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Soluzioni Compliance Ambientale
Con l’entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, la gestione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo segue procedure specifiche per garantire tracciabilità e conformità normativa. Le imprese coinvolte nella movimentazione dei rifiuti devono attenersi a precisi obblighi, suddivisi tra produttori, trasportatori e destinatari.
Produttore: emissione e firma del FIR
Il produttore del rifiuto, direttamente o avvalendosi del trasportatore, ha l’onere di emettere il FIR cartaceo secondo il modello previsto dall’Allegato II del D.M. 59/2023. Una volta compilato, il formulario deve essere stampato e firmato in maniera autografa in due copie. È consentita la stampa fronte-retro del documento, semplificando così la gestione cartacea senza alterarne la validità.
Trasportatore: firma e annotazioni aggiuntive
Il trasportatore, ricevuto il FIR, è tenuto a firmare entrambe le copie del formulario, trattenendone una e lasciando l’altra al produttore. Durante il trasporto, può integrare la propria copia con informazioni aggiuntive, come eventuali soste tecniche o trasbordi, garantendo così una documentazione dettagliata degli eventi straordinari.
Destinatario: integrazione e gestione del FIR
All’arrivo del rifiuto, il destinatario riceve il FIR e lo integra con le informazioni di sua competenza, indicando accettazione o respingimento, data e quantità effettivamente ricevuta.
Trasmissione del FIR: modalità consentite
Per garantire la corretta condivisione del documento, il trasportatore è responsabile della trasmissione della copia sottoscritta del FIR a tutti gli operatori coinvolti nel processo. La normativa consente tre modalità di trasmissione:
Conclusioni
Le nuove disposizioni introducono maggiore chiarezza e flessibilità nella gestione del FIR cartaceo, mantenendo però rigidi criteri di tracciabilità. Le imprese devono adeguarsi a questi obblighi per garantire una corretta gestione dei rifiuti, riducendo il rischio di sanzioni e migliorando la compliance ambientale.
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La caduta del SISTRI, dopo le giuste lamentele da parte delle imprese operanti nel settore dei rifiuti, ha aperto la strada verso un nuovo orizzonte.
Con la chiusura delle ferie ormai imminente quasi per tutti, è tempo di riprendere a lavorare, e per farlo abbiamo pensato di condividere con voi i contenuti del disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – legge di delegazione europea 2018.
L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.
In questo articolo andremo ad analizzare la categoria 2-ter di recente istituzione anch’essa e dedicata ad un’altra tipologia di utenza che spesso ha la necessità di interagire correttamente con il mondo dei rifiuti.
Entro il mese di novembre 2018 tutte le attività aperte al pubblico in Puglia ubicate al piano terra, interrato e seminterrato devono procedere al monitoraggio del Gas Radon in base a quanto stabilito dalla L.R. 30/2016 e s.m.i.
A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.