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Soluzioni Compliance Ambientale
Con la circolare 2 del 09/07/2024 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce chiarimenti in merito alla “disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro dell’UE ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali”.
Come è noto, ai fini dell’iscrizione all’Albo, nelle varie categorie di iscrizione è necessario, per le imprese, dimostrare la disponibilità esclusiva del mezzo.
Con l’articolo 24 del D.L. 13/06/2023 n.69, convertito dalla Legge 10 Agosto 2023 n. 103, è stata recepita la direttiva europea 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e di conseguenza si è provveduto ad adeguare l’articolo 84 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.
A valle di tale modifica normativa, il Comitato Nazionale ha ritenuto necessario fornire i seguenti aggiornamenti operativi:
Tutta la documentazione che le imprese presenteranno per le relative istanze dovranno essere redatte in lingua italiana o da traduzione giurata secondo la normativa italiana.
La circolare 2 del 09/07/2024 sostituisce la circolare protocollo 820/ALBO/PRES del 16 Giugno 2008 e modifica la circolare protocollo 995/ALBO/RES del 9 Settembre 2013 relativa alla disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
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Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.
È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) viene apportata una importante modifica all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti urbani.
La circolare 7 del 28/07/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce importanti chiarimenti per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto.
Il 30 giugno il MiTE ha fornito riscontro mediante circolare di chiarimenti aventi ad oggetto: “Criticità interpretative articolo 230, comma 5 D.Lgs. 152/2006 – riscontro nota prot. MiTE 62074 del 18/05/2022”.