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Legge conversione DL Terra dei Fuochi – Sanzioni confermate? Cosa cambia per i RAEE?

Con la legge di conversione 3 ottobre 2025 n. 147, recante “disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei Fuori e per l’istituzione del Dipartimento per il sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, il D.L. Terra dei Fuochi subisce alcune modifiche pur rimanendo, nel complesso, confermate molte delle sanzioni che abbiamo visto nei precedenti articoli.

Di seguito riportiamo gli articoli di legge modificati con la versione aggiornata. Vi ricordiamo che in ogni caso fa fede il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Modifiche al quadro sanzionatorio del Testo Unico Ambientale

L’art. 255 – Abbandono di rifiuti non pericolosi

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 4 a 6 mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232- bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L’accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Art. 255-bis – abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

  1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
  2. a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

  1. b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
  2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
  3. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Art. 255-ter – abbandono di rifiuti pericolosi (confermato nella versione D.L. Terra dei Fuochi)

  1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
  2. a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

  1. b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
  2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

 

Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

  1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi. Si applicano secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

  1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

  1. b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell’arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)»
  2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

 

Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari

 

  1. I soggetti di cui all’articolo 189, co. 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
  2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All’accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All’accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

  1. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l’applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni».

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

  1. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di

identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, co. 1, o del formulario di cui all’articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

  1. I soggetti di cui all’articolo 220, co. 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
  2. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ((…)) che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 189 ((, co. 5,)) ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro
  3. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall’articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall’articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.
  4. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al co. 1 del medesimo articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
  6. Le sanzioni di cui al co. 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al co. 1 dell’articolo 188- bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al co. 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
  7. Gli importi delle sanzioni di cui al co. 10 sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all’articolo 252, co. 5, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 253, co. 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  8. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Art. 259 – Spedizione illegale di rifiuti

 

  1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell’articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

 

Art. 259-bis – Aggravante dell’attività di impresa

 

  1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata

Modifiche al codice penale

Art. 452-quaterdecies codice penale – attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

 

  1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
  2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

2-bis. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

  1. a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

  1. b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
  2. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32- ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.
  3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
  4. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato,salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Modifiche al D.Lgs. 231/01

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/01 – Reati Ambientali

 

  1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  2. a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
  3. b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
  4. c) per la violazione dell’articolo 452- quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  5. d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
  6. e) per la violazione dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell’articolo 452- septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell’articolo 452- terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell’articolo 452- quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;

  1. f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  2. g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9.

  1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  2. a) per i reati di cui all’articolo 137:(1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;(2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all’articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all’articolo 255-ter:1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

  1. b) per i reati di cui all’articolo 256:1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all’articolo 256-bis:1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

  1. c) per i reati di cui all’articolo 257:(1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;(2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  2. d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  3. e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
  4. g) per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo (3);
  5. h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

  1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, della medesima l. n.150 del 1992, rispettivamente:(1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;(2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;(3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;(4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
  2. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
  3. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
  4. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  5. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452- quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del presente decreto.
  6. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Modifiche al D.Lge. 49/2014 – Uno contro Uno e Uno contro Zero RAEE

Modifica all’articolo 11 del Decreto Legislativo 49/2014 – Gestione RAEE derivanti dalla Distribuzione

  1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente.

((Contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell’acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente)).

L’attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.

Con questa modifica, i distributori potranno ora ritirare RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente, ampliando di fatto la quantità di RAEE che può essere ritirata e trasportata senza alcun titolo autorizzativo (iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali) e senza iscrizione al RENTRI.

  1. Nella definizione di raccolta ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, ((in entrambi i casi)) comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico

Con questa modifica viene ufficializzata la possibilità per i soggetti coinvolti (distributori, CAT, installatori) di potersi avvalere di ulteriori luoghi ove effettuare il deposito preliminare, con l’obbligo, esplicito, di dichiarare detti luoghi al Centro di Coordinamento.

 

Viene modificato anche l’articolo 38 – Sanzioni con l’introduzione del comma 1-bis relativo alle sanzioni a carico del distributore nel caso di mancata comunicazione al Centro di coordinamento RAEE dei RAEE raccolti.

1-bis. 

((La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell’articolo 11, comma 4, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.))

1-ter. 

((La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
L’inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l’applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della metà))

Ci si interroga se non sarebbe stato più semplice far rientrare queste attività, in forma agevolata (con una categoria dell’albo nazionale gestori ambientali dedicata…), nella tracciabilità ordinaria dei rifiuti garantendo al contempo un più elevato livello di sicurezza, nel trasporto rifiuti e tracciabilità dei singoli movimenti.

 

Ambiente & Rifiuti - Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri Rifiuti
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