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Soluzioni Compliance Ambientale
Il 5 Luglio 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) 1760/2024 relativa al “dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità” (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, in breve CSDDD o CS3D).
Questa nuova direttiva prevede, per le imprese con più di 1000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato, una serie di obblighi rispetto agli impatti negativi su diritti umani e ambiente. Tali imprese, ai fini di una condotta aziendale responsabile dovranno esercitare il dovere di diligenza attraverso le seguenti attività:
Gli allegati alla direttiva:
Tra gli altri soggetti obbligati alle disposizioni della CS3D si possono menzionare le società, costituite secondo la normativa di uno Stato membro o di un Paese terzo, a capo di un gruppo che supera complessivamente i 1.000 dipendenti e 450 milioni di € di fatturato in UE o di un gruppo in franchising con più di 80 milioni di fatturato e avente diritti di licenza con società terze indipendenti di oltre 22,5 milioni di € in UE.
Un aspetto particolare da tenere in considerazione e che potrebbe allargare rapidamente la platea dei soggetti coinvolti, è l’obbligo per le imprese di cui sopra: nell’esercitare il dovere di diligenza, le società non considerino solo le proprie attività ma, se collegate alla loro catena del valore, anche le attività dei partner commerciali (sia a monte, per esempio fornitori di prodotti/servizi per progettazione, sviluppo ecc. sia a valle, per operazioni di distribuzione, trasporto ecc.).
Quindi, pur riguardando le imprese più grandi, queste disposizioni coinvolgeranno anche aziende di minori dimensioni – incluse le PMI – con le quali si interfacciano e alle quali, ovviamente, verrà richiesto di fornire periodicamente dati, informazioni e valutazioni, nonché di adeguarsi al rispetto di specifiche politiche e misure. Ci si attende quindi un effetto a cascata.
Le aziende interessate dalla Direttiva devono inoltre adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire la compatibilità del modello di business con la transizione verso un’economia sostenibile, il contenimento del riscaldamento globale entro 1,5°C e la neutralità climatica al 2050, tenendo conto, se del caso, anche dell’esposizione ad attività connesse ai combustibili fossili.
Vengono quindi richiesti grandi impegni alle imprese che, come detto in precedenza, non riguarderanno solo le imprese con oltre 1000 dipendenti ma, con un effetto a cascata, coinvolgeranno l’intera catena del valore.
L’entrata in vigore della direttiva decorre dal 25/07/2024 e il recepimento da parte degli Stati membri deve avvenire entro il 26/07/2026.
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Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.
È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene apportata una importante modifica all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti urbani.
La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.
Il 30 giugno il MiTE ha fornito riscontro mediante circolare di chiarimenti aventi ad oggetto: “Criticità interpretative articolo 230, comma 5 D.Lgs. 152/2006 – riscontro nota prot. MiTE 62074 del 18/05/2022”.