Delibera 2 del 28 Giugno 2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo alla estensione di validità dell’atto di notorietà per incremento veicoli in dotazione all’impresa.
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Le norme ambientali si evolvono al fine di tutelare la sicurezza dell’ambiente e dell’Uomo. In tal senso a più riprese è stato richiesto di aggiornare anche l’elenco europeo dei rifiuti, fin troppo spesso negli ultimi anni, di difficile applicazione visto il rapido progresso tecnologico che investe la nostra società.
Sembrerebbe ora che, per contribuire a una migliore gestione dei rifiuti la Commissione Europea intenda rivedere l’elenco per tener conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie e dei processi di fabbricazione e riciclaggio in rapida evoluzione. Il suo obiettivo è migliorare l’individuazione, il monitoraggio e la tracciabilità dei diversi flussi di rifiuti e chiarirne lo status di rifiuti pericolosi/non pericolosi.
In particolare ciò riguarda i rifiuti di batterie al litio che, come sappiamo, sono da considerarsi pericolose. Lo stesso Accordo ADR le considera tali avendo loro dedicato più codici ONU e relative disposizioni di imballaggio per ogni evenienza (fino allo stato critico).
Ricorda: anche quando le batterie al litio sono incluse in un dispositivo elettrico o elettronico, sono soggette alle disposizioni ADR.
La bozza che viene presentata delle integrazioni all’elenco europeo dei rifiuti, e che è possibile leggere al seguente indirizzo https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14016-Trattamento-dei-rifiuti-Modifica-dellelenco-europeo-dei-rifiuti-per-quanto-riguarda-i-rifiuti-di-batterie-e-i-rifiuti-derivati-dal-loro-trattamento_it conferma quanto ormai da qualche anno stiamo affermando per la corretta gestione dei rifiuti di batterie al litio, ovvero che il codice EER 160605 non sia propriamente adeguato, pur non avendo altre alternative purtroppo.
Fortunatamente, molti Produttori attenti all’ambiente ed alla sicurezza, si sono prodigati nel formare il proprio personale, adeguando anche le relative procedure, ed hanno individuato le corrette modalità di gestione del deposito temporaneo e di conseguenza le corrette modalità di imballaggio per la spedizione in ADR (con ovviamente l’applicazione anche dei relativi casi di esenzione, dove possibile).
L’iter normativo è al momento in uno stato di consultazione (ricordiamo che questa è una proposta di modifica), con la possibilità per tutti i soggetti iscritti al portale di apportare il proprio contributo inserendo i propri commenti sul tema.
Il periodo per l’invio dei commenti è stato aperto l’11 Ottobre 2024 e si concluderà l’8 Novembre 2024.
Decorso tale periodo dovremo seguire ovviamente l’iter normativo che, speriamo in breve tempo, conduca all’adozione della decisione da parte della Commissione Europea.
Questo passaggio normativo, importantissimo, condurrà nel breve termine ad un incremento dei fattori di sicurezza non solo a livello di trasporto dei rifiuti, comparto già coperto in realtà dall’ADR, ma già nella fase di gestione del deposito temporaneo.
Se questa proposta di modifica dovesse giungere al termine del proprio iter introducendo, come vedremo a breve, i nuovi codici EER per le batterie, sarà necessario adottare misure urgenti per adeguare velocemente le autorizzazioni degli impianti di recupero/trattamento di questa tipologia di rifiuti seguita da istruzioni chiare anche per i Centri di Raccolta Comunali. Ma ciò potrebbe non essere sufficiente in quanto, impianti di recupero e centri di raccolta rappresentano i luoghi di recapito, autorizzati, dei rifiuti.
Infatti è necessario che a monte, i Produttori, siano essi cittadini nelle proprie case che imprese, comprendano i rischi associati ai rifiuti di batterie al litio sia quando sono raccolte separatamente sia quando inserite all’interno di dispositivi elettrici ed elettronici, e che di conseguenza sappiano maneggiarle con cura per evitare che possano essere danneggiate con tutte le conseguenza che ormai già conosciamo.
Cosa potrebbe cambiare nel concreto? Il condizionale è ovviamente d’obbligo in quanto il documento che è possibile leggere è al momento solo una bozza.
Il codice EER 160605 attualmente presente nell’elenco europeo dei rifiuti sparirebbe, sostituito da una serie di codici EER che individuano diverse tipologie di batterie in funzione della loro chimica e tecnologia costruttiva. E’ così che finalmente vediamo comparire il codice EER 160607* – Rifiuti di batterie al litio che vengono connotati da un asterisco, ad indicare che sono ufficialmente riconosciute come pericolose assolute (non presentano un codice corrispettivo non pericoloso).
Anche il capitolo 20 dei rifiuti urbani subisce alcune modifiche con l’eliminazione dei codici EER 200133* e 200134 e con l’introduzione di 3 nuovi codici EER che identificano rifiuti di batterie, tra le quali quelle al litio che hanno un codice dedicato 200143*.
Ribadiamo che al momento questa è solo una bozza, ma in attesa che diventi ufficiale possiamo già ora gestire correttamente i rifiuti di batterie al litio incrementando i fattori di sicurezza nei depositi temporanei.
Non ci resta che seguire l’evoluzione del tema auspicando che quanto più rapidamente possibile venga modificato l’elenco europeo dei rifiuti per adeguarlo al progresso tecnologico.
Se hai dubbi su come gestire correttamente i tuoi rifiuti di batterie al litio, dal deposito temporaneo al trasporto secondo le disposizioni ADR, puoi contattarci. I nostri consulenti sono a tua disposizione.
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