Stante la sentenza della corte di cassazione del 3 Febbraio 2016 n. 8652, il titolare di un’impresa o di un ente, è colpevole del reato di gestione illecita di rifiuti nel caso in cui i propri dipendenti abbiano abbandonato rifiuti, a causa di omessa vigilanza.
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Il Ministero dell’Ambiente ha fornito riscontro al quesito posto dalla Regione Toscana al tema dei rifiuti sanitari sterilizzati (riscontro interpello 6 Marzo 2024 n. 43348)
Il quesito nasce dalla necessità di un chiarimento in merito al coordinamento tra quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, DPR 254/03 e articolo 30-bis del D.L. 23/2020 del periodo Covid.
Infatti, secondo quanto disposto dal DPR 254/03, i rifiuti sanitari infettivi post sterilizzazione sono destinati ad impianti di incenerimento di rifiuti urbani, mentre l’articolo 30-bis del D.L. 23/2020 non vincola l’assimilazione in questione alla destinazione dei rifiuti.
Il Ministero ha chiarito che quest’ultima disposizione, dapprima transitoria, è stata resa permanente dal legislatore.
“Con riferimento al primo quesito, ai sensi della normativa sopra richiamata, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli art. 2, comma 1, lett. m) e 7, comma 2 del DPR 254/03, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successivo. Così si esprime il Ministero nel riscontrare il quesito della Regione Toscana.
L’interpello fornisce riscontro anche ad un secondo quesito relativo alla corretta classificazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati.
Secondo il Ministero, tali rifiuti, una volta “assimilati agli urbani” possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 200301) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DPR 254/03 a norma del quale: “I rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice EER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data di sterilizzazione.”
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