Come di consueto, con la fine del mese di Gennaio e l’inizio del mese di Febbraio è bene prepararsi alla predisposizione del MUD. Facciamolo insieme!
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Il nuovo regolamento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, Regolamento 1157/2024, entrato in vigore il 20 Maggio 2024, come sappiamo sarà completato, entro il 2026, con una serie di atti delegati, che andranno a rispondere ad una serie di nuovi obblighi.
Uno dei pezzi del puzzle è stato pubblicato il 29 Settembre 2024 con il Regolamento Delegato 2024/2571 della commissione del 19/07/2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1157 stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento.
Il regolamento delegato si compone di due soli articoli e due allegati.
Il certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento deve essere compilato secondo le istruzioni di cui all’allegato II.
L’entrata in vigore è fissata al 17 Ottobre 2024.
Il certificato si applica dal 21 Maggio 2026, nell’ambito dell’annunciato nuovo sistema di scambio di informazioni e documenti per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Leggendo le istruzioni dell’allegato II, viene individuato immediatamente chi è il soggetto tenuto a compilarlo: L’impianto che effettua l’operazione intermedia (R12, R13, D8, D9, D13, D14, D15) compila le caselle 1 e 2 (indicandovi il numero del documento di notifica e il numero del documento o dei documenti di movimento corrispondenti) del certificato e chiede all’impianto che effettua la successiva operazione intermedia o non intermedia di recupero o intermedia o non intermedia di smaltimento di compilare le altre parti del certificato e presentarlo.
- Ogni impianto successivo compila le caselle da 3 a 8.
- Casella 3: informazioni sull’impianto successivo
- Caselle 4, 5 e 6: si riferiscono ai rifiuti in ingresso nell’impianto successivo
- La casella 4 si riferisce in particolare ai rifiuti in ingresso nell’impianto successivo.
- La casella 5 deve essere compilata indicando la data o le date in cui l’impianto successivo ha ricevuto i rifiuti, il quantitativo in tonnellate o, solo del caso, in metricubi di rifiuti ricevuti.
- La casella 6 richiede una descrizione più dettagliata dei rifiuti ricevuti dall’impianto successivo rispetto al codice indicato nella casella 4.
- La casella 7 è riferisca al completamento del trattamento presso l’impianto indicato alla casella 3. Si richiede l’inserimento dei quantitativi o del volume di rifiuti recuperati o smaltiti ed il codice R o D delle operazioni effettuate.
- Infine, la casella 8 deve essere compilata, dal soggetto indicato alla casella 3, e certifica che tutte le informazioni inserite nelle caselle da 3 a 7 sono complete, esatte e che ha completato il recupero o lo smaltimento dei rifiuti descritti nel certificato.
Produttori di rifiuti – vecchi e nuovi obblighi
Da quanto è emerso fino ad ora non possiamo non notare una serie di incongruenze con le direttive europee e ciò richiederà, inevitabilmente, qualche chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente. Scopriamole insieme.
PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE – AGGIORNAMENTO R.E.N.T.R.I.
Con le modifiche normative apportate dai decreti legislativi 116/2020, 118/2020, 119/2020 e 121/2020 il testo unico ambientale ha subito delle modifiche importanti che avranno, nel corso dei prossimi mesi, impatti significativi sulla gestione dei rifiuti.
Procedure di infrazione europee a carico dell’Italia. 91 quelle ancora aperte
Sono 91 le procedure di infrazione dell’UE contro l’Italia attualmente ancora aperte, vi riassumiamo quelle dedicate all’ambiente.
Albo Gestori Ambientali – Procedimenti disciplinari e codici 99 nuove circolari
Circolare 6 del 29 Giugno 2020
Circolare 7 del 29 Giugno 2020
MUD 2019 – Approfondimento
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Febbraio 2019 è stato pubblicato il DPCM 24 Dicembre 2018 contenente il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.
Dalla caduta del SISTRI al nuovo Registro Elettronico
La caduta del SISTRI, dopo le giuste lamentele da parte delle imprese operanti nel settore dei rifiuti, ha aperto la strada verso un nuovo orizzonte.
Verso una trasformazione del SISTRI in un sistema più efficiente?
Con la chiusura delle ferie ormai imminente quasi per tutti, è tempo di riprendere a lavorare, e per farlo abbiamo pensato di condividere con voi i contenuti del disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – legge di delegazione europea 2018.
Attribuzione HP14 Ecotossico – ISPRA fornisce metodologie di valutazione
L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.
Nuove categorie dell’Albo Gestori Ambientali – 2-ter e 4 –bis (parte seconda)
In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.
Gas Radon Puglia – Solo il 30% delle imprese ha avviato il monitoraggio
Entro il mese di novembre 2018 tutte le attività aperte al pubblico in Puglia ubicate al piano terra, interrato e seminterrato devono procedere al monitoraggio del Gas Radon in base a quanto stabilito dalla L.R. 30/2016 e s.m.i.
Dal 5 Luglio 2018 obbligo di valutazione dell’HP14. I tuoi rifiuti non pericolosi potrebbero essere riclassificati come pericolosi
A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
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![MUD 2021 – Scadenza 16 Giugno 2021[R]](https://www.ambiente-rifiuti.com/wp-content/uploads/mud2021_ambienterifiuti.jpg)


