In questa pagina riportiamo alcuni quesiti, pervenuti sia via e-mail che durante il webinar tenutosi il 14 Maggio 2021, relativi alla TARI, sua applicazione e chiarimenti ottenuti dal Ministero della Transizione Ecologica.
Se non trovi il tuo quesito risolto o vuoi proporne uno nuovo puoi scrivere ad uno degli indirizzi dell’area “Contatti” oppure compilare il form di richiesta informazioni
I riscontri ai quesiti posti non hanno valore legale e vengono forniti solo in funzione delle informazioni tecniche e normative attualmente in nostro possesso e di quanto indicato nel quesito stesso che, potrebbe non essere esaustivo e/o rappresentativo della situazione descritta.
1.I vari documenti sul tema, decreti, aggiornamenti e chiarimenti, nonché le amministrazioni comunali non menzionano le modalità di confronto tra servizio pubblico e privato. Ovvero, le aziende, non hanno metodo per comparare l’offerta dei 2 servizi. Andando ad analizzale nello specifico, quali sono le modalità con cui calcolare la parte fissa e variabile. E, nella parte variabile, nel servizio pubblico viene fatta una stima €/Mq, ciò che nel servizio privato risulta complicato in quanto le aziende non hanno (sino a oggi) calcolato e calcolato i rifiuti “urbani” prodotti. Come fare?
Il quesito posto è abbastanza articolato e richiede sicuramente un maggior approfondimento. La risposta quindi non può essere considerata esaustiva. Per poter effettivamente valutare pro e contro della scelta di restare o meno all’interno del servizio pubblico o affidarsi al libero mercato, occorre fare una valutazione dell’importo relativo alla parte variabile della TARI, riduzione percentuale prevista per la categoria di appartenenza dell’immobile dichiarato al Comune, superficie dichiarata e verificare quali sono le condizioni che i singoli Comuni, con i propri regolamenti, applicheranno a tali situazioni.
2. Qualora un’azienda di gestione rifiuti privata intenda proporre il servizio per la gestione dei rifiuti “urbani”, di quali autorizzazioni necessita? Categoria 1 o anche categorie 4 e 5? Può effettuare tale servizio come intermediario? Qualora non abbia la gestione di tutti i codici CER “urbani”, può stringere accordi con aziende municipalizzate comunali per la gestione a “recupero” di tali tipologie di rifiuto?
Attualmente, nel momento in cui scriviamo, il trasporto di rifiuti che rientrano nell’allegato L-quater e che sono divenuti urbani dal 1° Gennaio 2021, possono essere trasportati anche con l’ausilio della categoria 4 (per i rifiuti non pericolosi) o con la categoria 5 (laddove tale categoria di iscrizione ricomprenda al suo interno i rifiuti di cui alla categoria 4). Tale disposizione è presente nella circolare 4 del 22 Dicembre 2020 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. In relazione alla figura dell’intermediario, di cui al quesito, la norma non esclude la figura di tale soggetto tra gli operatori deputati alla gestione dei rifiuti assimilati ex lege dal 1 Gennaio 2021. In relazione all’ultima parte del quesito, laddove sia stata ben compresa, sottintende una commistione tra circuito privato ed urbano. Tale situazione non è regolata dalla norma. Qualora il soggetto privato contrattualizzato, per i 5 anni successivi, alla gestione dei rifiuti di cui all’allegato L-quater non sia provvisto dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di determinati codici CER potrà, qualora regolarmente inquadrato come intermediario, selezionare un soggetto privato che abbia i titoli necessari. Occorre sempre ricordare che le attività devono essere conformi alla norma vigente in ogni momento.
3. Le aziende possono conferire solo una parte di rifiuti “urbani” prodotti o solo una tipologia (ovvero codice CER o parte di essi) al servizio pubblico e l’altra al servizio privato?
Stando a quanto indicato nelle risposte ai quesiti forniti dal MeF in occasione di Telefisco2021, le utenze non domestiche possono decidere di affidare al servizio pubblico o privato una parte dei loro rifiuti urbani o tutti. In ogni caso resta valido il suggerimento di richiedere chiarimenti specifici al comune di competenza.
4. Qualora l’azienda o amministrazione (privata o pubblica) a cui ci si affida, subisce un blocco (di varia natura) quali sono le modalità di prosecuzione del servizio di raccolta?
Questa casistica non è disciplinata dalla norma ma si può ipotizzare che nel caso in cui i rifiuti urbani siano stati affidati ad un soggetto privato, l’utenza non domestica possa comunque richiedere al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta di riammetterlo nel servizio in virtù delle circostanze. Nel caso contrario (affidamento al servizio pubblico) sarà il Comune a dover fornire una soluzione visti i contratti in essere tra Comune stesso e gestore del servizio di raccolta. Non si può infatti dimenticare che lo stesso MiTE ha indicato, nei propri chiarimenti di cui alla Circolare n. 35259 del 12 aprile 2021 che i comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l’utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico. E’ quindi con i contratti di servizio che verranno fissati i parametri tecnici ed economici per l’efficiente gestione dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari.
5. Qualora le stime di produzione siano sottostimate, il surplus di rifiuti prodotto, come gestirlo e che la scelta sia verso il servizio pubblico e servizio privato?
L’indicazione che va data rappresenta solo una stima di massima che, a parere di chi scrive, è richiesta per cercare di avere un’idea il più approssimata possibile dei carichi da gestire, senza che possa esserci un diniego successivo sul surplus che non sia rientrato nella suddetta previsione.
6. Per RECUPERO, si intende R13, o operazioni da R1 a R10?
Al momento non è stata fornita alcuna indicazione specifica lasciando aperte di fatto tutte le interpretazioni, dalla più semplice a quella più complessa. Sarebbe stato auspicabile, al fine di fugare ogni dubbio, ricevere un chiarimento in merito. Nell’ipotesi più semplice pertanto la nozione di recupero dovrebbe essere intesa come ogni operazione di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
7. I comuni, dalle utenze non domestiche, ritireranno con emissione del FIR?
Si ricorda che la raccolta e trasporto di rifiuti urbani è esentata dall’utilizzo del formulario.
8. La scadenza è troppo vicina per fare tutte le dovute valutazioni. Se comunico la scelta sono poi obbligato ad attuarla, oppure è pensabile che io possa rinunciare successivamente prima della scadenza del 1° gennaio?
La norma nulla stabilisce in merito al ripensamento. Sappiamo invece che in caso di scelta non comunicata molto probabilmente varrà il silenzio assenso in favore del circuito urbano.
9. Una carrozzeria che precedentemente smaltiva rifiuti metallici con EER 160117 e per i quali richiedeva ogni anno lo sconto TARI, ora può classificarlo come 200140 e affidarlo al servizio pubblico?
Si ritiene opportuno, a parre di chi scrive, effettuare delle considerazioni su ciò che il codice CER del rifiuto avviato a recupero di fatto rappresenta. Per poter cercare di dare una risposta al quesito appare utile fare una riflessione sulla definizione riportata all’art. 183 comma 2: i rifiuti indifferenziata e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allego L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies. Occorre quindi fare una valutazione sulla possibilità di identificare i residui di carrozzeria (uno sportello di automobile ad esempio) come simile per natura e composizione ad un rifiuto domestico. Inoltre l’articolo 184 comma 3 lett. d) indica che i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali sono speciali se diversi da quelli di cui al comma 2. Resta quindi valida la responsabilità in capo al Produttore di procedere ad una caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prima di affermare che i suoi rifiuti sono divenuti urbani in funzione dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020.
10. Nel caso di azienda agricola che produce piantine in seminiere di PET è possibile conferire le seminiere al servizio pubblico?
Anche se le note ministeriali sul tema risultano contraddittorie, la norma di fatto esclude le aziende agricole dall’Allegato L-quinquies, ossia dalle attività in grado di produrre rifiuti assimilati agli urbani.
11. Carrozzerie o artigiani (magari con > 10 dipendenti) che producono solo rifiuti non pericolosi e fanno il MUD. Il servizio pubblico non ha un sistema di verifica del peso (attualmente). Come ottemperare al MUD (e alle registrazioni)?
Il quesito non è molto chiaro ma le utenze non domestiche che affidano i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta sono esentati dal MUD, per contro, laddove si verifichino tutte le condizioni previste dalla norma, le utenze non domestiche si avvalgono del circuito privato devono presentare il MUD e compilare correttamente il registro di cario e scarico.
12. Un’azienda Industriale non rientrante nell’ allegato L-quinquies, può continuare a conferire i propri rifiuti alla azienda municipalizzata locale , che sia dotata di Cat.4 per il trasporto ? Quindi conferendo con formulario ?
Si a condizione che vi sia un contratto di servizio. Si ricade nel caso di affidamento dei propri rifiuti fuori dal circuito pubblico di raccolta.