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Sentenza Corte Giustizia Europea – Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

La Corte di Giustizia Europea fornisce nuovi chiarimenti su un tema importante che riguarda le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

 

In particolare, la sentenza C-221/24 e C-222/24 del 23 Ottobre 2025, che riguarda due casi simili legati alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ha fornito dei chiarimenti importanti e significativi sulle modalità di interpretazione dell’articolo 24 del Regolamento, ad oggi vigente, 1013/2006.

L’articolo 24 del Regolamento 1013/2006 disciplina la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale.

L’articolo 24 paragrafo 2 del Regolamento prevede:

Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l’autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

  1. a) ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,
  2. b) ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile,
  3. c) ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
  4. d) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
  5. e) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d’accordo.

Alla Corte di Giustizia Europea è stato chiesto se le lettere c) e d) vadano applicate in modo cumulativo o alternativo da parte dell’autorità competente di spedizione.

Il secondo quesito riguarda invece l’eventuale obbligo, da parte dell’autorità competente, in caso di spedizione illegale, di procedere al recupero/smaltimento dei rifiuti o la riconsegna al proprietario.

E’ bene precisare che nel caso di specie il notificatore aveva rinunciato alla ripresa dei rifiuti a propri carico richiedendo quindi all’autorità competente di spedizione di procedere.

 

Le conclusioni della Corte di Giustizia:

La ripresa dei rifiuti, da parte delle autorità, comporta l’obbligo di procedere al loro recupero/smaltimento in modo ecologicamente corretto, anche se il mittente originario si oppone (vi consigliamo la lettura della sentenza per comprenderne le dinamiche).

L’interpretazione della Corte non viola il diritto di proprietà ma costituisce una misura proporzionata e finalizzata al raggiungimento di un obiettivo importante, la protezione dell’ambiente e della salute pubblica (principio di base fondamentale sul quale l’intero impianto normativo europeo si basa)

Link alla sentenza

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