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Soluzioni Compliance Ambientale
Come sappiamo il 13 Febbraio 2025 entrerà in funzione il RENTRI e ciò presuppone che tutti i soggetti obbligati all’iscrizione, individuati dal DM 59/2023, si siano correttamente iscritti al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Se da un lato quindi abbiamo soggetti obbligati all’iscrizione ed utilizzo del RENTRI, dall’altra avremo una platea di soggetti deputati ai controlli. Questi sono individuati dal D.D. 255 del 12 Dicembre 2024, in attuazione dell’articolo 19 comma 4 del suddetto DM 59/2023.
Il decreto direttoriale appena citato disciplina le modalità di accreditamento degli Enti, Amministrazioni e Organi di controllo.
L’elenco riportato nel decreto, sebbene esplicativo e non esaustivo, contiene al suo interno i principali organi di controllo che, previa iscrizione, potranno consultare il RENTRI per le verifiche inerenti la corretta gestione dei rifiuti.
a) Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica
b) Albo Nazionale Gestori Ambientali e Sezioni Regionali
c) Altri Ministri; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Interni
d) Organi di controllo: Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanzia, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane, Guardia Costiera
e) Organi di controllo locale: Polizia Municipale
f) Regioni, Province e città Metropolitane
g) Ispra e Agenzia regionali e provinciali protezione ambiente
h) Camere di Commercio
Il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito della valutazione della richiesta presentata dall’Ente, definisce gli ambiti di consultazione in funzione di due parametri:
Tipologia di informazioni
Sezione Anagrafica:
Sezione Tracciabilità
Sezione statistica
Territorio
Per quanto riguarda il territorio, l’ente potrà avere accesso a informazioni a livello nazionale oppure regionale, in funzione delle specifiche competenze.
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La caduta del SISTRI, dopo le giuste lamentele da parte delle imprese operanti nel settore dei rifiuti, ha aperto la strada verso un nuovo orizzonte.
Con la chiusura delle ferie ormai imminente quasi per tutti, è tempo di riprendere a lavorare, e per farlo abbiamo pensato di condividere con voi i contenuti del disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – legge di delegazione europea 2018.
L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.
In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.
Entro il mese di novembre 2018 tutte le attività aperte al pubblico in Puglia ubicate al piano terra, interrato e seminterrato devono procedere al monitoraggio del Gas Radon in base a quanto stabilito dalla L.R. 30/2016 e s.m.i.
A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.