Firmato il 4 Ottobre 2021, dal direttore generale di ADM e dal capo del Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli investimenti verdi, il protocollo di intesa per la realizzazione degli obiettivi comuni per il miglioramento della gestione del controllo delle attività connesse alla movimentazione transfrontaliera di materiali e rifiuti.
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Oggi si apre ufficialmente la prima finestra di iscrizioni al RENTRI per i primi soggetti coinvolti dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Il RENTRI ha pubblicato, nella giornata di sabato, quindi a meno di 48 h dall’avvio delle attività di iscrizione due decreti direttoriali inerenti:
- L’approvazione dei manuali di supporto degli utenti e degli operatori e che forniscono maggiori informazioni sulle modalità operative di iscrizione al RENTRI, gestione del registro di carico e scarico, iscrizione da parte dei soggetti delegati
- Le caratteristiche dei sistemi di geolocalizzazione previsti dal DM 59/2023 come obbligatori a bordo dei mezzi delle imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti
Il Decreto Direttoriale 254 del 12 dicembre 2024 prevede 5 allegati:
- Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto
- Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto
- Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
- Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati
- Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione
Come si osserva i manuali affrontano a 360° tutti gli aspetti di funzionamento del RENTRI, dall’iscrizione alla gestione operativa.
Si ricorda però che, dal punto di vista operativo, il Decreto Direttoriale 251/23 fornisce le istruzioni normative per la gestione delle casistiche relative alla tracciabilità dei rifiuti, sostituendo i DM 145 e 148, mentre questi manuali operativi sono una loro diretta applicazione.
Il Decreto Direttoriale 253 del 12 dicembre 2024 è composto di soli due articoli che forniscono alcune indicazioni, in parte già previste dagli operatori in realtà, su cosa debba garantire un sistema di geolocalizzazione.
Nello specifico il decreto indica che i sistemi di geolocalizzazione devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.
Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:
a. Il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell’autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
b. Il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall’autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
c. I dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi dei geolocalizzazione , devono poter essere esportati n un formato standard fra quelli comunemente usati;
d. I percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informativi messi a disposizione dall’operatore
Link Decreto Direttoriale 253/24
Il decreto, all’articolo 2, in piena linea con quanto accade solitamente, rimanda poi ad un ulteriore decreto (ci si interroga sulla necessità di continuare a rinviare a decreti successivi aspetti importanti per i quali c’è stato tempo a sufficiente per delineare ogni aspetto) per definire le modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l’associazione tra il percorso e il FIR.
E’ opportuno ricordare che secondo il DM 59/2023, all’articolo 16, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato. Inoltre, all’articolo 17 il legislatore afferma che, a decorrere dal 18° mese dall’entrate in vigore del DM 59/2023, la disponibilità delle tecnologie di cui all’articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali in categoria 5 e per il mantenimento delle iscrizioni in essere.
Considerando quindi che molte imprese di trasporto hanno già a disposizione sistemi di geolocalizzazione dei propri mezzi e che quelli previsti dal decreto debbano essere basati sulle tecnologie disponibili senza dover richiedere alle imprese produttrici di dover sviluppare appositamente nuove soluzioni, ci si attende che il legislatore non richieda quindi nuove soluzioni attualmente non disponibili. Allo stesso modo, dato che l’articolo 17 fissa proprio al 15 Dicembre l’obbligo di disponibilità dei sistemi di geolocalizzazione a bordo dei veicoli, non ci comprende come mai il Decreto Direttoriale 253 sia stato pubblicato solo il 12 Dicembre.
Infine, appare degna di nota la nota del 10 Dicembre 2024 relativa a “integrazioni alle istruzioni allegate al Decreto Direttoriale 251 del 19/12/2023” con la quale il RENTRI prendendo atto dell’abrogazione della categoria 3-bis, ritiene necessario apportare alcune integrazioni alle istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti.
Link nota RENTRI modifiche istruzioni registro c/s e Formulari
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