Trasporto rifiuti: Il Produttore deve verificare la targa del mezzo

Come ben sappiamo, il Produttore dei rifiuti è il primo attore della filiera di gestione dei rifiuti e su di esso ricadono diversi obblighi e responsabilità che è importante imparare a conoscere per difendersi da errori e sanzioni.

La gestione dei rifiuti è basata, sostanzialmente, su un sistema di controlli ridondanti che se posti correttamente in essere garantiscono un efficiente funzionamento dell’intera filiera, ma alcuni controlli sono tipici di un solo soggetto della filiera.

Tra li obblighi che gravano sul Produttore, ricordiamo esserci: la classificazione dei rifiuti, la corretta gestione del deposito temporaneo, la corretta tenuta delle scritture ambientali, la verifica delle autorizzazioni degli operatori ai quali affida i propri rifiuti ecc…

Il processo di verifica delle autorizzazioni dei trasportatori può essere articolato in due fasi operative. La prima prevede che il Produttore si accerti, preferibilmente all’atto della sottoscrizione del contratto, che l’operatore sia effettivamente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il codice EER specifico del rifiuto che deve essere trasportato e la seconda fase riguarda la verifica della targa del mezzo che prende in carico i rifiuti per trasportarli presso l’impianto di recupero/smaltimento autorizzato.

Ai fini della esecuzione di un corretto trasporto di rifiuti dalla sede del Produttore all’impianto di destino, l’impresa che effettua tale attività deve essere obbligatoriamente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria.

Ricordiamo che: la verifica dell’iscrizione all’Albo del trasportatore non deve essere effettuata a valle dell’esecuzione del trasporto. Se l’impresa di trasporto non fosse autorizzata al trasporto rifiuti si configurerebbe un trasporto in difetto di autorizzazione che è sanzionabile. Come già anticipato, è opportuno che la verifica sia effettuata all’atto della individuazione del trasportatore o all’atto della sottoscrizione del contratto avendo cura di verificare estremi di iscrizione e validità dell’iscrizione stessa affinché copra il periodo di trasporto.

Per quanto riguarda la verifica delle targhe dei mezzi (compresi i rimorchi) in disponibilità del trasportatore, la necessità di procedere ad una verifica di dettaglio, prima che il trasporto abbia inizio è dettata dall’aver certezza, per il Produttore, che la targa del mezzo che prenderà in carico i rifiuti sia effettivamente iscritta all’Albo e che sia autorizzata al trasporto dello specifico codice EER.

Non è assolutamente vera l’affermazione secondo la quale tutte le targhe in disponibilità del trasportatore siano autorizzate per gli stessi codici CER in quanto ogni mezzo potrebbe avere caratteristiche particolari per le quali alcuni codici CER non sono necessari, per l’impresa, o non è possibile trasportarli.

I motivi per i quali una targa possa non essere iscritta all’Albo all’atto del ritiro dei rifiuti presso la sede del Produttore possono essere diversi (ne riportiamo alcuni):

  • All’atto della richiesta di inserimento della targa in autorizzazione, chi ha compilato l’istanza ha dimenticato di allegare l’atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e quindi tale targa non potrà essere utilizzata fino al rilascio dell’apposito provvedimento che, ricordiamo, non è immediato;
  • Chi ha disposto l’uso di una nuova targa per le attività operative potrebbe non essere al corrente che l’istanza non sia ancora stata depositata;
  • La targa è stata rimossa dall’iscrizione all’Albo per diversi motivi (ad esempio scadenza del titolo di disponibilità della stessa).

Come si può osservare quindi, il principio di controllo reciproco che grava su tutti i soggetti della filiera assume una importanza rilevante in quanto, sebbene gli operatori professionali siano già abituati a verificare la validità delle autorizzazioni dei soggetti che precedono o seguono nella filiera, la verifica della targa deve essere effettuata nel momento in cui il trasportatore sta prendendo in carico il rifiuto e non può essere demandata ad una fase successiva. Nella pratica, il controllo deve svolgersi prima di apporre la firma sul formulario.

Alla luce di ciò è importante prendere in considerazione la recente sentenza del 30 Marzo 2023 n. 13310 della Corte di Cassazione che pone in evidenza l’obbligo, per il Produttore, di verificare che la targa del mezzo al quale sta affidando i propri rifiuti sia effettivamente autorizzata.

I supremi giudici affermano che, nel caso in cui il trasporto avvenga mediante ausilio di un mezzo non iscritto all’Albo (attenzione: l’impresa era iscritta all’Albo), la responsabilità per gestione illecita di rifiuti a carico della società conferente è presente.

Da un punto di vista operativo, la verifica può essere effettuata:

  • richiedendo al conducente copia del provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali oppure
  • tramite accesso al portale albonazionalegestoriambientali.it che permette una verifica in tempo reale dello stato di iscrizione dell’impresa

Dedicare qualche minuto alla verifica delle autorizzazioni permette di ridurre al minimo potenziali errori e sanzioni.

Infatti, l’omissione di tale verifica, nel caso in cui si impieghi una targa non iscritta all’albo configura una problema di responsabilità per gestione illecita dei rifiuti a carico del Produttore in quanto, sebbene l’impresa sia formalmente iscritta, di fatto la targa specifica non lo è.

L’omissione di questo controllo non è contemplato dalla norma visto che, con l’art. 193 comma 4 indica chiaramente che il formulario è compilato, datato e firmato dal produttore o detentore e sottoscritto altresì dal trasportatore. Ma il comma 17 è ancora più esplicito:

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Considerando la generalità della norma appare chiaro che il Produttore ha un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti ed in particolare nella fase in cui sta affidando i propri rifiuti al trasportatore.

Pertanto, prima di apporre la propria firma sul formulario è buona abitudine (ed obbligo normativo) verificare che tutti i dati siano effettivamente corretti, dalla ragione sociale del produttore alla targa del mezzo di trasporto che effettuerà la movimentazione fino alla data e ora di inizio trasporto.

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti

Nota esplicativa Ministero dei Trasporti U0040141 del 21/12/2022 – Obbligo nomina Consulente ADR

Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.

Sulla questione si è scritto tanto, si è discusso tanto e molte sono state le richieste inviate al Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti da parte di tutti i soggetti coinvolti al fine di ricevere chiarimenti in merito.

Ieri, 21 Dicembre 2022, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato la nota esplicativa n. 40141, dove viene “chiarito” che in Italia (si badi bene che questa circolare delimita il perimetro di azione di quanto verrà successivamente scritto al solo territorio italiano), le esenzioni disciplinate dal decreto ministeriale 4 Luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare del 14 Novembre 2000 n. A26 (nel frattempo son passati più di 20 anni), applicabili per i caricatori e trasportatori, si applicano anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Pertanto, stando a quanto riportato nella nota, per gli speditori non sussiste l’obbligo di nominare un consulente ADR se si verificano le seguenti condizioni:

  • Le attività di spedizione riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure i capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (merci o rifiuti di categoria di trasporto 3 o 4).

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada (ricordiamo che rientrano anche alcune tipologie di rifiuti, quali batterie al piombo o al litio), rimane comunque l’obbligo per gli speditori di rispettare le prescrizioni sancite dall’Accordo ADR:

  • Rispetto dei limiti dei quantitativi massimi indicati nelle esenzioni;
  • Corretta classificazione dei rifiuti pericolosi spediti
  • Corretta compilazione del formulario di trasporto rifiuti
  • Corretto imballaggio ed etichettatura dei colli e in generale le modalità di trasporto dei rifiuti
  • Obbligo di formazione del personale

La responsabilità della corretta spedizione dei rifiuti in ADR è dello speditore e non del trasportatore o dell’impianto di recupero/smaltimento. E’ importante ricordare a chi sono attribuite le responsabilità nell’ambito della filiera.

Appare importante riportare anche quanto evidenziato da Flashpoint:

  1. L’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente per gli imballatori non è inclusa in nessun dispositivo di legge nazionale e non è stata fornita alcuna indicazione a riguardo;
  2. L’esenzione per “spedizioni” occasionali di cui all’art. 2 del DM 04/07/2020 estesa agli speditori non è aderente alle disposizioni dell’ADR 2021 e ADRE 2023 ed in particolare con la sottosezione 1.8.3.2 b) ADR che non prevede l’operazione di spedizione tra le attività esonerabili. A conferma di tale assunto, il Regno Unito ha presentato all’UNECE una proposta di modifica proprio dell’ 1.8.3.2 b) includendo il termine “spedizioni” (consignments) nell’edizione 2025 dell’Accordo ADR.

Come auspica Flashpoint stessa a questo link: https://www.linkedin.com/pulse/approfondimento-di-flashpoint-flashpointsrl/?trackingId=wV26k8hCE%2BsVQn7bpgG5Eg%3D%3D anche A&R auspica che il Ministero emani al più presto un decreto strutturato che chiarisca nel dettaglio la posizione di tutti gli attori coinvolti nel trasporto delle merci pericolose.

Appare infatti utile sottolineare anche il dibattito attualmente in corso in merito alla coincidenza della figura dell’intermediario di rifiuti senza detenzione con quella dello speditore che ha assunto forza nelle ultime settimane. Si ritiene possa essere utile a tal proposito che il Ministero di competenza fornisca dei chiarimenti in merito evitando le zone grigie che spesso si presentano in queste situazioni.

Ricordiamo infatti che non vi è una diretta correlazione tra le figure presenti nel settore della gestione dei rifiuti con quelle che vengono individuate dall’Accordo ADR.

Per le imprese che ricadono nelle situazioni di obbligo di nomina del consulente ADR, Ambiente&Rifiuti è a vostra disposizione per fornirvi tutto il supporto necessario agli adempimenti di legge.

Per le imprese che vogliono verificare la presenza o meno dell’obbligo di nomina in base alle attività che vengono svolte, vi invitiamo a contattarci per ricevere il supporto tecnico necessario dei nostri consulenti.

Nota esplicativa U40141 Ministero Trasporti

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti