Il D.D. 254/2026 introduce, a pochi giorni dal riavvio degli obblighi sull’XFIR, le procedure da seguire quando i servizi RENTRI per il FIR digitale risultano temporaneamente degradati: misure di emergenza, FIR cartaceo, dichiarazione ed evidenze.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026 della legge di conversione del Decreto-Legge n. 200/2025 (c.d. Milleproroghe), il legislatore è intervenuto anche sul percorso di avvio del RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, introducendo alcune modifiche alle tempistiche operative.
La misura più rilevante riguarda il differimento dell’obbligo esclusivo del formulario digitale, con la conseguente introduzione di una fase transitoria più lunga rispetto a quanto inizialmente previsto.
Si tratta di una decisione che, pur non modificando l’impianto complessivo della riforma, riconosce le difficoltà emerse nella fase iniziale di implementazione del sistema.
La proroga: cosa cambia concretamente
Il provvedimento introduce tre elementi principali che incidono direttamente sull’operatività delle imprese.
Utilizzo del FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026
Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) potrà continuare ad essere utilizzato in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026.
In questo periodo gli operatori potranno quindi:
- continuare a emettere FIR cartacei;
- utilizzare il FIR digitale se già organizzati;
- operare di fatto in un regime di doppio binario tra cartaceo e digitale.
Dal 16 settembre 2026 il sistema dovrebbe invece entrare a regime con l’utilizzo esclusivo delle modalità digitali.
Sospensione temporanea delle sanzioni
Un secondo elemento di rilievo riguarda la sospensione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari nel sistema RENTRI.
Fino al 15 settembre 2026, quindi:
- non saranno applicate sanzioni per errori o omissioni legati alla trasmissione dei dati nel sistema digitale.
È importante sottolineare che non si tratta di una sospensione degli obblighi, ma di una fase di tolleranza finalizzata a consentire agli operatori di adeguarsi progressivamente al nuovo sistema.
Le altre violazioni previste dalla normativa sui rifiuti restano invece pienamente applicabili.
Slittamento di altri requisiti tecnici
Il Milleproroghe interviene anche su alcuni aspetti tecnologici collegati alla tracciabilità dei rifiuti.
Tra questi:
- il rinvio al 30 giugno 2026 dell’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi per il trasporto di rifiuti pericolosi come requisito per l’iscrizione in categoria 5 dell’Albo gestori ambientali.
Perché è stata introdotta la proroga
La proroga nasce dall’esigenza di gestire una fase di avvio che ha evidenziato diverse criticità:
- difficoltà tecniche di accesso al sistema;
- ritardi nell’adeguamento dei software gestionali;
- necessità di formazione degli operatori;
- complessità nell’integrazione con i processi aziendali esistenti.
Il legislatore ha quindi scelto di privilegiare una transizione graduale, evitando che il passaggio immediato al digitale potesse generare blocchi operativi nella gestione quotidiana dei rifiuti.
Un punto che spesso viene frainteso
La proroga non rappresenta un passo indietro nella digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.
L’obiettivo del RENTRI rimane invariato:
- digitalizzazione dei registri;
- gestione elettronica dei formulari;
- tracciabilità dei flussi di rifiuti in tempo quasi reale.
La proroga riguarda esclusivamente le tempistiche di applicazione, non la struttura del sistema.
Il vero rischio: interpretare la proroga come un rinvio dell’adeguamento
Uno degli effetti collaterali più frequenti delle proroghe normative è l’illusione che vi sia “tempo per pensarci più avanti”. In questi giorni, purtroppo, stiamo già osservando questo effetto e vi invitiamo, al contrario, a sfruttare al meglio questi mesi che ci separano dal 15 Settembre, per imparare ad utilizzare al meglio il FIR digitale e ad adeguare le vostre strutture.
In realtà questa fase transitoria dovrebbe essere utilizzata per:
- verificare la corretta iscrizione al RENTRI;
- testare i sistemi di emissione e gestione degli xFIR;
- rivedere le procedure aziendali di gestione dei rifiuti;
- formare il personale coinvolto nei flussi documentali.
Il passaggio al digitale non riguarda solo il formulario: implica una revisione dei processi organizzativi che stanno alla base della gestione dei rifiuti.
Una riflessione finale
L’introduzione del RENTRI sta mettendo in evidenza un elemento che per anni è rimasto in secondo piano:
la gestione documentale dei rifiuti non è una semplice attività amministrativa, ma un processo tecnico che coinvolge responsabilità ambientali, autorizzative e, spesso, anche ADR.
Il periodo di proroga può quindi essere letto in due modi:
- come un semplice rinvio burocratico;
- oppure come un’occasione per riorganizzare davvero i processi aziendali.
Le imprese che sceglieranno la seconda strada arriveranno alla scadenza del 15 settembre 2026 con sistemi più robusti, procedure più chiare e minori rischi operativi.
L’intera gestione dei rifiuti non si riduce alla mera compilazione di un registro di carico e scarico e di un formulario ma inizia nel momento esatto in cui i rifiuti vengono prodotti.
Infine, ma non meno importante, in questo periodo di vigenza del doppio binario, la scelta del supporto, cartaceo/digitale, del formulario spetta al Produttore e non agli altri operatori della filiera.
Spedizioni transfrontaliere intra-UE: RAEE non pericolosi con notifica dal 1° gennaio 2027? Forse no
I RAEE non pericolosi saranno spediti con notifica dal 2027? La Commissione UE propone la voce BEU09 per alcune spedizioni intra-UE soggette all’articolo 18. Leggi l’articolo per scoprire quali sono le condizioni imposte
RENTRI – Istruzioni aggiornate con il D.D. 210/2026
RENTRI: Istruzioni aggiornate per la compilazione del registro c/s e del formulario. Tutti i dubbi finalmente risolti? Quali semplificazioni sono state introdotte?
Albo Nazionale Gestori Ambientali: le novità di luglio 2026 su liberi professionisti, codici EER e rifiuti di batterie
Nuova sottocategoria 2-quater per liberi professionisti; codici EER dei centri di raccolta e adeguamento autorizzazioni per i rifiuti di batterie: le novità dell’Albo Gestori Ambientali.
RENTRI dati online: aperta l’area di consultazione del MASE sui rifiuti in Italia
Online l’Area Consultazione del RENTRI: il MASE pubblica i dati aggregati su produzione, recupero e smaltimento rifiuti in Italia, filtrabili per territorio.
Batterie portatili: la Commissione UE amplia le deroghe alla rimovibilità e sostituibilità (atto delegato C(2026) 5031)
La Commissione europea ha adottato il 14 luglio 2026 un atto delegato che modifica l’art. 11 del Regolamento Batterie (UE) 2023/1542: sei nuove categorie di prodotti sono escluse dall’obbligo di rimovibilità della batteria da parte dell’utilizzatore finale.
Riclassificazione codici EER batterie – indicazioni per le modifiche autorizzative
Decisione UE 2025/934: dal 9/12/2026 nuovi codici EER per le batterie. La nota di Regione Lombardia su varianti, transitorio e casi 160604. Come adeguare le autorizzazioni degli impianti? Classificazione rifiuti, come devono adeguare i codici EER i Produttori?
RAEE Professionali Uno contro UNO obbligatorio
Con la Legge 50/2026 scatta l’obbligo di ritiro Uno contro Uno per tutti i distributori di AEE professionali. Scopri DDT, esonero RENTRI e gestione dei costi.
Decreto Ministeriale n. 91/2026: la nuova disciplina dei centri di raccolta comunali
D.M. 26 marzo 2026, n. 91: cosa cambia per i centri di raccolta rifiuti urbani. Analisi di requisiti strutturali, Albo Gestori e allegati.
D.Lgs. 81/2026: la nuova tutela penale dell’ambiente e cosa cambia per chi gestisce rifiuti
D.Lgs. 81/2026: tutela penale dell’ambiente, nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti e aggiornamento del Modello 231. Guida operativa per le imprese. Obbligo di classificazione rifiuti e controllo autorizzazioni
Responsabilità del titolare d’impresa nella gestione dei rifiuti: la Cassazione ribadisce il dovere di vigilanza
La Cassazione (sentenza n. 7095/2026) conferma la responsabilità del titolare d’impresa per i reati nella gestione dei rifiuti: obbligo di vigilanza, limiti della delega di funzioni e implicazioni operative per la compliance ambientale.
Allegato VII senza DIWASS fino a fine 2026: indicazioni operative per gli operatori
DIWASS rinviato al 2027 per i rifiuti in lista verde. Come gestire l’allegato VII nel 2026? Regime transitorio e obblighi per le spedizioni di rifiuti.
ARTICOLI RECENTI
RENTRI e FIR digitale: cosa fare in caso di degrado temporaneo dei servizi – Decreto Direttoriale 254/2026
Il D.D. 254/2026 introduce, a pochi giorni dal riavvio degli obblighi sull’XFIR, le procedure da seguire quando i servizi RENTRI per il FIR digitale risultano temporaneamente degradati: misure di emergenza, FIR cartaceo, dichiarazione ed evidenze.
Spedizioni transfrontaliere intra-UE: RAEE non pericolosi con notifica dal 1° gennaio 2027? Forse no
I RAEE non pericolosi saranno spediti con notifica dal 2027? La Commissione UE propone la voce BEU09 per alcune spedizioni intra-UE soggette all’articolo 18. Leggi l’articolo per scoprire quali sono le condizioni imposte
RENTRI – Istruzioni aggiornate con il D.D. 210/2026
RENTRI: Istruzioni aggiornate per la compilazione del registro c/s e del formulario. Tutti i dubbi finalmente risolti? Quali semplificazioni sono state introdotte?
Albo Nazionale Gestori Ambientali: le novità di luglio 2026 su liberi professionisti, codici EER e rifiuti di batterie
Nuova sottocategoria 2-quater per liberi professionisti; codici EER dei centri di raccolta e adeguamento autorizzazioni per i rifiuti di batterie: le novità dell’Albo Gestori Ambientali.
RENTRI dati online: aperta l’area di consultazione del MASE sui rifiuti in Italia
Online l’Area Consultazione del RENTRI: il MASE pubblica i dati aggregati su produzione, recupero e smaltimento rifiuti in Italia, filtrabili per territorio.
Batterie portatili: la Commissione UE amplia le deroghe alla rimovibilità e sostituibilità (atto delegato C(2026) 5031)
La Commissione europea ha adottato il 14 luglio 2026 un atto delegato che modifica l’art. 11 del Regolamento Batterie (UE) 2023/1542: sei nuove categorie di prodotti sono escluse dall’obbligo di rimovibilità della batteria da parte dell’utilizzatore finale.














