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Soluzioni Compliance Ambientale
Con la risposta da parte del MASE, nota 143192 del 01 Agosto 2024, all’interpello di Confindustria, torna in auge il tema della miscelazione dei rifiuti.
In particolare Confindustria ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità della prassi operativa generale, qui di seguito riportata, in compatibilità con l’art. 187 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
Il Ministero, per dare risposta a Confindustria al fine di definire la compatibilità della procedura proposta con la normativa vigente, a valle anche dell’istruttoria tecnica condotta e del parere ISPRA, richiesto con nota 4748 del 11 Gennaio 2024 e fornito con nota 22746 del 7 Febbraio 2024, ha preso in esame il quadro normativo seguente.
Articolo 187 del D.Lgs. 152/2006 che, come sappiamo, pone il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tra le operazioni di miscelazione vietate rientrano anche quelle tese alla diluizione.
Le operazioni di miscelazione sono ammesse solo se autorizzate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006 alle seguenti condizioni:
Il comma 5-ter dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 prescrive che: “la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”.
Da ciò ne discende pertanto che la miscelazione non deve determinare una riduzione del contenuto di sostanze pericolose al di sotto dei limiti previsti dalla normativa sulla classificazione e quindi dei limiti di cui all’allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo.
Allo stesso tempo, il comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 36/2003 fa espresso divieto di ricorrere alla diluizione o alla miscelazione dei rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica.
Il Ministero, continua richiamando inoltre il “Reference Document on Best Available Techniques for the waste treatments industries di Ottobre 2018 che stabilisce il principio secondo il quale “la miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l’accettazione dei rifiuti”.
Inoltre, il Bref WT Document individua al paragrafo “Blending and mixing” (paragrafo 2.1.4) una serie di principi generali che devono essere riportati nelle procedure autorizzative.
Infine vengono richiamate le Linee guida nazionali di cui al DM 29 Gennaio 2007, ancora vigenti sebbene non aggiornate al Bref Document del 2018, che rappresentano uno strumento utile ai fini di una corretta valutazione delle procedure di miscelazione.
In conclusione, il MASE, afferma che l’operazione di miscelazione rappresenta una fase estremamente delicata che richiede una caratterizzazione preliminare particolarmente accora. E’ peraltro necessario che tale operazione sia effettuata senza comportare un aumento dei rischi per la salute e per l’ambiente che potrebbero, ad esempio, derivare dall’innescarsi di reazioni impreviste.
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Ambiente & Rifiuti compie due anni e vogliamo festeggiare con voi
Dal 1° ottobre 2013 il Sistri diventa operativo, revisionato e semplificato con il provvedimento proposto dal Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando
Raccolta differenziata: la circolare del Ministro Orlando chiarisce quali siano i trattamenti necessari da applicare alla frazione residua della raccolta differenziata prima che quest’ultima possa essere avviata in discarica senza infrangere alcuna norma.
Pubblicato il 16/06/2013 Elenco dei codici CER aggiornato in formato A5 Scarica qui la tua copia: Codici CER
Ogni attività umana genera rifiuti e questi rifiuti vanno trasportati per poter essere smaltiti. E’ un punto fermo e fondamentale che non bisogna mai trascurare quando parliamo di gestione dei rifiuti o di punto di arrivo di tutti i nostri progetti che includano la riduzione della produzione dei rifiuti.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene apportata una importante modifica all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti urbani.