Torniamo agli albori della corretta gestione dei rifiuti cercando di dare delle informazioni utili sulla corretta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Con la sentenza del TAR Lombardia n. 898 del 17/03/2025 ritorna in auge l’annoso tema della classificazione dei rifiuti.
Come più volte sottolineato in precedenti articoli e come raccontiamo sempre durante le sessioni di consulenza e formazione, la classificazione dei rifiuti, che non si limita alla mera attribuzione del semplice codice CER/EER, è una responsabilità del Produttore. Troppo spesso, tale responsabilità viene invece delegata al trasportatore, intermediario o impianto di destino.
Un Processo Tecnico-Normativo, Non un’Alchimia
La norma, sul punto, come se ne ce fosse bisogno, ha sentito la necessità, grazie al D.Lgs. 116/2020 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, di esplicitare tale obbligo con l’introduzione dell’articolo 184 comma 5:
“La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti”
La sentenza è rilevante poiché, da un lato riconferma quanto già indicato dal legislatore, e dall’altro sottolinea come, alcune prassi di classificazione a valle, dopo il conferimento o delegate ad altri soggetti che si limitano a suggerire codici EER ai rifiuti senza una documentazione di supporto, sia una pratica errata.
E’ importante per i Produttori ricordare che, se per i rifiuti di più semplice classificazione, come imballaggi in carta e cartone (CER 15.01.01), una caratterizzazione potrebbe realmente ridursi a pochi e semplici passaggi, a condizione di avere la certezza che tale rifiuto sia effettivamente un imballaggio in carta e cartone e non contaminato, per altri rifiuti, al contrario, la caratterizzazione e la classificazione divengono invece essenziali.
Si ricorda che classificare un rifiuto non può ridursi alla semplice attribuzione di un codice CER al rifiuto ma richiede anche una evidenza documentale che raccolta al proprio interno un’analisi del processo produttivo, una descrizione delle materie prime coinvolte, una analisi delle motivazioni che hanno condotto all’assegnazione di un determinato codice CER, in particolare per i casi dubbi, il processo di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ecc…
Come si osserva, l’attribuzione del codice CER è soltanto la conclusione di un processo tecnico-normativo, a volte articolato.
Allo stesso modo è opportuno ricordare che le analisi chimiche sono una parte della scheda di classificazione e non la sostituiscono.
Cosa fare per essere conformi alla normativa?
Si consiglia, quindi, di provvedere a classificare i propri rifiuti, in qualità di Produttori, e a richiedere le schede di classificazione se ricoprire il ruolo di trasportatori/intermediari/impianti di destino. In tal modo si riducono potenziali errori che possono verificarsi successivamente e tutti gli attori della filiera avranno a disposizione le informazioni necessarie per comprendere con quale tipologia di rifiuto ci si dovrà confrontare.
Non dimentichiamo infatti che una classificazione dei rifiuti conduce non solo a determinare il codice CER ma anche se questi è pericoloso o meno e, nel primo caso, quali sono le caratteristiche di pericolo e di conseguenza, quali possono essere eventuali accorgimenti anche sul fronte dell’ADR.
Laddove il Produttore non abbia le competenze per svolgere una classificazione del proprio rifiuto, può sempre affidarsi a strutture esterne, quali consulenti esperti in materia, che potranno supportarlo.
Date importanti Aprile 2016
Scadenze Aprile 2016
È importante iscriversi in cat. 2 bis per il trasporto dei propri rifiuti
Il trasporto di rifiuti deve essere considerato in duplice chiave di lettura, da un lato abbiamo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considerare l’aspetto normativo che disciplina il trasporto.
Responsabilità del titolare per gestione illecita dei rifiuti
Stante la sentenza della corte di cassazione del 3 Febbraio 2016 n. 8652, il titolare di un’impresa o di un ente, è colpevole del reato di gestione illecita di rifiuti nel caso in cui i propri dipendenti abbiano abbandonato rifiuti, a causa di omessa vigilanza.
SISTRI – partenza definitiva per i produttori di rifiuti pericolosi
Partenza definitiva per i produttori di rifiuti pericolosi
2014 – MUD e SISTRI
Il nuovo modello per la dichiarazione annuale ambientale (MUD) è stato approvato ed a breve sapremo se il SISTRI continuerà il suo già prestabilito decorso o se il Ministero avrà voglia di rinviare i prossimi soggetti obbligati al suo utilizzo.
Ecomondo ai blocchi di partenza…incontriamoci per un caffè
Ecomondo 2013
Due anni con Ambiente e Rifiuti
Ambiente & Rifiuti compie due anni e vogliamo festeggiare con voi
SISTRI – partenza ufficiale 1° Ottobre
Dal 1° ottobre 2013 il Sistri diventa operativo, revisionato e semplificato con il provvedimento proposto dal Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando
I Rifiuti in discarica sì, ma dopo il trattamento
Raccolta differenziata: la circolare del Ministro Orlando chiarisce quali siano i trattamenti necessari da applicare alla frazione residua della raccolta differenziata prima che quest’ultima possa essere avviata in discarica senza infrangere alcuna norma.
La tua copia Elenco codici CER
Pubblicato il 16/06/2013 Elenco dei codici CER aggiornato in formato A5 Scarica qui la tua copia: Codici CER
Trasporto rifiuti in categoria 2bis – Perchè è importante essere autorizzati
Ogni attività umana genera rifiuti e questi rifiuti vanno trasportati per poter essere smaltiti. E’ un punto fermo e fondamentale che non bisogna mai trascurare quando parliamo di gestione dei rifiuti o di punto di arrivo di tutti i nostri progetti che includano la riduzione della produzione dei rifiuti.
ARTICOLI RECENTI
Regolamento 2024/1157 – Spedizioni Transfrontaliere di rifiuti
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 30/04/2024 il Regolamento 1157/2024 che abroga il Reg. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Entra in vigore il 20 Maggio 2024
Nuovi reati ambientali – in arrivo la Direttiva
E’ in arrivo la nuova Direttiva Europea sui reati ambientali che andrà ad allargare il catalogo dei reati “qualificati” e rendere più aspre le sanzioni. Quali sono i rischi per gli amministratori ed i soggetti apicali aziendali?
Rettifica Regolamento Batterie (UE) 2023/1542
Pubblicata sulla GUE del 27/04/2024 la rettifica al regolamento batterie 2023/1542. Il Regolamento Batterie è entrato in vigore a Febbraio 2024 e sostituisce il D.Lgs. 188/08 che abbiamo utilizzato come riferimento fino ad oggi.
Cancellazione imprese dall’Albo Gestori Ambientali per mancata nomina Responsabile Tecnico
Con la circolare 1 del 15/04/2024 l’Albo avvia la procedura di cancellazione per tutte le imprese che non hanno provveduto alla nomina di RT
RENTRI – Versione Demo accessibile a tutti
Il Ministero dell’Ambiente rilascia la nuova versione DEMO del RENTRI in preparazione dell’effettivo avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Abbiamo testato la Demo RENTRI.
Aggiornamenti GSE su RAEE di pannelli fotovoltaici inventivati
Il GSE con una propria nota informa tutti i Soggetti Responsabili delle variazioni apportate alle quote trattenute per ogni modulo fotovoltaico professionale.




