Batterie immesse sul mercato e messe in servizio, slitta in avanti il termine per gli obblighi di Due Diligence previsti dal Regolamento 1542/2023
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Come abbiamo già avuto modo di scrivere in un precedente articolo (clicca qui per l’articolo) , con la Decisione delegata (UE) 2025/934 del 5 marzo 2025 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 maggio 2025, la Commissione Europea ha riscritto l’elenco europeo dei rifiuti (EER) relativo alle batterie e agli accumulatori.
La decisione di procedere in tal senso, come si può leggere nei considerando, deriva dall’introduzione, negli ultimi, di nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e dei mutati processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie.
Inoltre, la classificazione di specifici flussi di rifiuti come rifiuti pericolosi, alla luce diin formazioni aggiornate su dati relativi alla composizione e la classificazione di rischio delle sostanze costitutive, è essenziale per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l’ambiente.
Il sottocapitolo 16 06 viene, così, integralmente rivisto e viene introdotta una nuova voce, la 19 14, dedicata alle frazioni intermedie derivanti dal trattamento termico o meccanico dei rifiuti di batterie. La decisione si applicherà dal 9 dicembre 2026 (termine posticipato rispetto alla data originaria del 9 novembre 2026).
La riclassificazione dei codici EER delle batterie e l’introduzione di nuovi codici EER ha impatti su tutta la filiera.
Chi gestisce impianti di trattamento rifiuti sa che un aggiornamento di codici EER non è mai una questione puramente nominalistica.
Quando cambia la classificazione di pericolo, cambiano gli obblighi autorizzativi, cambia la gestione operativa quotidiana.
Per questo la Regione Lombardia, con nota prot. T1.2026.0073779 del 2 luglio 2026, ha ritenuto necessario intervenire con indicazioni operative rivolte a Province, Città Metropolitana di Milano, ARPA e associazioni di categoria, in assenza – al momento – di indicazioni da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mancano solo pochi mesi alla data di applicazione della decisione e con impatti notevoli su tutta la filiera).
Vediamo cosa prevede la nota e cosa cambia in concreto per chi gestisce impianti di trattamento di rifiuti di batterie. Attenderemo poi eventuali aggiornamenti da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le imprese di trasporto professionale e per le imprese iscritte in categoria 2-bis per le quali l’introduzione di nuovi codici EER per le batterie e la conversione da non pericolose a pericolose per quelle alcaline potrebbe determinare diverse criticità considerando il limite di 30 Kg/l al giorno che, in adeguamento all’evoluzione tecnico-scientifica della società, potrebbe ormai essere opportuno rivedere tale limite.
Le quattro casistiche individuate dalla Regione
La Decisione (UE) 2025/934 non tratta tutti i codici EER batterie allo stesso modo. Regione Lombardia distingue quattro situazioni, ciascuna con un diverso impatto sulle autorizzazioni in essere:
- Modifica della sola descrizione. Il codice a sei cifre e la relativa pericolosità restano invariati, cambia solo la denominazione. In questo caso non serve alcuna modifica o variante dell’autorizzazione: il codice si intende automaticamente aggiornato con la nuova descrizione, che verrà recepita formalmente alla prima occasione utile.
- Introduzione di nuovi codici EER. Serve un’istanza di modifica/variante dell’autorizzazione, compresi eventuali provvedimenti di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste). La variante, derivando direttamente da un obbligo normativo, è qualificabile come “non sostanziale”. Fa eccezione il caso in cui un nuovo codice corrisponda in modo univoco a un codice soppresso: qui scatta la transcodifica automatica, senza necessità di variante.
- Modifica della pericolosità a parità di codice. È il caso, unico, del codice 160604, che da non pericoloso diventa 160604* (pericoloso). Anche qui serve una variante, sostanzialmente equiparata all’introduzione di un nuovo codice, salvo il caso critico di impianti autorizzati esclusivamente per rifiuti non pericolosi.
- Soppressione di codici. Nessuna variante necessaria: il codice si intende soppresso, con aggiornamento dell’atto alla prima occasione utile, fatta salva l’eventuale transcodifica di cui al punto 2.
Scarica ora la tabella: Tabella_trancodifica_A&R_batterie_2026
Cosa comporta la variante: VIA, fideiussioni e criteri localizzativi
Per gli impianti che si trovano nei casi 2 e 3 – quelli che introducono per la prima volta rifiuti pericolosi a seguito della riclassificazione – restano fermi due adempimenti:
- la verifica di assoggettabilità a VIA, se l’impianto non era già autorizzato alla gestione di rifiuti pericolosi;
- l’eventuale aggiornamento delle fideiussioni, in relazione alla nuova ripartizione dei volumi tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Un chiarimento importante riguarda invece i criteri localizzativi: secondo la nota, l’introduzione di codici pericolosi in impianti prima autorizzati solo per rifiuti non pericolosi non costituisce una “nuova tipologia impiantistica” ai sensi del paragrafo 1.5 delle NTA del PRGR lombardo. Di conseguenza, questi adeguamenti non sono soggetti a verifica dei criteri localizzativi – un punto che semplifica non poco l’iter per molti gestori.
Il regime transitorio: fino a un anno per i rifiuti prodotti prima del 9 dicembre 2026
Il nodo più delicato, dal punto di vista operativo, è la gestione dei rifiuti già classificati con i vecchi codici al momento dell’entrata in applicazione della decisione. Regione Lombardia chiarisce e ribadisce che l’attribuzione del codice EER resta in capo al produttore secondo la normativa vigente al momento della produzione del rifiuto: un rifiuto classificato prima del 9 dicembre 2026 può quindi mantenere quella classificazione fino al trattamento finale, o fino a un trattamento anche solo preliminare (ad esempio un’operazione R12) che ne comporti la modifica del codice.
Per consentire questa gestione, gli impianti dovranno restare autorizzati a trattare i vecchi codici anche dopo il 9 dicembre 2026, per un periodo massimo di un anno – lo stesso termine massimo previsto per il deposito temporaneo. Le varianti relative ai casi 2, 3 e 4 dovranno quindi prevedere questa finestra transitoria.
E’ importante quindi che i Produttori verifichino attentamente sia le classificazioni dei propri rifiuti che i tempi di gestione del deposito temporaneo in quanto, l’annualità indicata nella nota, è relativa ad un deposito temporaneo gestito con criterio volumetrico, che la data di produzione del rifiuto.
La Regione suggerisce anche una formulazione standard da inserire negli atti autorizzativi:
“La variante/modifica è efficace a partire dal 09/12/2026. I rifiuti prodotti prima del 09/12/2026 possono continuare ad essere gestiti fino al 08/12/2027 sulla base dell’elenco dei codici EER in ingresso all’impianto individuati dall’autorizzazione vigente prima della modifica approvata con il presente atto.”
Per il caso 1 (sola modifica della descrizione), non essendoci cambio di codice, non è previsto alcun periodo transitorio. La Regione precisa, inoltre, che questa modalità di gestione della transizione è una facoltà, non un obbligo, proprio per lasciare spazio a eventuali indicazioni statali successive (Ministero o Albo Nazionale Gestori Ambientali, quest’ultimo per il versante trasporto) senza creare conflitti.
Procedimenti in corso
Le indicazioni si applicano anche alle istanze autorizzative già pendenti alla data della nota, eventualmente tramite soluzioni pratiche come una doppia tabella dei codici EER in ingresso.
Cosa fare ora
La Regione è chiara sull’urgenza: un mancato adeguamento della filiera comporterebbe criticità serie sia per le imprese sia per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. L’invito, quindi, è a presentare le istanze di variante il prima possibile, e alle autorità competenti a darne priorità istruttoria.
Per i gestori di impianti che trattano rifiuti di batterie (raccolta, messa in riserva, trattamento, recupero), il termine del 9 dicembre 2026 è più vicino di quanto sembri, considerando i tempi tecnici di istruttoria delle varianti non sostanziali. Vale la pena avviare fin da ora una ricognizione dei codici EER effettivamente in autorizzazione, incrociarla con la tabella di transcodifica e capire in quale delle quattro casistiche rientra ciascun codice trattato.
Per le organizzazioni site in regioni diverse dalla Regione Lombardia, laddove le stesse non abbiano già pubblicato note specifiche sulla tematica, in attesa che anche il MASE fornisca chiarimenti agli operatori di un settore molto complesso e delicato, si suggerisce di contattare le stesse per chiedere informazioni su come procedere.
Se gestisci un impianto di trattamento rifiuti e vuoi capire come la Decisione (UE) 2025/934 impatta le tue autorizzazioni – AUA o AIA che siano – contattaci: verifichiamo insieme i codici EER da modificare/sostituire e quale sia la pratica di variante da adottare.
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