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Soluzioni Compliance Ambientale
Come abbiamo già avuto modo di scrivere in un precedente articolo (clicca qui per l’articolo) , con la Decisione delegata (UE) 2025/934 del 5 marzo 2025 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 maggio 2025, la Commissione Europea ha riscritto l’elenco europeo dei rifiuti (EER) relativo alle batterie e agli accumulatori.
La decisione di procedere in tal senso, come si può leggere nei considerando, deriva dall’introduzione, negli ultimi, di nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e dei mutati processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie.
Inoltre, la classificazione di specifici flussi di rifiuti come rifiuti pericolosi, alla luce diin formazioni aggiornate su dati relativi alla composizione e la classificazione di rischio delle sostanze costitutive, è essenziale per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l’ambiente.
Il sottocapitolo 16 06 viene, così, integralmente rivisto e viene introdotta una nuova voce, la 19 14, dedicata alle frazioni intermedie derivanti dal trattamento termico o meccanico dei rifiuti di batterie. La decisione si applicherà dal 9 dicembre 2026 (termine posticipato rispetto alla data originaria del 9 novembre 2026).
La riclassificazione dei codici EER delle batterie e l’introduzione di nuovi codici EER ha impatti su tutta la filiera.
Chi gestisce impianti di trattamento rifiuti sa che un aggiornamento di codici EER non è mai una questione puramente nominalistica.
Quando cambia la classificazione di pericolo, cambiano gli obblighi autorizzativi, cambia la gestione operativa quotidiana.
Per questo la Regione Lombardia, con nota prot. T1.2026.0073779 del 2 luglio 2026, ha ritenuto necessario intervenire con indicazioni operative rivolte a Province, Città Metropolitana di Milano, ARPA e associazioni di categoria, in assenza – al momento – di indicazioni da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mancano solo pochi mesi alla data di applicazione della decisione e con impatti notevoli su tutta la filiera).
Vediamo cosa prevede la nota e cosa cambia in concreto per chi gestisce impianti di trattamento di rifiuti di batterie. Attenderemo poi eventuali aggiornamenti da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le imprese di trasporto professionale e per le imprese iscritte in categoria 2-bis per le quali l’introduzione di nuovi codici EER per le batterie e la conversione da non pericolose a pericolose per quelle alcaline potrebbe determinare diverse criticità considerando il limite di 30 Kg/l al giorno che, in adeguamento all’evoluzione tecnico-scientifica della società, potrebbe ormai essere opportuno rivedere tale limite.
La Decisione (UE) 2025/934 non tratta tutti i codici EER batterie allo stesso modo. Regione Lombardia distingue quattro situazioni, ciascuna con un diverso impatto sulle autorizzazioni in essere:
Scarica ora la tabella: Tabella_trancodifica_A&R_batterie_2026
Per gli impianti che si trovano nei casi 2 e 3 – quelli che introducono per la prima volta rifiuti pericolosi a seguito della riclassificazione – restano fermi due adempimenti:
Un chiarimento importante riguarda invece i criteri localizzativi: secondo la nota, l’introduzione di codici pericolosi in impianti prima autorizzati solo per rifiuti non pericolosi non costituisce una “nuova tipologia impiantistica” ai sensi del paragrafo 1.5 delle NTA del PRGR lombardo. Di conseguenza, questi adeguamenti non sono soggetti a verifica dei criteri localizzativi – un punto che semplifica non poco l’iter per molti gestori.
Il nodo più delicato, dal punto di vista operativo, è la gestione dei rifiuti già classificati con i vecchi codici al momento dell’entrata in applicazione della decisione. Regione Lombardia chiarisce e ribadisce che l’attribuzione del codice EER resta in capo al produttore secondo la normativa vigente al momento della produzione del rifiuto: un rifiuto classificato prima del 9 dicembre 2026 può quindi mantenere quella classificazione fino al trattamento finale, o fino a un trattamento anche solo preliminare (ad esempio un’operazione R12) che ne comporti la modifica del codice.
Per consentire questa gestione, gli impianti dovranno restare autorizzati a trattare i vecchi codici anche dopo il 9 dicembre 2026, per un periodo massimo di un anno – lo stesso termine massimo previsto per il deposito temporaneo. Le varianti relative ai casi 2, 3 e 4 dovranno quindi prevedere questa finestra transitoria.
E’ importante quindi che i Produttori verifichino attentamente sia le classificazioni dei propri rifiuti che i tempi di gestione del deposito temporaneo in quanto, l’annualità indicata nella nota, è relativa ad un deposito temporaneo gestito con criterio volumetrico, che la data di produzione del rifiuto.
La Regione suggerisce anche una formulazione standard da inserire negli atti autorizzativi:
“La variante/modifica è efficace a partire dal 09/12/2026. I rifiuti prodotti prima del 09/12/2026 possono continuare ad essere gestiti fino al 08/12/2027 sulla base dell’elenco dei codici EER in ingresso all’impianto individuati dall’autorizzazione vigente prima della modifica approvata con il presente atto.”
Per il caso 1 (sola modifica della descrizione), non essendoci cambio di codice, non è previsto alcun periodo transitorio. La Regione precisa, inoltre, che questa modalità di gestione della transizione è una facoltà, non un obbligo, proprio per lasciare spazio a eventuali indicazioni statali successive (Ministero o Albo Nazionale Gestori Ambientali, quest’ultimo per il versante trasporto) senza creare conflitti.
Le indicazioni si applicano anche alle istanze autorizzative già pendenti alla data della nota, eventualmente tramite soluzioni pratiche come una doppia tabella dei codici EER in ingresso.
La Regione è chiara sull’urgenza: un mancato adeguamento della filiera comporterebbe criticità serie sia per le imprese sia per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. L’invito, quindi, è a presentare le istanze di variante il prima possibile, e alle autorità competenti a darne priorità istruttoria.
Per i gestori di impianti che trattano rifiuti di batterie (raccolta, messa in riserva, trattamento, recupero), il termine del 9 dicembre 2026 è più vicino di quanto sembri, considerando i tempi tecnici di istruttoria delle varianti non sostanziali. Vale la pena avviare fin da ora una ricognizione dei codici EER effettivamente in autorizzazione, incrociarla con la tabella di transcodifica e capire in quale delle quattro casistiche rientra ciascun codice trattato.
Per le organizzazioni site in regioni diverse dalla Regione Lombardia, laddove le stesse non abbiano già pubblicato note specifiche sulla tematica, in attesa che anche il MASE fornisca chiarimenti agli operatori di un settore molto complesso e delicato, si suggerisce di contattare le stesse per chiedere informazioni su come procedere.
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Il trasporto di rifiuti deve essere considerato in duplice chiave di lettura, da un lato abbiamo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considerare l’aspetto normativo che disciplina il trasporto.
Stante la sentenza della corte di cassazione del 3 Febbraio 2016 n. 8652, il titolare di un’impresa o di un ente, è colpevole del reato di gestione illecita di rifiuti nel caso in cui i propri dipendenti abbiano abbandonato rifiuti, a causa di omessa vigilanza.
Diamo uno sguardo più da vicino alle novità che sono state introdotte.
Vediamo più da vicino quali sono le novità che interesseranno le imprese iscritte e quelle che vorranno iscriversi alle varie categorie dell’albo.
Vediamo più da vicino quali sono le novità che interesseranno le imprese iscritte e quelle che vorranno iscriversi alle varie categorie dell’albo.
Questo decreto che riscrive quasi completamente il decreto legislativo n. 151/2005, è destinato a tessere le nuove trame della gestione dei RAEE nel nostro paese.