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Soluzioni Compliance Ambientale
Il Ministero dell’Ambiente ha fornito riscontro al quesito posto dalla Regione Toscana al tema dei rifiuti sanitari sterilizzati (riscontro interpello 6 Marzo 2024 n. 43348)
Il quesito nasce dalla necessità di un chiarimento in merito al coordinamento tra quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, DPR 254/03 e articolo 30-bis del D.L. 23/2020 del periodo Covid.
Infatti, secondo quanto disposto dal DPR 254/03, i rifiuti sanitari infettivi post sterilizzazione sono destinati ad impianti di incenerimento di rifiuti urbani, mentre l’articolo 30-bis del D.L. 23/2020 non vincola l’assimilazione in questione alla destinazione dei rifiuti.
Il Ministero ha chiarito che quest’ultima disposizione, dapprima transitoria, è stata resa permanente dal legislatore.
Secondo il Ministero, tali rifiuti, una volta “assimilati agli urbani” possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 200301) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DPR 254/03 a norma del quale: “I rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice EER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data di sterilizzazione.”
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È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.
È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene apportata una importante modifica all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti urbani.
La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.