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Rettifiche al Regolamento UE 2024/573 sui Gas Fluorurati a Effetto Serra
31 Mar, 2025

La Commissione Europea ha pubblicato una rettifica al Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il Regolamento (UE) n. 517/2014. Le correzioni apportate riguardano vari articoli del regolamento, con modifiche ai riferimenti normativi e precisazioni sui requisiti normativi. Di seguito riportiamo il dettaglio di tutte le rettifiche.

Elenco Completo delle Rettifiche:

  1. Attestati di Formazione (Articolo 10, Pagina 22)
    • Nel paragrafo 1, primo comma, il riferimento normativo cambia da “articolo 8, paragrafo 3” a “articolo 8, paragrafo 1”.
    • Nel paragrafo 1, secondo comma, viene aggiunto il riferimento a “articolo 8, paragrafo 10”.
  2. Etichettatura di Prodotti e Apparecchiature (Articolo 12, Pagina 26)
    • Modificata la formulazione del paragrafo 1 per chiarire che l’etichettatura si applica a “tutti i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati” e non solo a quelli elencati.
  3. Deroghe ai Divieti sui Gas Fluorurati Rigenerati (Articolo 13, Pagina 29)
    • Nel paragrafo 6, viene aggiunta una specifica sulla procedura d’esame dell’articolo 34, paragrafo 2, per l’adozione di deroghe in caso di carenza di gas fluorurati rigenerati e riciclati: “Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2”.
  4. Deroghe ai Divieti sui Gas Fluorurati Rigenerati (Articolo 13, Pagina 30)
    • Nel paragrafo 9, lettera c), viene modificato il riferimento ai commutatori elettrici ad alta tensione, specificando che il divieto riguarda quelli “da più di 52 kV fino a 145 kV” anziché “da 52 kV”.
    • Nel paragrafo 11, parte introduttiva, viene specificato che la deroga riguarda solo i commutatori che utilizzano o dipendono gas fluorurati come mezzo di isolamento o interruzione.
  5. Deroghe ai Divieti sui Gas Fluorurati Rigenerati (Articolo 13, Pagina 31)
    • Nel paragrafo 19, lettere a) e b), viene chiarito che i requisiti di sicurezza possono impedire l’uso non solo di apparecchiature, ma anche di prodotti che utilizzano gas fluorurati.
  6. Importazione ed Esportazione (Articolo 22 e 23, Pagine 37-38)
    • Nel paragrafo 1 dell’Articolo 22 a pagina 37, viene riformulato l’obbligo di licenza per importazione ed esportazione, eliminando il riferimento al funzionamento dei prodotti “…che contengono gas fluorurati a effetto serra…”.
    • Nel paragrafo 2 dell’Articolo 23 a pagina 38, ultima frase, viene sostituito il riferimento alle “imprese in possesso di quote” con “imprese registrate nel portale F-Gas”.
  7. Poteri della Commissione per Atti Delegati (Articolo 32, Pagina 46)
    • Nel paragrafo 2, viene aggiunto “articolo 17, paragrafo 7, secondo comma” tra le disposizioni per cui la Commissione può adottare atti delegati.
    • Nel paragrafo 3, viene modificata la lista degli articoli per allinearsi alla correzione del paragrafo 2: viene aggiunto “articolo 17, paragrafo 7, secondo comma”.
    • Nel paragrafo 6, viene allineata la lista degli articoli che prevedono l’adozione di atti delegati: viene aggiunto “articolo 17, paragrafo 7, secondo comma”.
  8. Requisiti per Refrigeratori (Allegato IV, Pagina 55)
    • Nel punto 7, lettera d), viene specificato che il divieto riguarda gas con GWP “pari a 750 o superiore“, anziché “pari a 750”.

LINK: Clicca QUI per visionare il documento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

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