A partire dal 21 Maggio 2026 tutte le spedizioni transfrontaliere di rifiuti dovranno passare attraverso il DIWASS. Scopri nell’articolo i dettagli
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Con la sentenza del TAR Lombardia n. 898 del 17/03/2025 ritorna in auge l’annoso tema della classificazione dei rifiuti.
Come più volte sottolineato in precedenti articoli e come raccontiamo sempre durante le sessioni di consulenza e formazione, la classificazione dei rifiuti, che non si limita alla mera attribuzione del semplice codice CER/EER, è una responsabilità del Produttore. Troppo spesso, tale responsabilità viene invece delegata al trasportatore, intermediario o impianto di destino.
Un Processo Tecnico-Normativo, Non un’Alchimia
La norma, sul punto, come se ne ce fosse bisogno, ha sentito la necessità, grazie al D.Lgs. 116/2020 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, di esplicitare tale obbligo con l’introduzione dell’articolo 184 comma 5:
“La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti”
La sentenza è rilevante poiché, da un lato riconferma quanto già indicato dal legislatore, e dall’altro sottolinea come, alcune prassi di classificazione a valle, dopo il conferimento o delegate ad altri soggetti che si limitano a suggerire codici EER ai rifiuti senza una documentazione di supporto, sia una pratica errata.
E’ importante per i Produttori ricordare che, se per i rifiuti di più semplice classificazione, come imballaggi in carta e cartone (CER 15.01.01), una caratterizzazione potrebbe realmente ridursi a pochi e semplici passaggi, a condizione di avere la certezza che tale rifiuto sia effettivamente un imballaggio in carta e cartone e non contaminato, per altri rifiuti, al contrario, la caratterizzazione e la classificazione divengono invece essenziali.
Si ricorda che classificare un rifiuto non può ridursi alla semplice attribuzione di un codice CER al rifiuto ma richiede anche una evidenza documentale che raccolta al proprio interno un’analisi del processo produttivo, una descrizione delle materie prime coinvolte, una analisi delle motivazioni che hanno condotto all’assegnazione di un determinato codice CER, in particolare per i casi dubbi, il processo di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ecc…
Come si osserva, l’attribuzione del codice CER è soltanto la conclusione di un processo tecnico-normativo, a volte articolato.
Allo stesso modo è opportuno ricordare che le analisi chimiche sono una parte della scheda di classificazione e non la sostituiscono.
Cosa fare per essere conformi alla normativa?
Si consiglia, quindi, di provvedere a classificare i propri rifiuti, in qualità di Produttori, e a richiedere le schede di classificazione se ricoprire il ruolo di trasportatori/intermediari/impianti di destino. In tal modo si riducono potenziali errori che possono verificarsi successivamente e tutti gli attori della filiera avranno a disposizione le informazioni necessarie per comprendere con quale tipologia di rifiuto ci si dovrà confrontare.
Non dimentichiamo infatti che una classificazione dei rifiuti conduce non solo a determinare il codice CER ma anche se questi è pericoloso o meno e, nel primo caso, quali sono le caratteristiche di pericolo e di conseguenza, quali possono essere eventuali accorgimenti anche sul fronte dell’ADR.
Laddove il Produttore non abbia le competenze per svolgere una classificazione del proprio rifiuto, può sempre affidarsi a strutture esterne, quali consulenti esperti in materia, che potranno supportarlo.
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