatorio, viene chiesto di provvedere ad una revisione dell’impianto attualmente esistente adeguandolo in maniera proporzionale alle dimensioni dell’impresa, dell’attività svolta e prevedendo anche una graduazione della responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni.

Ovviamente nel disegno di legge ci sono altri aspetti importanti di cui potremmo discutere (e di cui sicuramente avremo modo di scrivere quando diventeranno realtà) ma al momento è bene sottolineare che abbiamo tra le mani solo un disegno di legge e che dovremo attendere per vedere in concreto quali saranno le normative che daranno concretezza a tali indicazioni.

Auspichiamo che le semplificazioni previste diventino realtà al più presto permettendo alle imprese di gestire con più serenità i propri rifiuti i quali ad oggi sono ancora visti come un problema e non come parte integrante dei processi produttivi.

Per quanti sono interessati a leggere il Disegno di Legge, è possibile scaricarlo cliccando sul link:  Schema di Disegno di Legge Delegazione Europea

Ambiente & Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com