Nessun risultato
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
Soluzioni Compliance Ambientale
Con la risposta da parte del MASE, nota 143192 del 01 Agosto 2024, all’interpello di Confindustria, torna in auge il tema della miscelazione dei rifiuti.
In particolare Confindustria ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità della prassi operativa generale, qui di seguito riportata, in compatibilità con l’art. 187 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
Il Ministero, per dare risposta a Confindustria al fine di definire la compatibilità della procedura proposta con la normativa vigente, a valle anche dell’istruttoria tecnica condotta e del parere ISPRA, richiesto con nota 4748 del 11 Gennaio 2024 e fornito con nota 22746 del 7 Febbraio 2024, ha preso in esame il quadro normativo seguente.
Articolo 187 del D.Lgs. 152/2006 che, come sappiamo, pone il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tra le operazioni di miscelazione vietate rientrano anche quelle tese alla diluizione.
Le operazioni di miscelazione sono ammesse solo se autorizzate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006 alle seguenti condizioni:
Il comma 5-ter dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 prescrive che: “la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”.
Da ciò ne discende pertanto che la miscelazione non deve determinare una riduzione del contenuto di sostanze pericolose al di sotto dei limiti previsti dalla normativa sulla classificazione e quindi dei limiti di cui all’allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo.
Allo stesso tempo, il comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 36/2003 fa espresso divieto di ricorrere alla diluizione o alla miscelazione dei rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica.
Il Ministero, continua richiamando inoltre il “Reference Document on Best Available Techniques for the waste treatments industries di Ottobre 2018 che stabilisce il principio secondo il quale “la miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l’accettazione dei rifiuti”.
Inoltre, il Bref WT Document individua al paragrafo “Blending and mixing” (paragrafo 2.1.4) una serie di principi generali che devono essere riportati nelle procedure autorizzative.
Infine vengono richiamate le Linee guida nazionali di cui al DM 29 Gennaio 2007, ancora vigenti sebbene non aggiornate al Bref Document del 2018, che rappresentano uno strumento utile ai fini di una corretta valutazione delle procedure di miscelazione.
In conclusione, il MASE, afferma che l’operazione di miscelazione rappresenta una fase estremamente delicata che richiede una caratterizzazione preliminare particolarmente accora. E’ peraltro necessario che tale operazione sia effettuata senza comportare un aumento dei rischi per la salute e per l’ambiente che potrebbero, ad esempio, derivare dall’innescarsi di reazioni impreviste.
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
Vediamo più da vicino quali sono le novità che interesseranno le imprese iscritte e quelle che vorranno iscriversi alle varie categorie dell’albo.
Vediamo più da vicino quali sono le novità che interesseranno le imprese iscritte e quelle che vorranno iscriversi alle varie categorie dell’albo.
Questo decreto che riscrive quasi completamente il decreto legislativo n. 151/2005, è destinato a tessere le nuove trame della gestione dei RAEE nel nostro paese.
Partenza definitiva per i produttori di rifiuti pericolosi
Il nuovo modello per la dichiarazione annuale ambientale (MUD) è stato approvato ed a breve sapremo se il SISTRI continuerà il suo già prestabilito decorso o se il Ministero avrà voglia di rinviare i prossimi soggetti obbligati al suo utilizzo.
Ecomondo 2013