Dal 1° Gennaio 2025 stretta sulle spedizioni transfrontaliere dei RAEE. Tutte le spedizioni saranno soggette a notifica? Quali impatti per il mercato?
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Con l’entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, la gestione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo segue procedure specifiche per garantire tracciabilità e conformità normativa. Le imprese coinvolte nella movimentazione dei rifiuti devono attenersi a precisi obblighi, suddivisi tra produttori, trasportatori e destinatari.
Produttore: emissione e firma del FIR
Il produttore del rifiuto, direttamente o avvalendosi del trasportatore, ha l’onere di emettere il FIR cartaceo secondo il modello previsto dall’Allegato II del D.M. 59/2023. Una volta compilato, il formulario deve essere stampato e firmato in maniera autografa in due copie. È consentita la stampa fronte-retro del documento, semplificando così la gestione cartacea senza alterarne la validità.
Trasportatore: firma e annotazioni aggiuntive
Il trasportatore, ricevuto il FIR, è tenuto a firmare entrambe le copie del formulario, trattenendone una e lasciando l’altra al produttore. Durante il trasporto, può integrare la propria copia con informazioni aggiuntive, come eventuali soste tecniche o trasbordi, garantendo così una documentazione dettagliata degli eventi straordinari.
Destinatario: integrazione e gestione del FIR
All’arrivo del rifiuto, il destinatario riceve il FIR e lo integra con le informazioni di sua competenza, indicando accettazione o respingimento, data e quantità effettivamente ricevuta.
- In caso di accettazione parziale, il destinatario trattiene una riproduzione del FIR (fotocopia, foto o scansione), mentre l’originale resta al trasportatore.
- Se il carico viene accettato integralmente, il destinatario rilascia una copia del formulario al trasportatore, che provvederà a trasmetterla agli altri operatori coinvolti.
Trasmissione del FIR: modalità consentite
Per garantire la corretta condivisione del documento, il trasportatore è responsabile della trasmissione della copia sottoscritta del FIR a tutti gli operatori coinvolti nel processo. La normativa consente tre modalità di trasmissione:
- Consegna diretta: consegna fisica della copia cartacea ai soggetti interessati.
- Posta elettronica certificata (PEC): invio digitale con valore legale.
- Servizi di supporto RENTRI: utilizzo delle piattaforme messe a disposizione dal Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Conclusioni
Le nuove disposizioni introducono maggiore chiarezza e flessibilità nella gestione del FIR cartaceo, mantenendo però rigidi criteri di tracciabilità. Le imprese devono adeguarsi a questi obblighi per garantire una corretta gestione dei rifiuti, riducendo il rischio di sanzioni e migliorando la compliance ambientale.
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