Con la sentenza 41415 del 23/12/2025 viene ribadito l’obbligo di classificazione in capo al Produttore e controllo da parte degli operatori di filiera
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Il Comitato ministeriale di vigilanza RAEE – Rpa con una nota del 29/07/2025, in relazione al campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, chiarisce il seguente punto:
L’azienda che svolge attività di ricondizionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) non rientra nella qualifica di Produttore di AEE (art. 4 comma 1 lett. g del D.Lgs. 49/2014) e non deve iscriversi al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei relativi rifiuti RAEE.
L’esclusione opera anche nel caso di ricondizionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono già presenti sul mercato nazionale, nel caso in cui le attività siano limitate a:
- Riparazione
- Upgrade tecnologico
Quando si diventa Produttori AEE?
Ovviamente, nel caso in cui una apparecchiatura sia “nuova”, ovvero venga creata una nuova AEE di diverse caratteristiche e/o funzioni rispetto a quella di partenza, scattano gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 in materia di Responsabilità Estesa del Produttore:
- Iscrizione registro telematico AEE
- Finanziamento raccolta, trasporto e trattamento RAEE
Stesse regole per Pile e Accumulatori?
E’ opportuno sottolineare che quanto indicato per le AEE non è invece valido nel caso di pile ed accumulatori in quanto, il Regolamento 1542/2023, all’articolo 56 indica che:
Un operatore economico che mette a disposizione sul mercato, per la prima volta nel territorio di uno Stato membro una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione o rifabbricazione è considerato il produttore di tale batteria ai fini del regolamento e su tale operatore incombe la responsabilità estesa del produttore
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