La Cassazione (sentenza n. 7095/2026) conferma la responsabilità del titolare d’impresa per i reati nella gestione dei rifiuti: obbligo di vigilanza, limiti della delega di funzioni e implicazioni operative per la compliance ambientale.
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Nel quadro della progressiva implementazione del RENTRI, il sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti, una delle principali novità riguarda l’obbligo, per le imprese iscritte in categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di dotare i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi di sistemi di geolocalizzazione.
Questo obbligo è formalizzato dalla Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024, ma è la Circolare del MASE del 22 maggio 2025 a chiarire, nel dettaglio, modalità, tempistiche e adempimenti operativi.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia e cosa devono fare le imprese per essere in regola
Il quadro normativo
La Delibera n. 3/2024 è stata adottata in attuazione dell’articolo 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina il RENTRI. In particolare:
- Art. 16: prevede che i soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi debbano dotare i propri veicoli di sistemi di geolocalizzazione;
- Art. 17: stabilisce che tali dispositivi siano inclusi nei requisiti di idoneità tecnica dei veicoli iscritti in categoria 5.
Con la delibera, il Comitato nazionale dell’Albo ha integrato ufficialmente questi requisiti, definendo:
- Chi è soggetto all’obbligo;
- Quali veicoli sono coinvolti;
- Come attestare il rispetto della norma;
- I tempi per adeguarsi.
Chi è obbligato?
L’obbligo riguarda tutti i soggetti iscritti in categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi.
I veicoli devono essere dotati di sistemi di geolocalizzazione basati su tecnologie disponibili sul mercato, conformi ai requisiti indicati nel Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024.
Esclusi dall’obbligo:
- I motoveicoli;
- I veicoli impiegati esclusivamente per il trasporto di rifiuti non pericolosi.
Come si attesta il rispetto dell’obbligo?
Secondo la delibera, il rispetto del requisito viene attestato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dal legale rappresentante dell’impresa, secondo il modello fornito nell’allegato A alla delibera stessa.
Il documento deve riportare, per ciascun veicolo:
- Numero di targa;
- Numero di telaio;
- Presenza del dispositivo di geolocalizzazione.
La dichiarazione ha valore legale ai sensi del DPR 445/2000 e deve essere firmata digitalmente o firmata in modo autografo con allegato documento d’identità.
Le tempistiche: la vera novità introdotta dalla circolare MASE
La Circolare del 22 maggio 2025 specifica quando e come adempiere all’obbligo.
- Fase transitoria (per i veicoli già autorizzati o in fase di iscrizione al 2025):
- Le dichiarazioni potranno essere inviate dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025.
- L’invio va effettuato esclusivamente tramite il sistema AGEST, che genera automaticamente il modello da compilare e firmare.
- È possibile inviare più istanze distinte, se si gestiscono più veicoli, ma tutte devono pervenire entro la fine del 2025.
- Dal 1° gennaio 2026 in poi:
- Per ogni nuova domanda di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5, la presenza del sistema di geolocalizzazione dovrà essere attestata contestualmente.
Attenzione: se entro il 31 dicembre 2025 l’impresa non presenta la dichiarazione per i veicoli già iscritti, l’Albo procederà con l’avvio di un procedimento disciplinare.
Quali sistemi di geolocalizzazione sono validi?
La delibera rimanda al Decreto Direttoriale n. 253/2024, disponibile sul sito del RENTRI, che elenca i requisiti tecnici minimi richiesti ai dispositivi, tra cui:
- Precisione della localizzazione;
- Frequenza di aggiornamento del segnale;
- Integrazione con il sistema RENTRI.
È responsabilità dell’impresa assicurarsi che il dispositivo installato sia conforme.
In sintesi: cosa devono fare le imprese
Verifica: sei iscritto in categoria 5? I tuoi veicoli trasportano rifiuti pericolosi? Sei soggetto all’obbligo.
Adegua i veicoli: installa dispositivi di geolocalizzazione conformi.
Accedi ad AGEST: dal 1° luglio 2025, genera e compila la dichiarazione, firmala e inviala entro il 31 dicembre 2025.
Dal 2026: includi sempre l’attestazione in ogni nuova domanda o variazione.
Conclusione
Questa nuova misura si inserisce nel processo di modernizzazione e digitalizzazione del sistema di tracciabilità ambientale.
La geolocalizzazione consente di aumentare la trasparenza, migliorare i controlli e rafforzare la lotta agli illeciti ambientali, a beneficio di imprese virtuose e cittadini.
Se hai bisogno di assistenza per adeguare i tuoi mezzi o gestire correttamente la dichiarazione in AGEST, Ambiente&Rifiuti può supportarti in ogni fase.
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