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Soluzioni Compliance Ambientale
Ancora una volta cambiano le regole per la gestione dei RAEE derivanti dall’obbligo “Uno contro Uno” e, sebbene si tratti pur sempre di rifiuti — talvolta anche pericolosi e soggetti alla normativa ADR — la tendenza normativa continua a semplificare un iter gestionale con il concreto rischio di una progressiva perdita di tracciabilità.
La semplificazione dei procedimenti per il ritiro “Uno contro Uno”, dai tempi delle iscrizioni obbligatorie alla categoria 3-bis dell’Albo Gestori, era certamente auspicabile. Tuttavia, si è passati da un sistema strutturato — basato su soggetti autorizzati, registri di carico/scarico e Formulari — a un sistema che, oggettivamente, riduce i presidi di controllo, in particolare per alcuni soggetti nella catena distributiva. La domanda che ci si pone è legittima: siamo certi che continuare a semplificare non produrrà effetti opposti a quelli desiderati?
È opportuno ricordare che i RAEE professionali, a differenza di quelli domestici, sono classificati come rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con caratteristiche spesso molto diverse per forma, dimensione e composizione. La loro gestione semplificata richiede pertanto una consapevolezza e un rigore applicativo ancora maggiori da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 — norma cardine italiana di recepimento della Direttiva RAEE 2012/19/UE — ha subito importanti modifiche nel corso del biennio 2024-2026. Il sistema di gestione dei RAEE professionali è stato profondamente riformato con l’obiettivo di ampliare la raccolta, semplificare gli adempimenti burocratici e allinearlo alla disciplina dei RAEE domestici. Di seguito si presenta il quadro cronologico degli interventi normativi rilevanti.
| Provvedimento | Data in vigore | Principale impatto sui RAEE professionali |
| Legge 166/2024 (conv. DL Salva Infrazioni n. 131/2024) | 14 novembre 2024 | Riscrittura integrale art. 11 D.Lgs. 49/2014; semplificazioni operative; abrogazione DM 65/2010 e DM 121/2016; DDT al posto del FIR; esonero Albo e RENTRI |
| Legge 147/2025 (conv. DL Terra dei Fuochi n. 116/2025) | 8 ottobre 2025 | Ampliamento ritiro domiciliare “1 contro zero”; sanzioni per mancata iscrizione CdC RAEE; nuovi obblighi di comunicazione quantitativi |
| Legge 50/2026 (conv. DL PNRR n. 19/2026) | 20 aprile 2026 | Trasformazione dell’obbligo “uno contro uno” da facoltativo a obbligatorio per i distributori di AEE professionali; soppressione del 3° periodo dell’art. 11 c. 1 |
Prima dell’entrata in vigore della Legge 166/2024, il ritiro dei RAEE professionali in modalità “uno contro uno” era disciplinato principalmente dal DM 65/2010. La gestione presentava le seguenti caratteristiche:
La Legge 166/2024 ha riscritto integralmente l’art. 11 del D.Lgs. 49/2014 introducendo un sistema semplificato applicabile sia ai RAEE domestici sia — in via volontaria all’epoca — ai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori. Le principali semplificazioni introdotte sono:
Le semplificazioni sopra elencate si applicano soltanto se il distributore provvede all’iscrizione obbligatoria dei depositi preliminari sul portale del CdC RAEE (servizio D6).
In assenza di tale iscrizione le semplificazioni non sono applicabili e si ricade nella normativa ordinaria.
Sanzioni per mancata iscrizione (Legge 147/2025): da 2.000 a 10.000 euro.
La modifica più significativa per la filiera B2B è contenuta nella Legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha convertito con modificazioni il DL PNRR (DL 19 febbraio 2026, n. 19).
Cosa è cambiato: l’art. 14, comma 4 della Legge 50/2026 ha soppresso il terzo periodo dell’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 49/2014. Quel terzo periodo consentiva — in forma facoltativa e subordinata a incarico del produttore — ai distributori di AEE professionali di effettuare il ritiro “uno contro uno”. La sua soppressione ha prodotto un effetto giuridico tutt’altro che intuitivo.
Come è cambiato: il primo periodo dell’art. 11, comma 1 — che rimane in vigore — ora recita: “I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente”. La norma parla genericamente di “distributori” senza distinguere tra AEE domestiche e professionali. Ne consegue che la facoltà di ritiro diventa ora un vero e proprio OBBLIGO per tutti i distributori, compresi quelli di AEE professionali.
I distributori di AEE professionali sono ora OBBLIGATI — e non più semplicemente autorizzati — a ritirare gratuitamente il RAEE equivalente al momento della fornitura di una nuova AEE professionale.
L’obbligo sussiste in capo al distributore anche in assenza di un incarico formale del produttore.
Il canale distributivo diventa così un punto di raccolta autonomo e vincolante.
| Aspetto | PRIMA (ante Legge 166/2024) | DOPO (dal 20 aprile 2026) |
| Natura dell’obbligo | Facoltativo (su incarico produttore) | Obbligatorio per tutti i distributori |
| Iscrizione Albo Gestori (cat. 3-bis) | Obbligatoria | Non richiesta (in modalità semplificata) |
| Documento di trasporto | FIR o All. II DM 65/2010 | DDT — Documento di Trasporto |
| Iscrizione CdC RAEE (portale) | Non prevista | OBBLIGATORIA — condizione per le semplificazioni |
| Destinazione RAEE professionali | Centro di trattamento indicato dal produttore/SC | Centro di trattamento indicato dal produttore/SC (non CdR comunale) |
Al momento della consegna/installazione di una nuova AEE professionale equivalente:
I RAEE professionali NON devono essere conferiti ai Centri di Raccolta comunali (CdR).
I CdR, ai sensi della normativa vigente, accettano esclusivamente RAEE provenienti da nuclei domestici.
Il RAEE professionale deve essere indirizzato al centro di trattamento indicato dal produttore o dal Sistema Collettivo di riferimento.
Il distributore può legittimamente rifiutare il ritiro del RAEE nelle seguenti circostanze:
L’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 49/2014 (nella versione vigente post-Legge 166/2024) prevede espressamente che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1 contro 1 — ivi compreso il trasporto dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso — sia accompagnato dal Documento di Trasporto (DDT) anziché dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR/xFIR).
Riferimento normativo: art. 11, c. 8, D.Lgs. 49/2014; Indicazioni operative CdC RAEE (dicembre 2024); FAQ CdC RAEE aggiornate al 2026.
Il DDT da utilizzare per il trasporto di RAEE in modalità semplificata deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
| N. | Informazione richiesta | Note operative |
| 1 | Luogo di produzione (origine) del RAEE | Indirizzo del cliente professionale o del punto vendita |
| 2 | Tipologia di materiale (categoria RAEE) | Es.: “RAEE professionale – Raggruppamento 2”. Indicare il codice EER se disponibile |
| 3 | Quantità (peso stimato o numero pezzi) | Indicare in kg stimati o numero di unità; il peso definitivo sarà verificato all’impianto |
| 4 | Luogo di destinazione | Deposito preliminare del distributore oppure centro di trattamento autorizzato |
| 5 | Anagrafica del mittente | Ragione sociale, P.IVA, indirizzo del soggetto che cede/consegna il RAEE |
| 6 | Anagrafica del destinatario | Ragione sociale, P.IVA, indirizzo del depositario o del centro di trattamento |
| 7 | Anagrafica del vettore | Ragione sociale e P.IVA del soggetto che effettua il trasporto fisico |
| 8 | Data del trasporto e firma delle parti | Compilare un DDT separato per ogni fase di trasporto |
Il CdC RAEE precisa che deve essere compilato un DDT distinto per ciascuna fase di trasporto. Le configurazioni possibili sono:
FASE A — Ritiro dal domicilio del cliente professionale:
FASE B — Trasporto dal deposito preliminare al centro di trattamento:
La Legge 166/2024 ha introdotto il DDT come strumento ordinario per le operazioni semplificate. Tuttavia, l’utilizzo del Formulario rimane possibile — e in alcuni casi necessario — nelle seguenti circostanze:
La Legge 166/2024 ha introdotto una deroga esplicita alla disciplina ordinaria del D.Lgs. 152/2006. I soggetti che operano in modalità semplificata ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 49/2014 — utilizzando il DDT per il trasporto dei RAEE — sono esonerati dagli obblighi connessi al RENTRI. In particolare, il regime semplificato determina:
Nel caso in cui — per scelta volontaria o per impossibilità di avvalersi delle semplificazioni — il trasporto dei RAEE venga documentato con il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (xFIR), si applicano integralmente le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 come modificate dai decreti attuativi del RENTRI. In sintesi:
| Adempimento RENTRI | Applicabile con FIR (senza semplificazione) |
| Iscrizione al RENTRI | SÌ — obbligatoria per produttori di rifiuti speciali (il detentore finale del RAEE è produttore del rifiuto), trasportatori e destinatari |
| Formulario xFIR digitale | SÌ — il FIR deve essere emesso in formato elettronico tramite il portale RENTRI, con firma digitale o altra modalità prevista |
| Trasmissione al RENTRI | SÌ — il destinatario (impianto di trattamento) deve restituire la 4ª copia; il sistema RENTRI traccia il movimento |
| Registro carico/scarico elettronico | SÌ — tenuta obbligatoria sul portale RENTRI; aggiornamento entro i termini di legge |
| Sanzioni (art. 258 D.Lgs. 152/2006) | SÌ — da sanzione amministrativa fino a penale, in base alla gravità dell’omissione o dell’irregolarità |
L’art. 24 del D.Lgs. 49/2014 disciplina il finanziamento della gestione dei RAEE professionali secondo un sistema che distingue tra tipologia di AEE e data di immissione sul mercato. Questo schema è fondamentale per comprendere come i costi debbano essere allocati tra i diversi attori della filiera.
| Tipologia RAEE | Data AEE originaria | Chi sostiene i costi di gestione |
| RAEE professionale “storico” | Ante 13 agosto 2005 | Ritiro “uno contro uno” (sostituzione): PRODUTTORE. Negli altri casi: DETENTORE finale |
| RAEE professionale “post-2005” | Dal 13 agosto 2005 | PRODUTTORE dell’AEE (individualmente o tramite Sistema Collettivo), in proporzione alla quota di mercato |
| RAEE professionale “post-2018” | Dal 15 agosto 2018 | PRODUTTORE dell’AEE (individualmente o tramite Sistema Collettivo) |
| RAEE da illuminazione professionale | Qualsiasi data | PRODUTTORE — senza distinzione domestico/professionale e indipendentemente dalla data di immissione |
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[AGGIORNAMENTO del 15/05/2023]
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/04/2023 Serie Generale n. 93 del DM Ambiente 20 Febbraio 2023 n. 40, viene introdotto il Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati all’allegato I del Decreto 25 settembre 2007 n. 185.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito la strada che percorreremo nel prossimo futuro in relazione alla gestione di questa tipologia di rifiuti ed ha posto alcuni paletti interessanti che delimitano il perimetro d’azione della raccolta in attesa che venga emanato l’apposito decreto.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 del 10/03/2023 del DPCM del 3 Febbraio 2023 viene ufficializzato il nuovo modello da utilizzarsi per la dichiarazione MUD del 2023, riferita alla gestione rifiuti del 2022.
È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.