Il 30 giugno il MiTE ha fornito riscontro mediante circolare di chiarimenti aventi ad oggetto: “Criticità interpretative articolo 230, comma 5 D.Lgs. 152/2006 – riscontro nota prot. MiTE 62074 del 18/05/2022”.
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Sentenza n. 7095 del 23 febbraio 2026
La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 7095 del 23 febbraio 2026, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di reati ambientali, rafforzando ulteriormente il principio secondo cui il titolare d’impresa risponde delle condotte illecite poste in essere dai propri dipendenti, laddove emerga una carenza organizzativa o un difetto di vigilanza.
La sentenza assume particolare rilevanza operativa per tutte le imprese coinvolte, a vario titolo, nella gestione dei rifiuti, in quanto chiarisce in modo netto il perimetro della responsabilità penale e le condizioni per una sua eventuale esclusione.
Il perimetro della responsabilità: oltre l’autore materiale
Uno degli elementi centrali della pronuncia è il superamento di una visione meramente “esecutiva” della responsabilità penale.
La Corte ribadisce che, nei reati ambientali, la responsabilità:
- non si esaurisce nell’autore materiale della condotta,
- ma si estende ai soggetti apicali dell’organizzazione aziendale, in virtù della loro posizione di garanzia.
Tale impostazione trova il proprio fondamento normativo nei principi sanciti dall’art. 178 del D.Lgs. 152/2006, che disciplinano la gestione dei rifiuti secondo criteri di:
- precauzione,
- prevenzione,
- sostenibilità,
- responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.
La gestione dei rifiuti, pertanto, non può essere considerata un’attività meramente operativa delegabile in modo informale, ma rappresenta un processo organizzativo complesso, che richiede controllo, tracciabilità e supervisione costante.
Posizione di garanzia e dovere di vigilanza
La Cassazione ribadisce un principio ormai fondamentale: il titolare d’impresa è il primo garante della conformità ambientale.
Ne deriva che l’eventuale illecito commesso da un dipendente (es. errata classificazione, trasporto non conforme, gestione illecita) viene ricondotto, sul piano penale, anche a una responsabilità per omessa vigilanza del datore di lavoro.
In termini sostanziali, la responsabilità del vertice aziendale si configura quando:
- non sono stati implementati adeguati sistemi di controllo,
- mancano procedure formalizzate,
- non vi è formazione specifica del personale,
- l’organizzazione aziendale non è idonea a prevenire il rischio ambientale.
La pronuncia si inserisce quindi nel solco di una lettura “organizzativa” della colpa, sempre più centrale nel diritto penale ambientale.
Il ruolo decisivo della delega di funzioni
La sentenza individua un unico vero strumento di esonero dalla responsabilità: la delega di funzioni validamente strutturata.
Affinché la delega possa avere efficacia esimente in sede penale, devono essere rispettati requisiti rigorosi, ormai consolidati anche in giurisprudenza:
- Forma scritta e certa
- Attribuzione di poteri effettivi, sia decisionali che di spesa
- Competenza tecnica del delegato
- Autonomia operativa reale
- Sistema di controllo in capo al delegante
In assenza anche di uno solo di tali elementi, la delega viene considerata inefficace, con conseguente permanenza della responsabilità in capo al titolare.
È importante sottolineare che la delega non elimina completamente il ruolo del vertice aziendale, ma ne rimodula il contenuto, mantenendo comunque un obbligo di vigilanza “di secondo livello”.
Il rigore sulla “tenuità del fatto”
Un ulteriore passaggio rilevante della sentenza riguarda l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
La Corte conferma un orientamento restrittivo:
- quantitativi rilevanti di rifiuti,
- oppure condotte non episodiche,
tendono ad escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., rafforzando l’impostazione di severità nei confronti delle violazioni ambientali.
Implicazioni operative per le imprese
La pronuncia impone una riflessione concreta sull’organizzazione aziendale in materia ambientale.
Non è più sufficiente:
- affidare operativamente la gestione dei rifiuti a personale interno o a fornitori esterni,
- confidare nella correttezza delle attività svolte.
È necessario dimostrare, in modo documentato, di aver adottato un sistema strutturato di gestione e controllo.
In termini operativi, ciò si traduce in:
- formalizzazione delle procedure di gestione rifiuti,
- verifica sistematica delle autorizzazioni dei soggetti della filiera,
- implementazione di audit interni periodici,
- formazione tecnica documentata del personale,
- corretta strutturazione delle deleghe di funzione,
- tracciabilità delle attività e delle verifiche svolte.
Considerazioni finali
La Sentenza n. 7095/2026 non introduce principi radicalmente nuovi, ma rafforza in modo significativo un orientamento già consolidato:
“la gestione dei rifiuti è una responsabilità organizzativa, sistemica e non delegabile in modo superficiale.”
Orientamento questo che era già emerso dopo l’avvio del RENTRI e che è stato solo rimarcato, con forza, con l’XFIR.
Per le imprese, questo si traduce in un passaggio obbligato:
dalla gestione operativa dei rifiuti alla gestione strutturata del rischio ambientale.
In un contesto normativo sempre più complesso (si pensi anche all’evoluzione del RENTRI e alla digitalizzazione dei flussi documentali), la capacità di dimostrare un sistema di controllo efficace diventa non solo un elemento di compliance, ma una vera e propria linea di difesa in sede penale.
Operativamente ciò si traduce nella necessità di:
- rivedere periodicamente i sistemi di gestione
- formare periodicamente (o continuare a formare) il personale
- monitorare costantemente i propri processi anche con un supporto esterno qualificato
La famosa affermazione: “noi non sappiamo nulla di rifiuti e quindi fa tutto il trasportatore/intermediario” deve essere cancellata dai vocabolari delle organizzazioni in quanto espone ad un forte rischio sanzionatorio e automaticamente innesca una assenza di consapevolezza, monitoraggio e controllo.
La formazione riteniamo che, aldilà di ogni procedura, sia la chiave per garantire un corretto funzionamento della gestione dei rifiuti nelle organizzazioni. Creare consapevolezza e coinvolgere i propri collaboratori è il primo passo fondamentale e più efficace che una organizzazione possa fare.
ArWasteCheck – la conformità ambientale digitale
Monitoraggio e controllo spesso sono attività complesse da attuare. Spesso ci troviamo a dover gestire pdf, file di calcolo, tabelle, relazione ecc… senza una reale visione di quanto il nostro sistema di gestione sia effettivamente efficiente.
Per andare incontro a queste esigenze, operative, abbiamo sviluppato ArWasteCheck, una piattaforma digitale e modulare in grado di supportare le organizzazioni nelle fasi critiche della gestione dei rifiuti:
- Classificazione dei rifiuti
- Monitoraggio analisi chimiche
- Etichettatura dei rifiuti
- Check-list ADR
- Monitoraggio adempimenti ADR, anche per le imprese che si avvalgono delle esenzioni dalla nomina del consulente ADR
- Validazione autorizzazioni impianti, intermediari, trasportatori
- Monitoraggio delle scadenze
ArWastecheck accompagna e supporta enti ed imprese dal momento della produzione dei rifiuti fino al controllo e monitoraggio periodico delle scadenze documentali.
Legge Salva Mare – un tassello in più per l’Ambiente
La difesa dell’ambiente e la corretta gestione dei rifiuti si sono arricchiti di un ulteriore tassello grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2022 della Legge 17 Maggio 2022 n. 60 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nella acque interne e per la promozione dell’economia circolare” meglio conosciuta ora come legge “SalvaMare”.
Contributo ambientale CONAI: novità e riduzioni
CONAI, in collaborazione con i consorzi RICREA, CIAL, COMIECO, COREPLA e COREVE, approva importanti agevolazioni per le aziende che versano il contributo ambientale CONAI e presentano le dichiarazioni imballaggi periodiche a partire già da luglio 2022.
Formulario per rifiuti da attività di pulizia reti fognarie
Con la delibera n. 14 del 21 Dicembre 2021, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito il nuovo modello unico ed i relativi contenuti del formulario dedicato al trasporto di rifiuti derivanti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia (art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Incremento deposito RAEE per distributori di AEE ed impianti
Il D.L. 4/2022 (Sostegni ter) convertito con la legge 28 Marzo 2022 n. 25 è entrato in vigore il 29 Marzo 2022 e reca disposizione a sostegno delle imprese e degli Enti Territoriali.
DL 21/2022 – Esportazione previa notifica per metalli ferrosi e materie prime critiche
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 Marzo 2022 del Decreto-legge n. 21, entrato in vigore il 22 Marzo 2022, recando “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, viene data attuazione anche di quanto ripotato all’articolo 30 “Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche”.
MUD 2022 – Scadenza 21 Maggio 2022
Con la pubblicazione del DPCM 17 Dicembre 2021 pubblicato sul supplemento ordinario 4 della G.U. del 21/01/2022, viene approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022 per i rifiuti gestiti nel 2021.
Etichettatura ambientale imballaggi…prorogati i termini
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è stato prorogato ed entrerà in vigore il 1° Luglio 2022.
Circolari ANGA n.13 e 14 del 21/12/2021
Novità ANGA
Iscrizione in categoria 6 – nuova modulistica
Delibera n.13 del 14 Dicembre 2021
Proroga adeguamento iscrizioni ANGA per carrozzerie mobili
Prorogato al 31 Gennaio 2022 l’obbligo, per le imprese iscritte all’Albo, di adeguamento delle proprie iscrizioni relative ai mezzi scarrabili e relative carrozzerie mobili.
Etichettatura Ambientale degli imballaggi, si viaggia verso la modifica normativa
Interrogazione parlamentare C 5-05743
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