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Soluzioni Compliance Ambientale
Nel quadro della progressiva implementazione del RENTRI, il sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti, una delle principali novità riguarda l’obbligo, per le imprese iscritte in categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di dotare i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi di sistemi di geolocalizzazione.
Questo obbligo è formalizzato dalla Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024, ma è la Circolare del MASE del 22 maggio 2025 a chiarire, nel dettaglio, modalità, tempistiche e adempimenti operativi.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia e cosa devono fare le imprese per essere in regola
Il quadro normativo
La Delibera n. 3/2024 è stata adottata in attuazione dell’articolo 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina il RENTRI. In particolare:
Con la delibera, il Comitato nazionale dell’Albo ha integrato ufficialmente questi requisiti, definendo:
Chi è obbligato?
L’obbligo riguarda tutti i soggetti iscritti in categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi.
I veicoli devono essere dotati di sistemi di geolocalizzazione basati su tecnologie disponibili sul mercato, conformi ai requisiti indicati nel Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024.
Esclusi dall’obbligo:
Come si attesta il rispetto dell’obbligo?
Secondo la delibera, il rispetto del requisito viene attestato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dal legale rappresentante dell’impresa, secondo il modello fornito nell’allegato A alla delibera stessa.
Il documento deve riportare, per ciascun veicolo:
La dichiarazione ha valore legale ai sensi del DPR 445/2000 e deve essere firmata digitalmente o firmata in modo autografo con allegato documento d’identità.
Le tempistiche: la vera novità introdotta dalla circolare MASE
La Circolare del 22 maggio 2025 specifica quando e come adempiere all’obbligo.
Attenzione: se entro il 31 dicembre 2025 l’impresa non presenta la dichiarazione per i veicoli già iscritti, l’Albo procederà con l’avvio di un procedimento disciplinare.
Quali sistemi di geolocalizzazione sono validi?
La delibera rimanda al Decreto Direttoriale n. 253/2024, disponibile sul sito del RENTRI, che elenca i requisiti tecnici minimi richiesti ai dispositivi, tra cui:
È responsabilità dell’impresa assicurarsi che il dispositivo installato sia conforme.
In sintesi: cosa devono fare le imprese
Verifica: sei iscritto in categoria 5? I tuoi veicoli trasportano rifiuti pericolosi? Sei soggetto all’obbligo.
Adegua i veicoli: installa dispositivi di geolocalizzazione conformi.
Accedi ad AGEST: dal 1° luglio 2025, genera e compila la dichiarazione, firmala e inviala entro il 31 dicembre 2025.
Dal 2026: includi sempre l’attestazione in ogni nuova domanda o variazione.
Conclusione
Questa nuova misura si inserisce nel processo di modernizzazione e digitalizzazione del sistema di tracciabilità ambientale.
La geolocalizzazione consente di aumentare la trasparenza, migliorare i controlli e rafforzare la lotta agli illeciti ambientali, a beneficio di imprese virtuose e cittadini.
Se hai bisogno di assistenza per adeguare i tuoi mezzi o gestire correttamente la dichiarazione in AGEST, Ambiente&Rifiuti può supportarti in ogni fase.
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È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.
È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene apportata una importante modifica all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti urbani.
La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.