Manuali d’uso RENTRI pubblicati con il Decreto Direttoriale 254. Definiti anche gli aspetti obbligatori per la geolocalizzazione dei mezzi D.D. 253
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Il 5 Luglio 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) 1760/2024 relativa al “dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità” (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, in breve CSDDD o CS3D).
Questa nuova direttiva prevede, per le imprese con più di 1000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato, una serie di obblighi rispetto agli impatti negativi su diritti umani e ambiente. Tali imprese, ai fini di una condotta aziendale responsabile dovranno esercitare il dovere di diligenza attraverso le seguenti attività:
- integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi;
- individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali;
- prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali;
- riparazione degli impatti negativi effettivi;
- svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi;
- instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e procedura di reclamo;
- monitoraggio dell’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza;
- comunicazione pubblica sul dovere di diligenza.
Gli allegati alla direttiva:
- (i) i diritti e divieti contenuti negli accordi internazionali sui diritti umani (per esempio diritto alla sicurezza, divieto di impiego di minori in età di obbligo scolastico ecc.);
- (ii) gli strumenti in materia di diritti umani e libertà fondamentali (p.es. Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione ecc.)
- (iii) i divieti e gli obblighi inclusi negli strumenti in materia ambientale (p.es. in tema di biodiversità, sostanze chimiche ecc.).
Tra gli altri soggetti obbligati alle disposizioni della CS3D si possono menzionare le società, costituite secondo la normativa di uno Stato membro o di un Paese terzo, a capo di un gruppo che supera complessivamente i 1.000 dipendenti e 450 milioni di € di fatturato in UE o di un gruppo in franchising con più di 80 milioni di fatturato e avente diritti di licenza con società terze indipendenti di oltre 22,5 milioni di € in UE.
Un aspetto particolare da tenere in considerazione e che potrebbe allargare rapidamente la platea dei soggetti coinvolti, è l’obbligo per le imprese di cui sopra: nell’esercitare il dovere di diligenza, le società non considerino solo le proprie attività ma, se collegate alla loro catena del valore, anche le attività dei partner commerciali (sia a monte, per esempio fornitori di prodotti/servizi per progettazione, sviluppo ecc. sia a valle, per operazioni di distribuzione, trasporto ecc.).
Quindi, pur riguardando le imprese più grandi, queste disposizioni coinvolgeranno anche aziende di minori dimensioni – incluse le PMI – con le quali si interfacciano e alle quali, ovviamente, verrà richiesto di fornire periodicamente dati, informazioni e valutazioni, nonché di adeguarsi al rispetto di specifiche politiche e misure. Ci si attende quindi un effetto a cascata.
Le aziende interessate dalla Direttiva devono inoltre adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire la compatibilità del modello di business con la transizione verso un’economia sostenibile, il contenimento del riscaldamento globale entro 1,5°C e la neutralità climatica al 2050, tenendo conto, se del caso, anche dell’esposizione ad attività connesse ai combustibili fossili.
Vengono quindi richiesti grandi impegni alle imprese che, come detto in precedenza, non riguarderanno solo le imprese con oltre 1000 dipendenti ma, con un effetto a cascata, coinvolgeranno l’intera catena del valore.
L’entrata in vigore della direttiva decorre dal 25/07/2024 e il recepimento da parte degli Stati membri deve avvenire entro il 26/07/2026.
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