Nessun risultato
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
Soluzioni Compliance Ambientale
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, come sappiamo, tutti i soggetti della filiera rispondono in modo solidale in caso di scorretta gestione dei rifiuti. E’ quanto ribadito nella Sentenza della Corte di Cassazione n.11617 del 20 marzo 2024 che fa emergere in modo netto quanto ormai noto nel settore in tema di controlli a monte e a valle della filiera.
Ogni soggetto della filiera è responsabile, sia da un punto di vista normativo (D.Lgs. 152/06) che da un punto di vista prescrittivo (autorizzazioni/iscrizioni ANGA), non solo della regolarità delle operazioni da essi posta in essere ma anche del soggetto/i che lo precede e del soggetto/i che lo segue.
Tale responsabilità si concretizza nell’accertamento della conformità dei rifiuti (classificazione da parte del Produttore), del possesso delle autorizzazioni ed iscrizioni dei trasportatori, intermediari ed impianti che partecipano alla gestione dei rifiuti e della verifica della regolarità dei formulari di identificazione dei rifiuti.
Ciò vuol dire che ogni soggetto della filiera avrà la necessità ed obbligo di dare evidenza di ogni passaggio eseguito nello svolgimento delle proprie attività.
Il Produttore pertanto dovrà dare evidenza di avvenuta classificazione dei rifiuti e verifica delle autorizzazioni dei soggetti dei quali si avvarrà nel corso delle attività di gestione dei rifiuti. Verifica questa che, come sempre consigliamo, dovrà essere effettuata già all’atto della sigla del contratto di servizio e non a valle del conferimento.
Il Trasportatore, intermediario ed impianto di destino sono chiamati a verificare che effettivamente il Produttore abbia provveduto ad effettuare la classificazione dei rifiuti, mediante evidenza documentale (scheda di classificazione, scheda di omologa), e che i soggetti attivi della filiera siano in possesso delle autorizzazioni superando anche quell’anomalia che spesso si verifica secondo la quale le autorizzazioni degli impianti siano ritenute “private” da taluni impianti di stoccaggio/trattamento evidenziando una lacuna grave dal punto di vista delle proprie responsabilità e del fatto che le autorizzazioni sono “pubbliche” in quanto la gestione stessa dei rifiuti è ritenuta, per legge, “di interessa pubblico” (art. 177 D.Lgs. 152/06).
“I soggetti che partecipano alla filiera di gestione dei rifiuti non rispondono solo della regolarità del proprio operato ma anche dei soggetti che li precedono e che li seguono (o li seguiranno) nella filiera, in quanto tutti sono tenuti al controllo reciproco”.
In relazione al tema della confisca del profitto del reato, di cui all’art. 452-quaterdecies del Codice Penale, la sentenza afferma che tale profitto non può essere ricondotto alla nozione di “utile netto”. Infatti, la confisca va riferita a tutto ciò che consegue, in via diretta senza tenere in considerazione i costi sostenuti.
Infine, sempre la sentenza indica che, nei casi di reati plurisoggettivi vige il principio solidaristico. Laddove non sia possibile individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuna concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno.
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
È stato presentato nei giorni scorsi l’ottava edizione del “Bando CONAI per l’eco-design degli imballaggi nell’economia circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi”
Molti pensavano non sarebbe mai entrato in vigore, altri ipotizzavano un ingresso lampo come un fulmine a ciel sereno ed invece…
E’ stato presentato nei giorni scorsi l’ottava edizione del “Bando CONAI per l’eco-design degli imballaggi nell’economia circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi”
Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 22 Marzo 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Marzo 2021 n.70 (c.d. decreto sostegni) ed in vigore dal 23 Marzo 2021, tutte le utenze non domestiche dovranno comunicare al Comune di competenza, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, la scelta di avvalersi del soggetto pubblico o del soggetto privato per la gestione di quei rifiuti che dal 1° Gennaio 2021 sono divenuti urbani.
Lunedì 8 Marzo entrerà in vigore il nuovo servizio di vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti denominato ViViFIR di Ecocamere.
Il Decreto 22 Settembre 2020 n.188, entrerà in vigore il 24 Febbraio 2021 ed è stato pubblicato in GU n.33 del 09/02/2021.