Formulario per rifiuti da attività di pulizia reti fognarie

Con la delibera n. 14 del 21 Dicembre 2021, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito il nuovo modello unico ed i relativi contenuti del formulario dedicato al trasporto di rifiuti derivanti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia (art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il 21 Aprile 2022 è stata approvata la delibera 4 che integra e modifica la precedente. Tale delibera ha stabilito che il modello di formulario di cui all’allegato A della delibera 14 del 21 Dicembre 2021 è disponibile a partire dal 1° Giugno 2022 in via sperimentale per consentire, fino al 30 Giugno 2022, alle imprese interessate di testarne la funzionalità e la fruibilità.

Questo nuovo modello di formulario non può essere acquisito tramite i soliti canali dedicati ai formulari in carta chimica ma la sua acquisizione avviene unicamente tramite applicativo ViViFIR, sistema al quale le imprese interessate dovranno preventivamente accreditarsi per poterlo utilizzare.

Nella fase di sperimentazione le imprese potranno utilizzare, attraverso la propria area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la sezione “FIR Art. 230 c.5” per accedere all’area di test.

Le imprese dotate di software gestionali per la stampa dei formulari e dei registri di carico e scarico potranno usufruire anche dei sistemi di interoperabilità messi a disposizione da ViViFIR acquisendo così l’identificativo univoco del formulario.

Il modello approvato per la raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle reti fognarie è quello riportato di seguito.

Il formulario si compone complessivamente di 7 sezioni.

Nella parte alta, così come avviene per tutti i classici formulari vi è lo spazio per la serie e numero del formulario che verrà acquisito da ViViFIR, seguito dal campo riservato alla data di emissione e dal “numero di registro” per il collegamento con le annotazioni del registro di carico e scarico rifiuti.

Sezione 1

Dovrà essere compilata dal soggetto che effettua le attività di pulizia manutentiva ai sensi dell’art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 indicando i seguenti dati:

  • Denominazione o Ragione sociale
  • Codice Fiscale (non la partita IVA, salvo che non siano uguali)
  • Sede Legale
  • Estremi iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per lo svolgimento delle attività
  • Cognome e Nome del conducente
  • Data e ora di inizio trasporto
  • Targa dell’automezzo
  • Targa dell’eventuale rimorchio

Sezione 2

Questa sezione è dedicata all’elenco dei punti di prelievo dei rifiuti. A differenza di quanto avviene con i classici formulari ai quali siamo abituati da tanto tempo, il soggetto che effettua l’attività manutentiva dovrà inserire all’interno di questa sezione l’indirizzo completo del luogo di intervento e la quantità “stimata” in Kg o litri dei rifiuti prelevati.

Laddove non sia possibile indicare l’indirizzo completo del luogo dove viene svolta l’attività di pulizia manutentiva è possibile indicare il comune e la località.

Se il numero di interventi oggetto del formulario superano i 10 è possibile riportare i successivi, in ordine cronologico, nel campo delle annotazioni. Ne discende quindi che l’ordine di inserimento dei luoghi di intervento deve essere sempre cronologico.

L’area dedicata alle annotazioni svolge la medesima funzione dei formulari già impiegati per il trasporto di rifiuti.

Sezione 3

Area dedicata alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti che vengono raccolti. Come si può osservare la sezione 3 vede quale codice del rifiuto da trasportare un rifiuto appartenente al capitolo 20 e sotto capitolo 03. Non è possibile trasportare con questo modello di formulario rifiuti diversi da quelli di cui ai CER 200304 e 200306. Appare chiaro che il formulario deve essere riferito al singolo codice CER.

Tra i rifiuti identificati con il codice CER 200304 si intendono ricompresi, oltre ai fanghi delle fosse settiche, anche i fanghi derivanti da manufatti analoghi nonché dai sistemi individuali di cui all’articolo 100 comma 3 e dai bagni mobili, prodotti dall’attività manutentiva.

La sezione 3 richiede inoltre l’indicazione dello stato fisico del rifiuto che potrà essere:

  • 3 Fangoso palabile
  • 4 Liquido

Nei casi in cui dovesse rendersi necessario, e sia giustificabile, il soggetto che svolge l’attività manutentiva potrà indicare anche lo stato fisico 1 solido pulverulento o 2 solido non pulverulento.

Appare opportuno sottolineare che gli stati fisici del rifiuto sono alternativi tra di loro e che non è possibile indicarne più di uno per ogni formulario.

Il soggetto che svolge l’attività di manutenzione avrà cura inoltre, prima della partenza, di indicare il numero di cisterne e/o cassoni riempiti.

Infine, laddove il rifiuto sia da conferirsi in discarica, il gestore dovrà indicare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

Sezione 4

Viene richiesto al gestore di indicare la quantità dei rifiuti trasportati, intesa come somma delle quantità indicate nella sezione 2, espressa in Kg o litri.

Sezione 5

Questa sezione si divide a sua volta in due sotto-sezioni.

Sotto sezione 5.1: dovrà essere compilata quando si intende usufruire della possibilità, fornita dal legislatore, di raggruppare temporaneamente i rifiuti presso la sede o una unità locale nella disponibilità del soggetto che svolge l’attività di pulizia. In tal caso andranno indicati i dati relativi all’indirizzo del sito presso il quale il raggruppamento viene effettuato il quale dovrà rispettare pienamente quanto prescritto dall’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.

All’arrivo presso il deposito temporaneo dovranno essere indicate data e ora di arrivo.

Sotto sezione 5.2: dovrà essere compilata quanto il rifiuto viene conferito direttamente ad un impianto di trattamento. In tal caso dovranno essere riportati tutti i dati dell’impianto di destino ivi compresa la modalità di “recupero” o “smaltimento” seguito dal codice di competenza.

Se il rifiuto viene conferito ad un impianto di depurazione occorre indicare gli estremi della comunicazione ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 152/2006 e  spuntata la casella di competenza.

Le sotto sezioni 5.1. e 5.2 sono alternative tra di loro per singolo formulario.

Sezione 6

Riservata al soggetto che effettua la pulizia manutentiva che dovrà apporre la propria firma per assunzione di responsabilità di quanto riportato nei formulari ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Sezione 7

Questa sezione deve essere compilata nel caso di conferimento in impianto di trattamento (è stata compilata la sezione 5.2) e dovrà essere indicato se il rifiuto:

  • E’ stato accettato per intero, con relativo peso riscontrato dalla bilancia dell’impianto;
  • Parzialmente, con indicazione del peso accettato ed ovviamente sarà cura del destinatario indicare le motivazione del parziale respingimento
  • Oppure, integralmente respinto con le relative motivazioni.

All’accettazione il destinatario avrà cura di indicare data e ora dell’accettazione ed indicherà il proprio nome e cognome oltre ad apporre la propria firma per assunzione di responsabilità.

Così come avviene per tutti i formulari vidimati virtualmente, le copie del documento saranno 2 di cui una per il soggetto che effettua la pulizia ed una per il destinatario.

La prima copia resta in possesso del soggetto che effettua la pulizia manutentiva e la seconda copia accompagnerà i rifiuti fino alla destinazione.

Appare importante sottolineare che il formulario deve essere emesso dal soggetto che effettua la pulizia manutentiva e che devono coincidere con chi effettua il trasporto del rifiuto.

Ai fini dell’integrazione del formulario con il registro di carico e scarico, valgono le consuete regole di registrazione.

Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destino è possibile effettuare una sola annotazioni (contestuale di carico e scarico).

Se il rifiuto viene trasportato presso il proprio deposito temporaneo, il gestore indicherà nel proprio registro di carico e scarico una annotazione di carico indicando il numero univoco del formulario utilizzato.

Quando il rifiuto dovrà essere successivamente trasportato dal deposito temporaneo all’impianto di destino, si utilizzerà invece il classico formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Incremento deposito RAEE per distributori di AEE ed impianti

Il D.L. 4/2022 (Sostegni ter) convertito con la legge 28 Marzo 2022 n. 25 è entrato in vigore il 29 Marzo 2022 e reca disposizione a sostegno delle imprese e degli Enti Territoriali.

Dal punto di vista ambientale ci interessa sottolineare l’articolo 18-bis che introduce, temporaneamente, misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici appartenenti al raggruppamento 3, TV e Monitor, di cui all’allegato I del DM 25/09/2007 n. 185.

Grazie all’articolo 18-bis, per un periodo di 12 mesi (dal 29 Marzo 2022 e quindi sino al 29 Marzo 2023):

  • Il deposito temporaneo alla raccolta presso i Distributori di AEE di cui al D.Lgs. 49/2014
  • Il deposito di RAEE (raggruppamento TV e Monitor) presso i Centri di Raccolta di cui all’articolo 12, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 49/2014

Possono essere aumentati fino al doppio rispetto ai limiti dispostivi dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati.

Per il medesimo periodo di tempo, i titolari di autorizzazioni ex. Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 nonché gli impianti autorizzati con AIA, per le operazioni di deposito preliminare D15 e Messa in riserva R13, è previsto l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio dei RAEE di cui al raggruppamento citato prima, nel limite massimo dell’80%.

La norma dispone che tale aumento non debba rappresentare una modifica sostanziale dell’impianto e che debba essere adottata nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del D.L. 4/10/2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Dicembre 2018 n. 132. Spetta quindi ad impianti ed enti competenti fare le valutazioni del caso in relazione alla “sostanzialità della modifica” che si dovrà apportare e spetta invece al titolare dell’impianto provvedere ad un adeguamento, laddove necessario, del piano di emergenza incendi.

La disposizione è applicata anche ai titolari di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando le quantità massime fissate dall’allegato 4 del DM 5 Febbraio 1998.

Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree già autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

Le deroghe allo stoccaggio per gli impianti di cui sopra, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate.

Link alla normativa

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

DL 21/2022 – Esportazione previa notifica per metalli ferrosi e materie prime critiche

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 Marzo 2022 del Decreto Legge n. 21, entrato in vigore il 22 Marzo 2022, recando “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, viene data attuazione anche di quanto ripotato all’articolo 30 “Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche”.

La norma dispone che, con DPCM, vengono individuate le materie prime considerate critiche  per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione Europea sono soggette alla procedure di notifica. Altresì vengono sottoposte alle medesime disposizioni le esportazioni di rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, in quanto rientrano già tra le materie prime considerate critiche.

Pertanto le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione Europea le materie prime critiche o rottami ferrosi hanno l’obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell’avvio delle operazioni, al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una informativa completa relativa all’operazione stessa.

La norma dispone in campo sanzionatorio che salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di notifica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a 30.000 € per ogni singola operazione.

Le disposizioni restano in vigore, per il momento, fino al 31 Luglio 2022 Di seguito il link al decreto     Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

MUD 2022 – Scadenza 21 Maggio 2022

Con la pubblicazione del DPCM 17 Dicembre 2021 pubblicato sul supplemento ordinario 4 della G.U. del 21/01/2022, viene approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022 per i rifiuti gestiti nel 2021.

Come è noto, a valle delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020, relativamente alla classificazione dei rifiuti, con la modifica dell’art. 183 che ha ridefinito i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali, il MUD ha leggermente cambiato forma ma non solo. Infatti ai fini della raccolta di maggiori informazioni relative ai rifiuti che hanno cessato la loro qualifica di “rifiuti”, a valle dei trattamenti di recupero negli impianti autorizzati, il legislatore ha introdotto una nuova scheda per la raccolta di dati da parte degli impianti di cui sopra.

Scadenza

Innanzitutto andiamo a vedere la scadenza del MUD per quest’anno. Gli ultimi anni ci hanno abituato a vedere posticipata la presentazione del MUD per varie ragioni, dalla emergenza sanitaria alle modifiche dei tracciati introdotte l’anno scorso. Anche per quest’anno, a causa delle ulteriori modifiche introdotte, la scadenza non sarà il 30 Aprile ma viene posticipata al 21 Maggio 2022.

Tipologie di comunicazioni

Il MUD come sempre è articolato in comunicazioni ognuna delle quali coinvolge una serie di soggetti.

  1. Comunicazione rifiuti
  2. Comunicazione veicoli fuori uso
  3. Comunicazione imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifitui di imballaggio
  4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati

La legge 70/94 prevede che gli obblighi di dichiarazione MUD sono soddisfatti mediante presentazione del MUD alla camera di commercio competente sul territorio in cui è insediata l’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che svolgono l’attività di solo traporto e gli intermediari di rifiuti senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la Sede Legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce.

Il MUD deve essere presentato per singola unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti alla presentazione del MUD stesso.

Comunicazione rifiuti – soggetti obbligati

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione rifiuti sono:

  • Soggetti di cui all’art. 189, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  • Soggetti di cui all’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 24/06/2003 n. 182

Nel dettaglio:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che hanno più di dieci dipendenti, prodotti nell’ambito di (di cui all’art. 184 comma 3 lett. c) d) e g) ) :
    • lavorazioni industriali
    • lavorazioni artigianali
    • rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione imballaggi
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 189 comma 4 del D.Lgs 152/2006

Comunicazione rifiuti – soggetti esonerati

Sono esonerati dalla comunicazione MUD:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c. con un volume d’affari annuo non superiore a 8000 €, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (ossia le imprese iscritte in categoria 2-bis e relativamente alla sola parte di trasporto), nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 comma 3 diversi da quelli indicati alle lettere c) d) e g)

Inoltre restano esonerati, secondo il combinato disposto dall’art. 69 della legge 28/12/2015 n. 221 e del comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006:

  • imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c.;
  • soggetti esercenti le attività con codice ATECO 960201 – 960202 -960902 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 180103* relativamente ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;

Comunicazione veicoli fuori uso – soggetti obbligati

La comunicazione veicoli fuori uso è obbligatoria, relativamente ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, per i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti.

Di notevole importanza appare il chiarimento del legislatore in merito al caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche altri veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003. Infatti tali soggetti dovranno:

  • compilare la comunicazione rifiuti per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003
  • compilare la comunicazione veicoli fuori uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003

Infine, i soggetti che effettuano esclusivamente l’attività di trasporto di veicoli fuori uso dovranno presentare la comunicazione rifiuti.

Appare quindi fondamentale aver gestito correttamente i dati relativi alla gestione dei rifiuti nel corso del 2021 al fine di avere a disposizione i dati per le relative comunicazioni.

Comunicazione imballaggi – soggetti obbligati

Sezione consorzi

I soggetti obbligati sono:

  1. il consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 del D.Lgs. 152/2006
  2. I soggetti di cui all’articolo 221 comma 3 lettere a e c del d:Lgs. 152/2006 per tutti coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestioni ivi previsti

Questi soggetti comunicano alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché , per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

I soggetti di cui al punto 2 devono inviare contestualmente la comunicazione al Consorzio Nazionale Imballaggi.

Sezione gestori rifiuti di imballaggio

Come è facilmente intuibile, questa sezione è obbligatoria per i soggetti gestori di rifiuti da imballaggio autorizzati, con i propri impianti, a svolgere operazioni di gestione di rifiuti da imballaggio a recupero e/o smaltimento.

Anche in questo caso valgono le considerazioni relative al caso in cui il medesimo soggetto dichiarante svolga l’attività di gestione di rifiuti diversi da quelli di imballaggio, in tal caso deve:

  • Compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti diversi da quelli di imballaggio
  • Compilare la comunicazione imballaggi, sezione gestori rifiuti di imballaggi, per i rifiuti da imballaggio.

Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questa sezione deve essere compilata dai soggetti previsti dall’articolo 19, comma 6 del d.Lgs. 49/2014 e s.m.i. . Pertanto tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, devono provvedere alla compilazione della sezione.

I RAEE che sono coinvolti dal D.Lgs. 49/2014 sono:

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cmq
  3. Lampade
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cmq), con dettaglio sui pannelli fotovoltaici
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni ( con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cmq)
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cmq)

Nel caso in cui il dichiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, dovrà:

  • Compilare la comunicazione rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014
  • Compilare la comunicazione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014

Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione

I soggetti obbligati alla comunicazione rifiuti urbani sono quelli individuati dall’art. 189 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

E’ bene ricordare che la definizione di rifiuti urbani è cambiata con l’introduzione del D.Lgs. 116/2020.

I soggetti obbligati a questa comunicazione sono anche quelli di cui al comma 3 dell’articolo 189 del D.LGs. 152/2006 che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall’articolo 183, comma 1  lettera b-ter) punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’articolo 198, comma 2-bis, limitatamente a tali tipologie.

Questa rappresenta una delle modifiche più importanti del MUD a valle delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020. Infatti con la modifica della definizione dei rifiuti urbani, molti dei ritiri di rifiuti effettuati presso le utenze non domestiche non andranno più dichiarate nella classica comunicazione rifiuti ma richiederà, agli operatori del settore, la dichiarazione nella sezione comunicazione rifiuti urbani.

Resta in ogni caso aperto il dubbio relativo a quale sia la bontà del dato che verrà fornito dagli operatori. Infatti, se il legislatore avesse informato gli operatori del settore di tale modifiche MUD sin dal 1° gennaio 2021, ogni operatore si sarebbe premurato di tener distinti i ritiri effettuata presso le utenze non domestiche in relazione alla tipologie di rifiuto, urbano o speciale.

Non si può escludere infatti che per un medesimo codice CER ritirato presso utenze non domestiche, possano esserci casi in cui tale rifiuto sai da considerarsi urbano e casi in cui debba essere considerato speciale in virtù dell’attività che lo ha originato.

Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata tali soggetti faranno riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD.

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comunicano i seguenti dati:

  1. La quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio comune
  2. La quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
  3. I soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificato le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno
  4. I costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti
  5. I dati relativi alla raccolta differenziata
  6. Le quantità raccolta, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferiti ai sensi dell’articolo 1890 comma 4 del d:Lgs. 152/2006.

I soggetti che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall’articolo 183 comma 1 lettera b ter) punto 2 presso le utente non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’articolo 198, comma 2-bis limitatamente a tali tipologie comunicano annualmente:

  1. Le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche;
  2. I soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti ,specificando le operazioni volte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno
  3. L’elenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccolti i rifiuti

Comunicazione produttori di AEE

Sono tenuti alla presentazione della presente comunicazione i Produttori di AEE intesi come persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014:

  1. È stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissione la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  2. È stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotti da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto a)
  3. È stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambio di un’attività professionale, AEE di un paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
  4. È stabilità in un altro stato membro dell’unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Inoltre, nel caso in cui i produttori di AEE aderiscano  a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al preso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente.

 

Come per ogni dichiarazione MUD, ogni sezione è composta di schede e moduli che devono essere compilati dal soggetto dichiarante in funzione del ruolo che riveste nella filiera.

SEZIONE ANAGRAFICA Scheda SA1 Per tutte le sezioni ad eccezioni della comunicazione semplificata
Scheda Autorizzazioni Per i soli soggetti autorizzati ad eseguire attività di gestione dei rifiuti (impianti)
Scheda Riciclaggio (nuova) Per i soli soggetti che effettuano il riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti da imballaggio
COMUNICAZIONE RIFIUTI
Sezione Rifiuti Scheda Rifiuti Moduli: RT- RE -DR- TE – MG
  Scheda Materiali  
Sezione Intermediazione Scheda INT-Intermediazione Moduli UO o UD
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO Scheda AUT – Autodemolitore Moduli: RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC
Scheda ROT – Rottamatore
Scheda FRA – Frantumatore
COMUNICAZIONE IMBALLAGGI
Sezione Consorzi Scheda SRIU – SMAT – STIP – SBOP  
  Scheda CONS  Moduli: UO-CONS DR-CONS
Scheda Gestori rifiuti di imballaggio Scheda IMB Moduli RT-IMB, DR-IMB, TE-IMB, MG-IMB
COMUNICAZIONE RAEE Scheda CR RAEE – Centri di raccolta Moduli RT-RAEE, DR-RAEE, TE-RAEE, MG-RAEE
Scheda TRA-RAEE impianti di trattamento
COMUNICAZIONE PRODUTTORI AEE Scheda IMM-AEE  
  Scheda RTOT-SCF Modulo DR-AEE
  Scheda R-PROD
COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI e raccolti in convenzione Scheda RU Moduli CS, DR-U, RT-CONV, RT-NonPub
Scheda CG Modulo MDCR

 

 

Modalità di trasmissione

Come già avviene da alcuni anni, la trasmissione del MUD è sempre telematica tramite l’apposito portale. Unica eccezione è rappresentata dalla comunicazione rifiuti semplificata che può deve essere trasmessa tramite PEC. Si ricorda che in quest’ultimo caso la modulistica è quella generata dal sistema di compilazione.

Altresì la trasmissione via PEC della documentazione generata dal sistema è prevista per la comuncazione rifiuti urbani e  raccolti in convenzione.

Infatti questi ultimi sono tenuta alla presentazione della Comunicazione rifiuti urbani attraverso il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere.

 

Ambiente&Rifiuti è a vostra disposizione per darvi il supporto necessario alla corretta elaborazione e trasmissione del MUD

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Etichettatura ambientale imballaggi…prorogati i termini

Con l’approvazione della legge 30 Dicembre 2021 n. 228 (Decreto Milleproroghe) entrata in vigore il 31 dicembre 2021, l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è stato prorogato ed entrerà in vigore il 1° Luglio 2022. Vediamo i passaggi normativi salienti: Articolo 11 – Proroga in termini di materia di transizione ecologica
  1. All’articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 Dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 Febbraio 2021, n21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole “31 Dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 Giugno 2022”; b) al secondo periodo, le parole “1° Gennaio 2022” sono sostituite dalle seguente: “1° Luglio 2022”;
  2. All’articolo 219 del D.Lgs. 152/2006, copo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: “5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della Transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.
Per le imprese dunque si apre una ulteriore finestra durante la quale potersi adoperare per adeguare l’etichettatura dei propri sistemi di imballaggio e sarebbe opportuno non sprecarla. Fino al 30 giugno 2022 è stata disposta quindi la sospensione dell’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi sul commercio del territorio nazionale italiano. In relazione alle disposizioni relative alla giacenza degli imballaggi non etichettati conformemente alla nuova normativa, i termini sono quindi slittati al 30 Giugno 2022 e la disposizione verrà così letta: gli imballaggi privi dei requisiti richiesti dall’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 già immessi in commercio o etichettati al 1° Luglio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte. I nostri consulenti certificati CONAI per l’etichettatura ambientale degli imballaggi sono a vostra completa disposizione per accompagnarvi nel processo di adeguamento dei vostri sistemi di imballaggi. Per informazioni scrivere a: info@ambiente-rifiuti.com Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Iscrizione in categoria 6 – nuova modulistica

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la delibera n. 13 del 14 Dicembre 2021 con la quale ha definito la nuova modulistica da adottare per il rinnovo dell’iscrizione nella categoria 6 per le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea, che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

La delibera si compone di un solo articolo:

  1. Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, presentano la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo in categoria 6 utilizzando il modello di cui all’allegato A, parti 1, 2 e 3.
  2. La documentazione richiesta dovrà essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle rappresentante diplomatico-consolati italiane all’estero.

Clicca qui per leggere la delibera

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Proroga adeguamento iscrizioni ANGA per carrozzerie mobili

Con la delibera 12 del 30 Novembre 2021, l’Albo Nazionale Gestori Ambientale ha prorogato al 31 Gennaio 2022 l’obbligo, per le imprese iscritte all’Albo, di adeguamento delle proprie iscrizioni relative ai mezzi scarrabili e relative carrozzerie mobili.

Come ricorderete, la delibera 3 del 24 Giugno 2020, prevedeva per le imprese iscritte all’Albo e dotate di mezzi scarrabili equipaggiate con carrozzerie mobili, l’obbligo di adeguamento delle proprie iscrizioni entro il 31 Dicembre 2021.

La delibera fu sospesa per 30 giorni con la deliberazione 2 del 19 Maggio 2021 a causa dei problemi applicativi riscontrati.

L’albo ha quindi deciso che nel calcolo del periodo transitorio di cui all’art. 4 della delibera 3 del 24 Giugno 2020 possa essere detratto il periodo di sospensione dell’efficacia intercorso.

Scarica qui il testo della delibera 12 del 30 Novembre 2021

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Etichettatura Ambientale degli imballaggi, si viaggia verso la modifica normativa

L’avvicinarsi del 1° Gennaio 2022 rappresenta per le imprese obbligate ad adeguare l’etichettatura ambientale dei propri imballaggi uno sforzo enorme in termini di risorse umane ed economiche.

Negli ultimi giorni si sono rincorse notizie relative a possibili proroghe o rinvii della norma.

Appare quindi utile segnalare l’interrogazione parlamentare C 5-05743 con la quale il MiTE ha fornito un riscontro alla richiesta di spiegazioni e chiarimenti inerenti la possibilità di adottare iniziative normative volte ad introdurre un periodo di sospensione per l’entrata in vigore della norma nel suo complesso.

Il MiTE ha riscontrato che si sta attivando per proporre una modifica della norma nazionale contenente la disciplina dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, prevedendo una misura che chiarisca le modalità applicative di tale obbligo con l’obiettivo di assicurare certezza ed omogeneità, nonché il rispetto della normativa europea sulla libera circolazione delle merci nel mercato unico.

La modifica sarà inserita nel primo veicolo utile o correttivo del D.Lgs. 116/2020.

Ciò che ne discende quindi è che per il momento non sembra ravvisarsi una proroga dell’entrata in vigore della norma o forse assisteremo ad una entrata in vigore graduale dell’obbligo?

Se la tua impresa non ha ancora adempiuto all’obbligo, Ambiente&Rifiuti ed i suoi consulenti esperti in etichettatura ambientale degli imballaggi, accreditati dal CONAI, è a vostra disposizione per fornirvi tutto il supporto necessario.

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Protocollo d’intesa ADM e MITE per contrastare i traffici illeciti transfrontalieri di rifiuti

Firmato il 4 Ottobre 2021, dal direttore generale di ADM e dal capo del Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli investimenti verdi, il protocollo di intesa per la realizzazione degli obiettivi comuni per il miglioramento della gestione del controllo delle attività connesse alla movimentazione transfrontaliera di materiali e rifiuti.

In un mondo sempre più piccolo e con la necessità di movimentare tra Stati sia merci che rifiuti, l’ADM ed il MITE hanno siglato un accordo teso ad incrementare e migliorare i controlli transfrontalieri.

Attraverso l’istituzione di un apposito tavolo di coordinamento le due strutture coopereranno per garantire un più efficace controllo preventivo e successivo della movimentazione transfrontaliera di rifiuti con un focus su rifiuti tessili e plastici.

L’obiettivo che si intende perseguire è favorire la formazione e l’informazione del personale e promuovere iniziative legislative.

Aggiungeremmo che andrebbero favorite anche misure di informazione e formazione per le imprese considerando il loro ruolo in questa filiera.

L’intera filiera ha modo di funzionare se tutte le parti in causa, ivi inclusi i controllori, interagiscono in modo coordinato e sono in grado di scambiarsi informazioni in modo efficiente. Dalla banale richiesta di informazioni sul come eseguire un trasporto transfrontaliero in un dato paese estero a richieste di informazioni più dettagliate.

Uno dei problemi maggiori nella gestione dei rifiuti che devono muoversi oltre i confini italiani è proprio la raccolta di tutte le informazioni necessarie per eseguire il trasporto secondo i dettami normativi (oltre a quanto definito nel regolamento 1013/2006). Ciò è dovuto ad un diverso impianto normativo nazionale nei paesi esteri, regole diverse da quelle italiane, a volte più stringenti altre volte meno, oltre alla difficoltà di reperire informazioni in una lingua straniera. Basti pensare, ad esempio, alla verifica della durata della validità dell’autorizzazione dell’impianto ricevente i rifiuti o a particolari obblighi per i trasportatori di rifiuti.

Considerando l’impossibilità di allineare ad un unico standard normativo tutti i paesi Europei (e tralasciamo quindi quelli fuori dai confini dell’Europa) sarebbe molto utile, al fine di poter operare in serenità, poter fornire alle imprese che hanno la necessità di avviare a recupero i propri rifiuti fuori dai confini italiani, tutte le informazioni necessarie per eseguire le attività secondo la norma.

A tal proposito potrebbe essere molto utile incrementare ulteriormente le attività di formazione, come quelle già erogate da alcune camere di commercio, affinché si faccia formazione ed informazione agli attori principali della filiera, dalla produzione di rifiuti, al trasporto, all’intermediazione, al trattamento degli stessi.

Occorre avere una visione del settore non intendendo più il trasporto di rifiuti verso paesi esteri come una eccezione, ma guardando all’Europa come ad un’unica grande nazione che opera per riciclare e recuperare i rifiuti nel modo più efficiente.

Link al documento: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/notizie/Protocollo%20ADM%20MITE%20%20firma%20DG_signed.pdf

Obbligo per gestori impianti rifiuti: Valutazione rischio incendio entro il 6 Dicembre 2021

A valle della pubblicazione del DPCM del 27 Agosto 2021, G.U. 240 del 07/10/2021, i Gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto, devono predisporre ed inviare le informazioni relativa alla Valutazione del rischio incendio dell’impianto.

La comunicazione deve avvenire mediante compilazione del Modulo Allegato 2 al DPCM che dovrà essere firmato da tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine/Collegio e dal gestore dell’impianto.

La scadenza è fissata quindi al: 06 Dicembre 2021.

Questa scadenza non è un nuovo adempimento in realtà in quanto già con l’art. 26-bis della legge 1° Dicembre 2018 n. 132 fu prevista la redazione e presentazione del Piano di Emergenza Interno la cui scadenza era fissata al 04/03/2019 con validità tre anni. L’obbligo è tutt’ora vigente.

La finalità della presentazione di questa documentazione era ed è quella di permettere alle Prefetture di predisporre il Piano di Emergenza Esterno.

Grazie alle linee guida emanate con il DPCM del 27/08/2021, che contengono l’obbligo di comunicazione di cui sopra a carico dei gestori degli impianti di gestione dei rifiuti e la proroga dell’adempimento in carico alle Prefetture, i Piani di Emergenza Esterni dovranno essere redatti entro 1 anno dalla ricezione delle comunicazioni.

Appare utile sottolineare che se il Piano di Emergenza Interno era un obbligo posto in capo ai soli gestori di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, diversi dai Centri di Raccolta Comunali aperti ai sensi del DM 8 Aprile 2008 e s.m.i., la comunicazione di cui al presente articolo è invece estesa anche a questi ultimi soggetti.

Link alla norma: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/07/21A05813/sg

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