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Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 13 Febbraio 2019
La caduta del SISTRI, dopo le giuste lamentele da parte delle imprese operanti nel settore dei rifiuti, ha aperto la strada verso un nuovo orizzonte.
Se è vero che per ogni innovazione occorre attendersi dei fallimenti prima di raggiungere l’obiettivo, forse il SISTRI ha tracciato la strada verso la digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.
Per quanti siano convinti che la chiusura del SISTRI abbia chiuso definitivamente il capitolo della digitalizzazione, ci spiace dovervi informare che così non è.
Infatti con la legge 11 Febbraio 2019 n. 12, di conversione con modifiche del Decreto Legge 14 Dicembre 2018 n.135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione, viene ufficialmente istituito il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. (art. 6 del D.L. 14 Dicembre 2018 n. 135 coordinato)
Saranno tenuti ad iscriversi al Registro Elettronico:
Spetterà al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, l’approvazione di un decreto che definisca le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro Elettronico Nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intenderanno farlo volontariamente, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti medesimi.
L’iscrizione al Registro Elettronico non sarà gratuita ma comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione annuale al fine di garantire l’integrale copertura dei costi di finanziamento del sistema.
Importi e modalità di versamento dovranno essere stabiliti dal decreto citato prima.
Ovviamente saranno previste delle sanzioni per i soggetti inadempienti.
Fino al momento in cui non diventi pienamente operativo il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, la tracciabilità dei rifiuti è assicurata da:
Quali criticità aspettarci?
Questo primo approccio al nuovo Registro Elettronico presenta delle criticità che dovranno in qualche modo essere superate. Se i soggetti obbligati ad utilizzare il Registro Elettronico sembrano essere tutti coloro che in qualche modo entrano in contatto con i rifiuti pericolosi, tutti gli adempimenti relativi ai rifiuti non pericolosi come dovranno essere gestiti? Assisteremo nuovamente alla compresenza della tracciabilità classica con una digitale? Che vantaggi ci saranno allora per le imprese?
Ci saranno limiti oltre i quali scatteranno gli obblighi di iscrizione al Registro Elettronico? Sarà nuovamente il numero di dipendenti a fare da discriminante o si passerà ad un criterio più razionale come le quantità di rifiuti pericolosi prodotti durante un anno?
La normativa sui soggetti obbligati alla tenuta del registro varierà? E’ possibile ipotizzare che i rifiuti non pericolosi non saranno più annotati sul registro di carico e scarico?
Assisteremo ad una evoluzione digitale del formulario?
Dovremo attenderci un periodo transitorio fatto di un doppio binario? (e speriamo non lungo quanto quello appena concluso)
Le domande aperte sono ovviamente tante e non possiamo riportarle tutte qui. Molti di questi interrogativi furono già sollevati al tempo del SISTRI ed auspichiamo che lo sviluppo del Registro Elettronico ne abbia tenuto conto al fine di assicurare realmente la tracciabilità dei rifiuti ma senza pesare eccessivamente sulle imprese.
Per le imprese che ancora non si siano dotate di un sistema interno efficiente di gestione dei rifiuti, potrebbe essere questo un buon momento per fare un’analisi dei propri cicli di gestione e prepararsi, per tempo, al nuovo sistema di tracciabilità.
Come ricordiamo spesso ai nostri clienti, è preferibile prepararsi con calma ai cambiamenti per evitare che siano troppo radicali per la propria azienda.
Al seguente link potete scaricare il decreto legge 14 Dicembre 2018 n. 135 coordinato
Al seguente link potete scaricare la Legge 11 Febbraio 2019
Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 del 10/03/2023 del DPCM del 3 Febbraio 2023 viene ufficializzato il nuovo modello da utilizzarsi per la dichiarazione MUD del 2023, riferita alla gestione rifiuti del 2022.
È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.
È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene apportata una importante modifica all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti urbani.