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Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 29 Ottobre 2021
A valle della pubblicazione del DPCM del 27 Agosto 2021, G.U. 240 del 07/10/2021, i Gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto, devono predisporre ed inviare le informazioni relativa alla Valutazione del rischio incendio dell’impianto.
La comunicazione deve avvenire mediante compilazione del Modulo Allegato 2 al DPCM che dovrà essere firmato da tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine/Collegio e dal gestore dell’impianto.
La scadenza è fissata quindi al: 06 Dicembre 2021.
Questa scadenza non è un nuovo adempimento in realtà in quanto già con l’art. 26-bis della legge 1° Dicembre 2018 n. 132 fu prevista la redazione e presentazione del Piano di Emergenza Interno la cui scadenza era fissata al 04/03/2019 con validità tre anni. L’obbligo è tutt’ora vigente.
La finalità della presentazione di questa documentazione era ed è quella di permettere alle Prefetture di predisporre il Piano di Emergenza Esterno.
Grazie alle linee guida emanate con il DPCM del 27/08/2021, che contengono l’obbligo di comunicazione di cui sopra a carico dei gestori degli impianti di gestione dei rifiuti e la proroga dell’adempimento in carico alle Prefetture, i Piani di Emergenza Esterni dovranno essere redatti entro 1 anno dalla ricezione delle comunicazioni.
Appare utile sottolineare che se il Piano di Emergenza Interno era un obbligo posto in capo ai soli gestori di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, diversi dai Centri di Raccolta Comunali aperti ai sensi del DM 8 Aprile 2008 e s.m.i., la comunicazione di cui al presente articolo è invece estesa anche a questi ultimi soggetti.
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La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.
Il 30 giugno il MiTE ha fornito riscontro mediante circolare di chiarimenti aventi ad oggetto: “Criticità interpretative articolo 230, comma 5 D.Lgs. 152/2006 – riscontro nota prot. MiTE 62074 del 18/05/2022”.
La difesa dell’ambiente e la corretta gestione dei rifiuti si sono arricchiti di un ulteriore tassello grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2022 della Legge 17 Maggio 2022 n. 60 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nella acque interne e per la promozione dell’economia circolare” meglio conosciuta ora come legge “SalvaMare”.
CONAI, in collaborazione con i consorzi RICREA, CIAL, COMIECO, COREPLA e COREVE, approva importanti agevolazioni per le aziende che versano il contributo ambientale CONAI e presentano le dichiarazioni imballaggi periodiche a partire già da luglio 2022.
Con la delibera n. 14 del 21 Dicembre 2021, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito il nuovo modello unico ed i relativi contenuti del formulario dedicato al trasporto di rifiuti derivanti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia (art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Il D.L. 4/2022 (Sostegni ter) convertito con la legge 28 Marzo 2022 n. 25 è entrato in vigore il 29 Marzo 2022 e reca disposizione a sostegno delle imprese e degli Enti Territoriali.