L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si arricchisce di due nuove categorie che vanno a disciplinare in maniera specifica due settori del trasporto di rifiuti e mira a rendere maggiormente tracciabili rifiuti trasportati.
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Con la risposta da parte del MASE, nota 143192 del 01 Agosto 2024, all’interpello di Confindustria, torna in auge il tema della miscelazione dei rifiuti.
In particolare Confindustria ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità della prassi operativa generale, qui di seguito riportata, in compatibilità con l’art. 187 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
- i rifiuti oggetto di miscelazione devono essere conferibili singolarmente all’impianto finale;
- la miscela che contiene almeno un rifiuto pericoloso è anch’essa classificata come rifiuto pericoloso, indipendente dal fatto che gli inquinanti, per effetto della diluizione, siano o meno scesi sotto le soglie di pericolo (i.e. come un rifiuto pericoloso assoluto);
- alla miscela che contiene rifiuti pericolosi vengono attribuite le classi di pericolo proprie dei rifiuti pericolosi che la compongono (cd. “HP” tecniche o “HP” amministrative);
- la miscela così composta può essere conferita solo all’impianto di trattamento finale e non può quindi subire ulteriori passaggi per altri impianti di stoccaggio o autorizzati a loro volta alla miscelazione.
Il Ministero, per dare risposta a Confindustria al fine di definire la compatibilità della procedura proposta con la normativa vigente, a valle anche dell’istruttoria tecnica condotta e del parere ISPRA, richiesto con nota 4748 del 11 Gennaio 2024 e fornito con nota 22746 del 7 Febbraio 2024, ha preso in esame il quadro normativo seguente.
Articolo 187 del D.Lgs. 152/2006 che, come sappiamo, pone il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tra le operazioni di miscelazione vietate rientrano anche quelle tese alla diluizione.
Le operazioni di miscelazione sono ammesse solo se autorizzate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006 alle seguenti condizioni:
- siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;
- l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 183, comma 1, lettera nn)”.
Il comma 5-ter dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 prescrive che: “la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”.
Da ciò ne discende pertanto che la miscelazione non deve determinare una riduzione del contenuto di sostanze pericolose al di sotto dei limiti previsti dalla normativa sulla classificazione e quindi dei limiti di cui all’allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo.
Allo stesso tempo, il comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 36/2003 fa espresso divieto di ricorrere alla diluizione o alla miscelazione dei rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica.
Il richiamo delle BAT
Il Ministero, continua richiamando inoltre il “Reference Document on Best Available Techniques for the waste treatments industries di Ottobre 2018 che stabilisce il principio secondo il quale “la miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l’accettazione dei rifiuti”.
Inoltre, il Bref WT Document individua al paragrafo “Blending and mixing” (paragrafo 2.1.4) una serie di principi generali che devono essere riportati nelle procedure autorizzative.
Infine vengono richiamate le Linee guida nazionali di cui al DM 29 Gennaio 2007, ancora vigenti sebbene non aggiornate al Bref Document del 2018, che rappresentano uno strumento utile ai fini di una corretta valutazione delle procedure di miscelazione.
In conclusione, il MASE, afferma che l’operazione di miscelazione rappresenta una fase estremamente delicata che richiede una caratterizzazione preliminare particolarmente accora. E’ peraltro necessario che tale operazione sia effettuata senza comportare un aumento dei rischi per la salute e per l’ambiente che potrebbero, ad esempio, derivare dall’innescarsi di reazioni impreviste.
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