Guida alla gestione del deposito temporaneo

Nell’ambito delle attività di corretta gestione dei rifiuti che un ente o un impresa devono porre in essere per garantire la piena compliance normativa della propria gestione, il deposito temporaneo rappresenta uno dei tasselli fondamentali. Il deposito temporaneo rappresenta una sorta di luogo transitorio nel quale i rifiuti devono sostare in attesa che, dopo la loro produzione, vengano presi in carico dal trasportatore per essere conferiti presso impianti di recupero/smaltimento.

Nella realtà la definizione normativo è leggermente più complessa ma il concetto espresso dovrebbe aver reso ben chiaro il concetto anche ai non addetti ai lavori.

Come saprete, normalmente, lo stoccaggio di rifiuti è una attività soggetta ad autorizzazione ambientale, nelle varie forme ammesse dalla norma, ma per  i Produttori iniziali di rifiuti, il legislatore ha previsto, sin dal D.Lgs. 22/97, la possibilità di avvalersi di una deroga denominata appunto “Deposito temporaneo”.

Troppo spesso gestito con leggerezza, il deposito temporaneo se non è rispondente ai dettami normativi espone il proprio gestore (Produttore iniziale di rifiuti) a dei rischi dal punto di vista sanzionatorio ed anche penale.

Infatti il deposito temporaneo, in virtù della propria forma derogatoria, può essere gestito in assenza di autorizzazione a condizione che ogni aspetto normativo imposto dal legislatore venga rispettato contemporaneamente. E’ quanto succede con il sottoprodotto, per esempio.

Il mancato rispetto di anche uno solo dei vincoli normativi rende l’intera gestione labile e passibile di sanzione.

La nostra esperienza professionale ci ha mostrato, negli anni, che molto spesso i Produttori di rifiuti, che della gestione dei rifiuti non ne fanno il proprio core business ma subiscono tale gestione come effetto collaterale della propria attività, non sono sempre a conoscenza di tutte le disposizioni normative che gravitano intorno al deposito temporaneo e ciò, chiaramente, in un’azienda che intende raggiungere la compliance, crea una forte criticità che necessita di risoluzione.

A tal proposito abbiamo creato un Vademecum interamente dedicato al deposito temporaneo e rivolto ai Produttori iniziali di rifiuti che vogliono impostare correttamente il proprio deposito temporaneo ed essere anche coscienti di quali sono le soluzioni che il legislatore prevede per ogni casistica. In alcuni casi, come potrete leggere nella guida, le soluzioni fanno riferimento anche a norme di vecchia data ma non ancora abrogate; in altri casi invece si tratta di usare semplicemente il buon senso.

Avere a disposizione una guida che accompagni l’imprenditore, o il RSPP o il preposto, nella corretta gestione dei rifiuti diventa un valido supporto quotidiano per poter effettuare verifiche interne o impostare nuovi sistemi di gestione che siano compliance.

Abbiamo cercato di scrivere una guida che avesse un linguaggio semplice ed accessibile e che si ponga realmente come un valido supporto per le attività aziendali ben consci che, molto spesso, le imprese sono concentrate molto sui propri progetti aziendali con il rischio di non dedicare la giusta attenzione anche alla gestione dei rifiuti la quale, con le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, crea delle forti criticità.

A volte sono sufficienti pochissimi gesti per mettere al riparo da rischi la propria azienda.

Ambiente&Rifiuti è come sempre a disposizione dei propri clienti per supportarli in ogni fase della corretta gestione rifiuti, anche nella corretta implementazione e gestione del deposito temporaneo.

Scarica ora la tua copia del “Vademecum Gestione Deposito Temporaneo Rifiuti” ed inizia ad adeguare il tuo deposito temporaneo ed evita sanzioni.

In caso di necessità i nostri consulenti sono sempre a tua completa disposizione e puoi contattarci tramite l’area contatti

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la corretta gestione dei rifiuti

 

Pausa estiva terminata…si torna alla compliance

Con il rientro dalla pausa estiva è tempo di riprendere le ordinarie attività lavorative e tra queste rientrano anche quelle relative alla compliance normativa in tema di gestione dei rifiuti.

Per evitare di ritrovarsi con una mole di lavoro ingestibile, il consiglio che diamo, come ogni anno, è quello di ritagliarsi del tempo per verificare che, alla ripresa delle attività, l’intero sistema di gestione dei rifiuti aziendale sia in perfetto ordine e pronto a ripartire.

All’interno di questo breve articolo vi lasciamo qualche suggerimento per fare una verifica interna e correggere eventuali criticità.

Il sopralluogo del deposito temporaneo è d’obbligo. In questo modo potremo verificare se la situazione presente prima della pausa estiva, in particolare se le ferie sono scaglionate per il personale, è ancora attuale.

Ricordiamo che quanto presente nel deposito temporaneo dovrebbe corrispondere con quanto indicato nel registro di carico e scarico. Pertanto il sopralluogo dovrebbe essere effettuato tenendo disponibile una sintesi delle giacenze registrate proprio sul nostro registro rifiuti.

Se dovessimo riscontrare delle anomalie, quali ad esempio, una produzione non registrata, dovremmo procedere con le relative annotazioni di carico. Anche in questo caso è opportuno ricordare che la norma impone un tempo massimo per le registrazioni di 10 giorni dalla produzione.

In aziende con una certa complessità gestionale è sempre utile avere a disposizione dei rapportini sui quali annotare periodicamente la produzione dei rifiuti prima di riportarli sul registro di carico e scarico.

Nel caso in cui invece dovessimo registrare una riduzione dei rifiuti rispetto a quanto annotato sul registro, prima della pausa estiva, allora dovremmo prodigarci nel verificare dove sono state lasciate le copie dei formulari mentre noi eravamo assenti.

La tracciabilità dei rifiuti è fondamentale, in particolare quando ci si assenta qualche giorno e la gestione dei rifiuti procede in autonomia anche senza la presenza fisica del referente designato.

Durante il sopralluogo del deposito temporaneo è sempre utile verificare che lo stesso sia correttamente segnalato e che ogni contenitore sia opportunamente etichettato secondo le disposizioni ambientali.

Non è insolito che durante la pausa estiva o al rientro dalla stessa, alcune buone abitudini tendano a perdersi ed è quindi necessario ricordare a tutti le procedure aziendali in essere per una perfetta compliance.

Se abbiamo provveduto ad avviare a recupero rifiuti poco prima della pausa, sarebbe utile verificare, ora a mente più lucida e senza la fretta che ci caratterizza prima di andare in ferie, se i formulari sono tutti compilati correttamente (se non lo abbiamo fatto prima), le copie accettate a destino rientrate regolarmente (la buona abitudine di richiedere ai trasportatori una copia digitale entro 48h dal conferimento permette di verificare subito eventuali criticità ed anomalie) e, buona norma sarebbe, fare un check della validità delle autorizzazioni dei nostri fornitori di servizi ambientali.

E’ importante rimarcare che è compito del Produttore verificare sempre, sin dalla sigla del contratto di servizio con trasportatori, intermediari ed impianti, che le autorizzazioni di tutti i soggetti che parteciperanno alla gestione dei nostri rifiuti, siano effettivamente in corso di validità e compatibili con i rifiuti che stiamo loro affidando.

A tal proposito riteniamo utile richiamare la Sentenza della Corte di Cassazione 30 Marzo 2023 n. 13310 con la quale si sottolinea l’obbligo per i Produttori di rifiuti di verificare che la targa del mezzo che prende in carico i nostri rifiuti, il giorno del ritiro, sia effettivamente autorizzata e preveda il trasporto del codice CER riportato sul formulario.

Ricorda: le responsabilità ambientali non sono delegabili.

Anche se tutti gli attori della filiera applicano un sistema di controllo incrociato delle autorizzazioni del soggetto che li precede e li segue nella filiera, l’errore umano di distrazione è sempre dietro l’angolo!

E ora che abbiamo fatto questo breve check delle nostre attività possiamo procedere con il verificare che tutto il nostro sistema di gestione sia effettivamente compliance.

  • Hai classificato correttamente i tuoi rifiuti?
  • Le analisi chimiche sono ancora valide?
  • Il tuo deposito temporaneo rispetta i dettami normativi del D.Lgs. 152/2006 nella sua gestione complessiva?
  • Le procedure aziendali per la gestione dei rifiuti sono aggiornate e soprattutto applicate? A che serve avere delle procedure se queste non vengono utilizzate?
  • Hai verificato se i tuoi rifiuti devono viaggiare in ADR?
  • Se hai risposto si alla domanda precedente, hai un consulente ADR che si supporti in tutte le fasi? Ricorda che la responsabilità delle informazioni da riportare sul formulario è tua e non del trasportatore.
  • I tuoi collaboratori sono formati nella gestione dei formulari? Ricorda che è tua responsabilità compilare il formulario e verificare che tutti i dati inseriti siano corretti e non del trasportatore. La norma, all’art. 193 comma 17, dispone che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione rifiuti dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Il Produttore di rifiuti, come primo attore della filiera, ha diverse responsabilità e deve prenderne coscienza al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire una corretta gestione dei rifiuti.

Pronti a ripartire?

Ambiente&Rifiuti come sempre è a vostra disposizione per fornirvi il supporto necessario per il raggiungimento della piena compliance normativa.