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RAEE Professionali Uno contro UNO obbligatorio
1 Lug, 2026

1. Quadro Normativo di Riferimento

Ancora una volta cambiano le regole per la gestione dei RAEE derivanti dall’obbligo “Uno contro Uno” e, sebbene si tratti pur sempre di rifiuti — talvolta anche pericolosi e soggetti alla normativa ADR — la tendenza normativa continua a semplificare un iter gestionale con il concreto rischio di una progressiva perdita di tracciabilità.

 

La semplificazione dei procedimenti per il ritiro “Uno contro Uno”, dai tempi delle iscrizioni obbligatorie alla categoria 3-bis dell’Albo Gestori, era certamente auspicabile. Tuttavia, si è passati da un sistema strutturato — basato su soggetti autorizzati, registri di carico/scarico e Formulari — a un sistema che, oggettivamente, riduce i presidi di controllo, in particolare per alcuni soggetti nella catena distributiva. La domanda che ci si pone è legittima: siamo certi che continuare a semplificare non produrrà effetti opposti a quelli desiderati?

 

È opportuno ricordare che i RAEE professionali, a differenza di quelli domestici, sono classificati come rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con caratteristiche spesso molto diverse per forma, dimensione e composizione. La loro gestione semplificata richiede pertanto una consapevolezza e un rigore applicativo ancora maggiori da parte di tutti i soggetti coinvolti.

 

Il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 — norma cardine italiana di recepimento della Direttiva RAEE 2012/19/UE — ha subito importanti modifiche nel corso del biennio 2024-2026. Il sistema di gestione dei RAEE professionali è stato profondamente riformato con l’obiettivo di ampliare la raccolta, semplificare gli adempimenti burocratici e allinearlo alla disciplina dei RAEE domestici. Di seguito si presenta il quadro cronologico degli interventi normativi rilevanti.

Provvedimento Data in vigore Principale impatto sui RAEE professionali
Legge 166/2024 (conv. DL Salva Infrazioni n. 131/2024) 14 novembre 2024 Riscrittura integrale art. 11 D.Lgs. 49/2014; semplificazioni operative; abrogazione DM 65/2010 e DM 121/2016; DDT al posto del FIR; esonero Albo e RENTRI
Legge 147/2025 (conv. DL Terra dei Fuochi n. 116/2025) 8 ottobre 2025 Ampliamento ritiro domiciliare “1 contro zero”; sanzioni per mancata iscrizione CdC RAEE; nuovi obblighi di comunicazione quantitativi
Legge 50/2026 (conv. DL PNRR n. 19/2026) 20 aprile 2026 Trasformazione dell’obbligo “uno contro uno” da facoltativo a obbligatorio per i distributori di AEE professionali; soppressione del 3° periodo dell’art. 11 c. 1

 

 

 

2. Le Modifiche all’Obbligo “Uno contro Uno” per i RAEE Professionali

2.1 Situazione ante-riforma (fino al 14 novembre 2024)

Prima dell’entrata in vigore della Legge 166/2024, il ritiro dei RAEE professionali in modalità “uno contro uno” era disciplinato principalmente dal DM 65/2010. La gestione presentava le seguenti caratteristiche:

  • Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 3-bis) per distributori e trasportatori incaricati formalmente dai Produttori AEE di riferimento;
  • Obbligo di accompagnare il trasporto con il documento di cui all’Allegato II del DM 65/2010 oppure con il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR);
  • Il ritiro da parte dei distributori era facoltativo e subordinato a mandato formale conferito dal Produttore AEE;
  • Obbligo di finanziamento a carico del Produttore AEE per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 49/2014.

 

2.2 Le semplificazioni della Legge 166/2024 (art. 11 D.Lgs. 49/2014 riscritto)

La Legge 166/2024 ha riscritto integralmente l’art. 11 del D.Lgs. 49/2014 introducendo un sistema semplificato applicabile sia ai RAEE domestici sia — in via volontaria all’epoca — ai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori. Le principali semplificazioni introdotte sono:

  • Esonero dall’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: i distributori e i trasportatori incaricati non sono più tenuti all’iscrizione alla categoria 3-bis;
  • Esonero dal RENTRI: nessun obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti;
  • Esonero dai registri di carico/scarico: eliminato l’obbligo formale di tenuta del registro cronologico. Rimane tuttavia un obbligo implicito di tracciabilità dei RAEE ritirati, garantito dalla corretta compilazione del DDT e dalla comunicazione annuale al CdC RAEE;
  • Esonero dal MUD: le quantità gestite in modalità semplificata non confluiscono nella dichiarazione MUD ordinaria;
  • DDT al posto del FIR: il Formulario viene sostituito dal Documento di Trasporto (DDT), con contenuto minimo definito dalla legge;
  • Depositi preliminari semplificati: i depositi presso i punti vendita o altri luoghi comunicati al CdC RAEE non richiedono autorizzazione ex artt. 208, 212, 213 e 216 D.Lgs. 152/2006;
  • Aumento dei limiti quantitativi: incrementati i massimali per i depositi preliminari (3.500 kg per i raggruppamenti 1, 2 e 3, e 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5);
  • Possibilità di avvalersi di trasportatori non iscritti all’Albo Gestori: i soggetti che effettuano il trasporto per conto del distributore non sono più obbligati all’iscrizione nelle categorie 3-bis, 4 o 5 dell’Albo, a condizione che operino nell’ambito della modalità semplificata.

 

⚠  ATTENZIONE: condizione per le semplificazioni

Le semplificazioni sopra elencate si applicano soltanto se il distributore provvede all’iscrizione obbligatoria dei depositi preliminari sul portale del CdC RAEE (servizio D6).

In assenza di tale iscrizione le semplificazioni non sono applicabili e si ricade nella normativa ordinaria.

Sanzioni per mancata iscrizione (Legge 147/2025): da 2.000 a 10.000 euro.

 

2.3 La svolta della Legge 50/2026: da facoltà a obbligo

La modifica più significativa per la filiera B2B è contenuta nella Legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha convertito con modificazioni il DL PNRR (DL 19 febbraio 2026, n. 19).

 

Cosa è cambiato: l’art. 14, comma 4 della Legge 50/2026 ha soppresso il terzo periodo dell’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 49/2014. Quel terzo periodo consentiva — in forma facoltativa e subordinata a incarico del produttore — ai distributori di AEE professionali di effettuare il ritiro “uno contro uno”. La sua soppressione ha prodotto un effetto giuridico tutt’altro che intuitivo.

 

Come è cambiato: il primo periodo dell’art. 11, comma 1 — che rimane in vigore — ora recita: “I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente”. La norma parla genericamente di “distributori” senza distinguere tra AEE domestiche e professionali. Ne consegue che la facoltà di ritiro diventa ora un vero e proprio OBBLIGO per tutti i distributori, compresi quelli di AEE professionali.

 

‼  NOVITÀ IN VIGORE DAL 20 APRILE 2026

I distributori di AEE professionali sono ora OBBLIGATI — e non più semplicemente autorizzati — a ritirare gratuitamente il RAEE equivalente al momento della fornitura di una nuova AEE professionale.

L’obbligo sussiste in capo al distributore anche in assenza di un incarico formale del produttore.

Il canale distributivo diventa così un punto di raccolta autonomo e vincolante.

 

2.4 Schema riassuntivo: prima e dopo le riforme

 

Aspetto PRIMA (ante Legge 166/2024) DOPO (dal 20 aprile 2026)
Natura dell’obbligo Facoltativo (su incarico produttore) Obbligatorio per tutti i distributori
Iscrizione Albo Gestori (cat. 3-bis) Obbligatoria Non richiesta (in modalità semplificata)
Documento di trasporto FIR o All. II DM 65/2010 DDT — Documento di Trasporto
Iscrizione CdC RAEE (portale) Non prevista OBBLIGATORIA — condizione per le semplificazioni
Destinazione RAEE professionali Centro di trattamento indicato dal produttore/SC Centro di trattamento indicato dal produttore/SC (non CdR comunale)

3. Guida Operativa per i Distributori di AEE Professionali

3.1 Adempimenti preliminari obbligatori
  1. Iscrizione al portale CdC RAEE (www.cdcraee.it): registrare tutti i depositi preliminari destinati all’accoglienza dei RAEE ritirati, in conformità ai requisiti tecnici del D.Lgs. 49/2014. Selezionare il servizio D6 (iscrizione gratuita). Se il punto vendita è diverso dal luogo di deposito, iscrivere entrambi i siti. Per avvalersi del ritiro gratuito da parte dei Sistemi Collettivi, registrare anche il servizio D4 (luogo di raggruppamento).
  2. Comunicazione annuale dei quantitativi: trasmettere al CdC RAEE i quantitativi di RAEE movimentati nel corso dell’anno tramite il modulo “Dichiarazione annuale RAEE movimentati”.
  3. Formazione del personale: formare gli addetti alle consegne e ai punti vendita sulla corretta compilazione del DDT, sull’identificazione dei raggruppamenti RAEE e sulle procedure di accettazione e rifiuto del RAEE.
  4. Allestimento del deposito preliminare: verificare che il deposito sia idoneo, con separazione dei raggruppamenti RAEE e rispetto dei limiti temporali (conferimento ogni tre mesi o al raggiungimento dei massimali di peso). Il deposito preliminare RAEE deve essere separato e distinto dall’eventuale area di Deposito Temporaneo di altri rifiuti speciali aziendali.

 

3.2 Procedura operativa per ogni ritiro “uno contro uno”

Al momento della consegna/installazione di una nuova AEE professionale equivalente:

  • Il distributore (o il suo incaricato) ritira il RAEE equivalente dal cliente professionale;
  • Verifica che il RAEE sia completo dei componenti essenziali e non contenga rifiuti di natura diversa;
  • Compila il DDT (vedi sezione 4) in tutte le sue sezioni obbligatorie;
  • Trasporta il RAEE al deposito preliminare registrato sul portale CdC RAEE oppure direttamente al centro di trattamento indicato dal Sistema Collettivo/produttore;
  • Se il trasporto avviene tramite terzo incaricato, è raccomandato (ma non obbligatorio) che quest’ultimo si iscriva al portale CdC RAEE con il servizio H1;
  • Il RAEE viene infine avviato al centro di trattamento adeguato e autorizzato, indicato dal produttore o dal Sistema Collettivo, che rilascia la relativa documentazione di accettazione.

 

⚠  ATTENZIONE: RAEE professionali e Centri di Raccolta Comunali

I RAEE professionali NON devono essere conferiti ai Centri di Raccolta comunali (CdR).

I CdR, ai sensi della normativa vigente, accettano esclusivamente RAEE provenienti da nuclei domestici.

Il RAEE professionale deve essere indirizzato al centro di trattamento indicato dal produttore o dal Sistema Collettivo di riferimento.

 

3.3 Quando è possibile rifiutare il ritiro

Il distributore può legittimamente rifiutare il ritiro del RAEE nelle seguenti circostanze:

  • Il RAEE non è del medesimo tipo/categoria dell’AEE nuova fornita (non equivalente);
  • Il RAEE è privo dei suoi componenti essenziali;
  • Il RAEE contiene rifiuti diversi da apparecchiature elettriche/elettroniche (es. alimenti, stoviglie);
  • Il RAEE presenta un rischio per la salute o la sicurezza del personale per motivi di contaminazione.

4. Il DDT al Posto del Formulario: Opportunità e Contenuto Obbligatorio

4.1 Il quadro normativo sull’uso del DDT

L’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 49/2014 (nella versione vigente post-Legge 166/2024) prevede espressamente che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1 contro 1 — ivi compreso il trasporto dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso — sia accompagnato dal Documento di Trasporto (DDT) anziché dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR/xFIR).

Riferimento normativo: art. 11, c. 8, D.Lgs. 49/2014; Indicazioni operative CdC RAEE (dicembre 2024); FAQ CdC RAEE aggiornate al 2026.

 

4.2 Contenuto minimo obbligatorio del DDT per RAEE

Il DDT da utilizzare per il trasporto di RAEE in modalità semplificata deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:

 

N. Informazione richiesta Note operative
1 Luogo di produzione (origine) del RAEE Indirizzo del cliente professionale o del punto vendita
2 Tipologia di materiale (categoria RAEE) Es.: “RAEE professionale – Raggruppamento 2”. Indicare il codice EER se disponibile
3 Quantità (peso stimato o numero pezzi) Indicare in kg stimati o numero di unità; il peso definitivo sarà verificato all’impianto
4 Luogo di destinazione Deposito preliminare del distributore oppure centro di trattamento autorizzato
5 Anagrafica del mittente Ragione sociale, P.IVA, indirizzo del soggetto che cede/consegna il RAEE
6 Anagrafica del destinatario Ragione sociale, P.IVA, indirizzo del depositario o del centro di trattamento
7 Anagrafica del vettore Ragione sociale e P.IVA del soggetto che effettua il trasporto fisico
8 Data del trasporto e firma delle parti Compilare un DDT separato per ogni fase di trasporto

 

4.3 Come compilare il DDT: le diverse fasi di trasporto

Il CdC RAEE precisa che deve essere compilato un DDT distinto per ciascuna fase di trasporto. Le configurazioni possibili sono:

 

FASE A — Ritiro dal domicilio del cliente professionale:

  • Mittente: cliente professionale (indirizzo dell’impianto/sede)
  • Destinatario: deposito preliminare del distributore o centro di trattamento
  • Vettore: distributore o suo incaricato

 

FASE B — Trasporto dal deposito preliminare al centro di trattamento:

  • Mittente: distributore (presso deposito preliminare)
  • Destinatario: impianto di trattamento adeguato e autorizzato
  • Vettore: distributore o trasportatore terzo

 

4.4 DDT o Formulario: quando è possibile (o necessario) usare il FIR

La Legge 166/2024 ha introdotto il DDT come strumento ordinario per le operazioni semplificate. Tuttavia, l’utilizzo del Formulario rimane possibile — e in alcuni casi necessario — nelle seguenti circostanze:

  • Trasporto al di fuori della modalità semplificata: se il distributore non ha provveduto all’iscrizione al CdC RAEE, non può avvalersi delle semplificazioni dell’art. 11 e torna applicabile la normativa ordinaria del D.Lgs. 152/2006 con obbligo di FIR;
  • Iscrizione all’Albo volontaria: se il distributore o il trasportatore è iscritto all’Albo (categorie 4 o 5), può continuare a utilizzare il FIR su base volontaria;
  • Scelta del produttore/Sistema Collettivo: qualora il produttore o il Sistema Collettivo richiedano contrattualmente l’utilizzo del FIR per ragioni interne di tracciabilità, tale scelta è consentita — ma comporta l’applicazione integrale della disciplina RENTRI.

5. Obblighi RENTRI nella Gestione dei RAEE: DDT vs Formulario

5.1 RENTRI e modalità semplificata (DDT): esonero

La Legge 166/2024 ha introdotto una deroga esplicita alla disciplina ordinaria del D.Lgs. 152/2006. I soggetti che operano in modalità semplificata ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 49/2014 — utilizzando il DDT per il trasporto dei RAEE — sono esonerati dagli obblighi connessi al RENTRI. In particolare, il regime semplificato determina:

  • Nessun obbligo di iscrizione al RENTRI per distributori e trasportatori incaricati dai distributori;
  • Nessun obbligo di trasmissione telematica dei documenti di trasporto al sistema RENTRI;
  • Nessuna tenuta del registro di carico/scarico in formato elettronico o cartaceo;
  • Nessun obbligo di dichiarazione MUD per le quantità gestite in modalità semplificata.

 

5.2 RENTRI e utilizzo del Formulario (FIR/xFIR): obblighi in vigore

Nel caso in cui — per scelta volontaria o per impossibilità di avvalersi delle semplificazioni — il trasporto dei RAEE venga documentato con il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (xFIR), si applicano integralmente le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 come modificate dai decreti attuativi del RENTRI. In sintesi:

 

Adempimento RENTRI Applicabile con FIR (senza semplificazione)
Iscrizione al RENTRI SÌ — obbligatoria per produttori di rifiuti speciali (il detentore finale del RAEE è produttore del rifiuto), trasportatori e destinatari
Formulario xFIR digitale SÌ — il FIR deve essere emesso in formato elettronico tramite il portale RENTRI, con firma digitale o altra modalità prevista
Trasmissione al RENTRI SÌ — il destinatario (impianto di trattamento) deve restituire la 4ª copia; il sistema RENTRI traccia il movimento
Registro carico/scarico elettronico SÌ — tenuta obbligatoria sul portale RENTRI; aggiornamento entro i termini di legge
Sanzioni (art. 258 D.Lgs. 152/2006) SÌ — da sanzione amministrativa fino a penale, in base alla gravità dell’omissione o dell’irregolarità

6. Gestione dei Costi: Produttori di AEE e Distributori

6.1 Il principio generale: chi finanzia i RAEE professionali

L’art. 24 del D.Lgs. 49/2014 disciplina il finanziamento della gestione dei RAEE professionali secondo un sistema che distingue tra tipologia di AEE e data di immissione sul mercato. Questo schema è fondamentale per comprendere come i costi debbano essere allocati tra i diversi attori della filiera.

 

Tipologia RAEE Data AEE originaria Chi sostiene i costi di gestione
RAEE professionale “storico” Ante 13 agosto 2005 Ritiro “uno contro uno” (sostituzione): PRODUTTORE. Negli altri casi: DETENTORE finale
RAEE professionale “post-2005” Dal 13 agosto 2005 PRODUTTORE dell’AEE (individualmente o tramite Sistema Collettivo), in proporzione alla quota di mercato
RAEE professionale “post-2018” Dal 15 agosto 2018 PRODUTTORE dell’AEE (individualmente o tramite Sistema Collettivo)
RAEE da illuminazione professionale Qualsiasi data PRODUTTORE — senza distinzione domestico/professionale e indipendentemente dalla data di immissione
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