Revisione Reg. 1013/2006 in arrivo – Notifica PIC e maggiori controlli e sanzioni

Siamo ormai quasi al termine del processo di revisione del Regolamento 1013/2006 per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sia all’interno dei confini europei che al di fuori degli stessi e potrebbero essere molte le novità in arrivo.

Il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno raggiunto oggi quello che potrebbe essere definito un accordo provvisorio per l’aggiornamento del Regolamento sulla spedizione dei rifiuti e che potrebbe portare molte imprese a rivedere le proprie attività sul tema, in termini di procedure e costi di gestione.

L’obiettivo condiviso da tutte le parti per la revisione del Regolamento mira a contrastare efficacemente il traffico illecito di rifiuti, ridurre le spedizioni di rifiuti, definiti “problematici” al di fuori dei confini dell’Unione Europea, aggiornare le procedure attualmente in uso per poter raggiungere gli obiettivi che ci si è posti in merito all’economica circolare e garantirne quindi l’applicazione.

Tutti obiettivi nobili e che riflettono lo spirito della necessità di adeguamento del Regolamento e dei propri allegati in funzione anche dell’evoluzione tecnico-scientifica.

Anche se l’accordo è provvisorio, possiamo immaginare che la versione definitiva non si discosterà molto da quanto è stato ormai raggiunto.

Innanzitutto, con le revisione del regolamento, si andranno ad ampliare gli obiettivi dello stesso al fine di includere:

  • Neutralità climatica
  • Raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare
  • Inquinamento zero

Il perimetro d’azione riguarda:

  • Spedizioni di rifiuti all’interno dell’UE (con o senza transito attraverso paesi terzi)
  • Spedizioni di importazione ed esportazione di rifiuti da e verso paesi terzi
  • Spedizioni di rifiuti con transito attraverso UE da o verso paesi terzi.
Divieto di avvio a smaltimento e spedizione a recupero sotto notifica

Per tutte le spedizioni all’interno dell’unione europea, queste saranno vietate se destinate a smaltimento, ad eccezione di casi specifici e giustificati che dovranno essere consentiti ed autorizzati ed a condizioni rigorose.

Le spedizioni di rifiuti avviate a recupero saranno invece consentite previa procedura di notifica e consenso scritto preventivo (PIC).

Sono previste delle deroghe per le spedizioni di rifiuti che saranno, in modo chiaro ed inequivocabile, destinate ad analisi ed esperimenti di laboratorio e che non supereranno i 250 Kg. Per queste spedizioni sarà attiva la procedura di cui all’art. 18 del Regolamento (versione attuale) – Obblighi generali di informazione.

Procedura PIC – Notifica e consenso preventivo

Attraverso un sistema elettronico centrale e gestione della Commissione, chi intende effettuare una spedizione sotto procedura PIC, all’interno dell’UE e/o verso paesi terzi, dovrà notificare la spedizione e ricevere conferma scritta dai paesi di spedizione, destinazione e transito, prima che la stessa abbia inizio. L’intera procedura sarà digitale.

L’accordo definisce già tempistiche e scadenze per:

  • Procedura di notifica
  • Richiesta di informazioni aggiuntive da parte delle autorità competenti
  • Decisioni delle autorità competenti sulla validità della notifica

L’accordo mira a garantire che non si verifichino dilazioni temporali nella gestione dei processi ed al tempo stesso dovrà garantire alle autorità competenti tempo sufficiente per poter:

  • Ricevere e valutare la documentazione
  • Analizzare la documentazione nel dettaglio
  • Rispondere alle richieste

Sono inoltre scanditi i tempi di:

  • Risposta dei notificatori
  • Trasmissione delle informazioni da parte dell’impianto di raccolta al notificatore ed alle autorità competenti, alla ricezione dei rifiuti

In termini di trasparenza, i legislatori hanno richiesto, ed a ragione, che la Commissione faciliti l’accesso pubblico alle informazioni relative alle spedizioni di rifiuti pubblicando ed aggiornando regolarmente i dati sulle spedizioni tramite il proprio sito web. Questo dovrebbe facilitare la consultazione dei dati accendendo direttamente ad un unico portale.

Export di rifiuti

Viene mantenuto in vigore il divieto per gli Stati Membri di esportare rifiuti che siano destinati allo smaltimento verso paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di recupero verso paesi non OCSE.

Al fine di garantire i più elevati standard ambientali in termini di operazioni di recupero effettivo ed intermedio, viene richiesto che gli impianti di gestione dei rifiuti siano sottoposti a controllo periodico da parte di organismi indipendenti. L’obiettivo, come anticipato, è poter dimostrare e garantire che sotto il profilo ambientale l’impianto di destino sia in grado di gestire i rifiuti in modo rispettoso delle norme vigenti e dell’ambiente. In caso contrario l’esportazione non sarà possibile.

Registro impianti sottoposti ad audit

Sempre in tema di accesso alle informazioni, viene richiesto alla Commissione di istituire un registro che contenga informazioni aggiornate sugli impianti che sono stati sottoposti ad audit. Ciò avrà la funzione di supportare gli esportatori di rifiuti nel prepararsi alle spedizioni.

Tema dei rifiuti di plastica

Dopo le recenti restrizioni sulle movimentazioni di rifiuti di plastica, si aggiungono ora norme più severe e procedure più stringenti per i rifiuti di plastica.

L’accordo provvisorio introduce norme molto più severe, rispetto alle attuali, per l’esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi (codificati B3011) verso paesi non OCSE per i quali vigerà il divieto.

E’ previsto che per i paesi non OCSE sia possibile presentare, non prima dei cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, una richiesta, diretta alla Commissione, con la quale si indichi la disponibilità a importare rifiuti di plastica dall’unione europea a condizione che siano soddisfatti standard di gestione dei rifiuti molto rigorosi. Se, a valle della richiesta, la Commissione dovesse valutare positivamente la stessa, sarà adottato un atto delegato a revocare il divieto per tali paesi.

Se per i paesi non OCSE vige il divieto, per i paesi dell’OCSE l’esportazione sarà possibile sotto notifica PIC.

Ad ogni modo, il testo provvisorio chiede alla Commissione di monitorare costantemente i flussi di esportazione verso i paesi OCSE al fine garantire che le esportazioni non abbiano un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana e soprattutto che i rifiuti esportati dall’UE siano gestiti adeguatamente dai paesi destinatari.

Sanzioni

Al fine di contrastare efficacemente il traffico illecito di rifiuti, tutti gli Stati Membri sono tenuti a prevedere, così come previsto attualmente dal Regolamento, sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” per le violazioni delle disposizioni normative. Queste possono essere previste sotto forma di sanzioni pecuniarie, revoca o sospensioni temporanea delle autorizzazioni relative alle spedizioni di rifiuti ma, ricordiamo, possono avere anche ricadute penali e/o sospensione e/o cancellazione delle autorizzazioni ambientali di cui i soggetti sono in possesso.

Applicazione del principio di cooperazione

Il testo provvisorio chiama tutti gli Stati Membri ad applicare efficacemente il principio di cooperazione tra stati per garantire che il regolamento sia efficacemente ed effettivamente applicato attraverso l’attivazione dei meccanismi di cooperazione, quali ad esempio, lo scambio di informazioni e buone pratiche. La Commissione provvederà poi ad attivare un gruppo di controllo sulle spedizioni di rifiuti al fine di facilitare e migliorare la cooperazione ed il coordinamento tra gli stati dell’unione, sempre con l’obiettivo ultimo di contrastare i traffici illeciti.

Cosa accade ora?

Il testo dell’accordo provvisorio passa ora all’esame dei rappresentanti degli stati membri e alla commissione ambiente del Parlamento per la successiva approvazione. A valle dell’approvazione il testo seguirà il normale iter procedurale fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore. Ricordiamo che trattandosi di un regolamento non sarà necessario il recepimento da parte degli stati membri.

Con la revisione del regolamento 1013/2006 si compie un passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare? Si attuerà efficacemente un contrasto al traffico illecito di rifiuti? Siamo certi che l’attivazione tout court della procedura di notifica PIC anche per tutti i rifiuti avviati a recupero tra Stati membri sia la soluzione ideale?

Anche se l’obiettivo principale e preponderante del regolamento CE n. 1013/2006 è la protezione dell’ambiente, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali, non possiamo dimenticare che ai fini dell’avvio di una vera economia circolare all’intero di una comunità, come quella che è l’Unione Europea, l’imposizione di vincoli eccessivi potrebbe determinare un brusco arresto economico dovuto proprio alle difficoltà pratiche nella gestione dei rifiuti di plastica i cui volumi aumentano di anno in anno.

Per poter dare dei giudizi attenderemo l’implementazione del sistema centrale di gestione delle notifiche PIC, quando potremo osservare più da vicino le procedure da porre in essere, tempi e costi di gestione a carico delle imprese. Probabilmente potremmo dover ripensare ad un sistema di autosufficienza dal punto di vista impiantistico nazionale.

Continueremo a monitorare il tema per essere pronti a fornire tutto il supporto consulenziale necessario a tutti i nostri clienti.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei vostri rifiuti

Decreto Direttoriale RENTRI 143 – Modalità operative

Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale 143 del 06/11/2023 e con l’attivazione, dall’8 Novembre 2023,  del portale www.rentri.gov.it si entra nel vivo del tema RENTRI e delle procedure operative.

Il decreto fornisce a tutti gli utenti le modalità operative per:

  • Trasmissione dei dati al Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
  • Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI
  • Requisiti informativi per garantire l’interoperabilità
  • Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori

Il documento si articola in 18 sezioni ognuna delle quali affronta un tema ben specifico rendendo la lettura dello stesso più semplice.

  • Ogni modalità operativa è articolata in:
  • Obiettivo
  • Destinatari
  • Modalità di fruizione
  • Modalità di accesso
  • Funzionalità rese disponibili dal servizio
  1. Iscrizione al RENTRI

L’istruzione operativa permette ai soggetti obbligati e volontari di procedere all’iscrizione al RENTRI (art. 12 comma 1 del DM 4 Aprile 2023 n. 59).

L’iscrizione avviene unicamente mediante l’applicativo web raggiungibile all’indirizzo: www.rentri.gov.it

Così come avviene oggi per ViViFIR, il primo accesso deve essere effettuato mediante sistemi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE), da parte di uno o più utenti che rappresentano l’operatore.

Il sistema, dopo l’inserimento delle credenziali, provvede ad effettuare una verifica dell’effettiva rappresentanza del soggetto.

Una volta effettuato l’accesso si può passare alla creazione del profilo operatore, indicando il proprio ruolo nella filiera ed eventuali dati autorizzativi.

Da questa fase in poi, il soggetto dotato di rappresentanza può indicare un soggetto, interno o esterno, che può procedere alla configurazione del profilo operatore (ad esempio l’indicazione di una o più unità locali).

Attraverso questa sezione è inoltre possibile effettuare i pagamenti annuali dei diritti di iscrizione, mediante unicamente sistemi di pagamento telematici, e consultare lo storico dei pagamenti effettuati.

L’applicativo trasmetterà, a mezzo PEC, a valle di ogni modifica, pagamento o insoluto, una comunicazione all’operatore.

  1. Inserimento dati autorizzazioni

I soggetti che hanno indicato in fase di configurazione di rappresentare un soggetto attivo della filiera rifiuti dotato di autorizzazioni, dovrà procedere all’inserimento degli ulteriori dati autorizzativi oltre quelli che il RENTRI preleverà dalla interconnessione con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Catasto rifiuti e RECER.

I dati relativi agli operatori che svolgono attività di trasporto ed intermediazione di rifiuti saranno acquisiti dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, mentre i dati relativi alle autorizzazioni e comunicazioni per lo smaltimento e recupero dei rifiuti  quali: numero, tipologia, ente competente, data di rilascio e scadenza, attività autorizzate, saranno acquisite, mediante interoperabilità dai MUD trasmessi al Catasto rifiuti e da Recer e sarà indicata la fonte.

L’operatore dovrà provvedere a selezionare l’autorizzazione o le autorizzazioni associate alla unità locale e se le suddette autorizzazioni sono state rilasciate in tempi diversi, dovrà essere indicata quella più recente. Per gli operatori in “procedura semplificata” va selezionata la data della comunicazione più recente.

Nel caso di aggiornamenti successivi delle autorizzazioni, gli operatori hanno l’obbligo di provvedere a comunicarlo al RENTRI.

  1. Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe

Il servizio consente ai soggetti delegati, individuati dal decreto RENTRI, di iscriversi alla sezione speciale del RENTRI e gestirne le deleghe conferite dai produttori iniziali di rifiuti.

I soggetti delegati ricordiamo possono essere le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse oltre al gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di cui all’art. 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006.

 

  1. Stampa di un forma esemplare di registro cronologico di carico e scarico

Questa funzione permette all’operatore di produrre la stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico conforme al nuovo modello di registro di cui al DM 4 Aprile 2003 n. 59 al fine di procedere alla sua successiva vidimazione presso la Camera di Commercio territorialmente competente e della sua tenuta in modalità cartacea. Sulla base di quanto riportato si può supporre che la vidimazione sarà ancora secondo le modalità in uso attualmente.

Il servizio è fruibile dal 15 Dicembre 2024 e sarà attivo sino alla data i cui l’operatore sarà obbligato alla tenuta digitale del registro di c/s.

  1. Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali

Tramite questo servizio sarà possibile per l’operatore, obbligato all’iscrizione al RENTRI o facoltativamente iscritto, di procedere alla produzione di un formulario secondo il modello conforme riportato nel DM 4 Aprile 2023 n. 59 mediante ausilio del proprio sistema gestionale. La vidimazione in questo caso è digitale.  E’ bene ricordare che la vidimazione del formulario cartaceo vidimato digitalmente avverrà tramite RENTRI e non tramite ViVIFIR.

  1. Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo

Questa funzione è dedicata agli operatori che non sono iscritti al RENTRI. La funzione è fruibile fino all’obbligo di entrata in vigore della tenuta digitale del FIR ed è rivolto, in particolare, a chi non è dotato di sistemi digitali.

Il servizio sarà attivo dal 13 Febbraio 2025 tramite piattaforma RENTRI.

  1. Trasmissione della copia del FIR cartaceo e chiusura del ciclo di vita del formulario.

Il servizio consente ai trasportatori di trasmettere, come previsto dalla norma, la copia del formulario cartaceo compilato e chiuso dal destinatario al Produttore oltre a permettere agli operatori coinvolti nella movimentazione del rifiuto di scaricare il documento nella versione finale.

Il servizio è destinato a:

  • Trasportatori
  • Soggetti coinvolti a vario titolo nelle varie fasi del trasporto
  • Intermediari di rifiuti senza detenzione

Sarà il trasportatore ad avere l’onere di provvedere a caricare la copia del formulario cartaceo, opportunamente scansionato, su portale RENTRI, anche attraverso l’ausilio dei propri sistemi gestionali.

  1. Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico

Il servizio è rivolto a tutti gli operatori iscritti al RENTRI e dotati di un sistema gestionale per la tenuta del registro di carico e scarico e sarà un passaggio obbligatorio per l’apertura dei registri cronologici di carico e scarico nel RENTRI.

L’operatore, dopo aver effettuato l’iscrizione al RENTRI identificherà all’interno della piattaforma i propri registri cronologici di carico e scarico, all’interno dei quali dovrà far confluire periodicamente tutte le annotazioni registrate localmente, attraverso l’ausilio dei propri sistemi software gestionali.

La definizione di una registro cronologico di carico e scarico viene identificata come apertura della registro stesso e segue le modalità di cui al punto 8.3 delle procedure, ovvero, potrà essere effettuata direttamente mediante accesso alla piattaforma Telematica RENTRI o mediante l’ausilio del proprio sistema software gestionale.

In ogni caso, la piattaforma telematica RENTRI effettuerà la vidimazione digitale tramite i servizi digitali messi a disposizione delle camere di commercio e restituirà all’operatore l’identificativo unico nazionale del registro cronologico di carico e scarico.

L’identificativo univoco rilasciato dal RENTRI per il registro di carico e scarico dovrà essere riportato tramite i sistemi gestionali nell’intestazione di ogni pagina del registro all’atto della stampa dello stesso.

  1. Emissione e gestione in formato digitale del formulario

In questo paragrafo vengono descritte le funzionalità per l’emissione e gestione di un formulario in formato digitale già vidimato digitalmente. Anche in questo caso i servizi vengono erogati dalla piattaforma telematica RENTRI e consentono all’operatore di gestire il formulario durante la fase di trasporto, in quanto prodotto in modalità digitale, compresa anche l’apposizione della firma.

Secondo quanto riportato all’interno del documento, i servizi sono messi a disposizione degli operatori al fine di agevolare la gestione digitale del FIR. In ogni caso, gli operatori possono dotarsi di soluzioni alternative, anche sviluppate internamente all’azienda o acquisite sul mercato. L’unico vincolo da rispettarsi e che la vidimazione del formulario e la trasmissione del formulario stesso, una volta accettato a destino, avvenga attraverso la piattaforma telematica RENTRI.

Quanto riportato all’interno di questa funzione è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI che si avvalgono di sistemi gestionali interfacciati con la piattaforma telematica al fine di gestire un formulario interamente digitale. Per gestione si deve intendere l’emissione del formulario e la successiva integrazione con i campi di competenza da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione.

I servizi esposti consentono di eseguire le azioni necessarie alla trasmissione di dati e le azioni complementari di consultazione di dati già trasmessi. Da un punto di vista informatico, il sistema RENTRI fornisce le seguenti funzionalità a supporto della gestione del formulario.

  1. Produzione di un formulario digitale del tipo XFIR
  2. Modifica dei dati di un nuovo formulario in fase di emissione prima che lo stesso venga sottoscritto
  3. Restituzione di dati contenuti nel formulario in formato XML o JSON
  4. Integrazione del formulario con i dati relativi al trasporto, ad esempio: targa del mezzo, nome del conducente, data e ora di inizio trasporto
  5. Aggiunta al file del FIR di un allegato
  6. Aggiunta delle annotazioni
  7. Integrazione del formulario con i dati di accettazione a destino
  8. Cancellazione degli ultimi dati aggiunti prima della successiva sottoscrizione
  9. Fornitura all’operatore coinvolto nella movimentazione del FIR digitale in formato XFIR
  10. Fornitura all’operatore coinvolto nella movimentazione della rappresentazione in formato PDF del formulario aggiornato con le informazioni integrate
  11. Restituzione dello stato del formulario e delle operazioni consentite
  12. Restituzione dell’impronta in formato SHA256 da firmare affinché l’operatore possa sottoscrivere digitalmente il formulario in formato XFIR
  13. Servizio per la sottoscrizione digitale mediante certificato digitale rilasciato all’operatore da parte dell’autorità di certificazione
  14. Acquisizione di dati per completare la sottoscrizione digitale da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione
  15. Validazione del formulario in formato XFIR, inviato all’operatore.
  16. Restituzione dell’elenco di formulari che l’utente ha già prodotto.
  17. Annullamento dell’identificativo univoco assegnato al formulario in sede di vidimazione da parte del soggetto che lo ha prodotto prima dell’avvio del trasporto.
  18. Trasmissioni al RENTRI da parte del destinatario, nel rispetto delle tempistiche normative, sulle annotazioni del registro di carico e scarico del formulario controfirmato e datato da tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione tramite il rientri.
  19. Avviso mediante interoperabilità al produttore o al detentore dell’avvenuta comunicazione da parte del destinatario al fine di attestare l’esclusione della responsabilità secondo quanto previsto dall’articolo 188, comma quattro, del decreto legislativo 152.
  20. Consultazione mediante interoperabilità della copia del formulario controfirmato e datato dal destinatario.
  21. Validazione formale dei dati che compongono il formulario attraverso i servizi messi a disposizione da RENTRI.
  22. Validazione dell’esistenza all’interno della sezione anagrafica del RENTRI e degli operatori coinvolti nella movimentazione.
  23. Consultazione in tempo reale delle informazioni relative alle autorizzazioni che i soggetti della filiera, quali trasportatori e impianti di destinazione, hanno comunicato di possedere al momento dell’iscrizione al RENTRI

 

  1. Modalità operativa vidimazione del formulario digitale tramite l’interoperabilità con i sistemi gestionali

 

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti che si avvalgono di propri sistemi gestionali e interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI al fine di gestire un formulario digitale.

Ciò consente all’operatore che produce il formulario in formato digitale, di accedere tramite piattaforma telematica RENTRI al servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio.

Questa funzione permette di emettere il formulario vidimato digitalmente ed identificato da un codice univoco rilasciato dal sistema telematico.

  1. Modalità operativa, trasmissione dei dati del registro di carico e scarico mediante interoperabilità

Il servizio consente all’operatore di trasmettere al RENTRI, mediante interoperabilità, i dati relativi alle annotazioni di carico e scarico.

Il servizio è rivolto a quei soggetti iscritti al RENTRI e che dispongono di un proprio sistema gestionale per la tenuta dei registri di carico e scarico.

È bene ricordare che per poter fruire di questa funzionalità è necessario che l’iscrizione alla piattaforma telematica sia stata perfezionata.

Le funzioni disponibili sono:

  • Definizione di registri cronologici di carico e scarico su cui l’utente opera
  • Visualizzazione dell’elenco degli operatori iscritti per cui un utente identificato attraverso un certificato digitale è abilitato ad operare
  • Visualizzazione dell’elenco delle unità locali le quali sono identificate attraverso l’indirizzo
  • Visualizzazione dell’elenco dei registri cronologici di carico e scarico a cui l’utente ha accesso
  • Trasmissione alla piattaforma dei dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico ottenuti in modalità digitale
  • Trasmissione al RENTRI delle informazioni sulla quantità verificata a destino in modo differito rispetto alle movimentazioni già trasmesse in precedenza
  • Annullamento di una o più trasmissioni al RENTRI. È bene osservare che l’annullamento è solo di tipo logico, in quanto la registrazione fisica rimane nel sistema ed è tracciata
  • Rilascio del riferimento all’ultimo elemento comunicato valido generato dal sistema per il registro cronologico di carico e scarico specificato al fine di poter concatenare le successive registrazioni
  • Attribuzione da parte del RENTRI di un numero univoco ad ogni tipo di movimento, trasmesso in modo che l’operatore recuperi tali numeri al fine di allineare il proprio sistema gestionale con il RENTRI.

 

Il sistema è in grado, contestualmente alla fase di trasmissione, di effettuare una verifica formale di dati che stanno per essere trasmessi. Se vengono rilevati degli errori, questi vengono restituiti all’operatore affinché possa apportare le dovute correzioni. Per favorire l’integrazione del servizio applicativo in modo più flessibile, evitando così il rischio di blocchi eventualmente dovuti alla indisponibilità dei sistemi in azioni sincrone tra  fruitore ed erogatore, il servizio per la trasmissione dei dati ammette la modalità di comunicazione asincrona, conforme alle linee guida modello interoperabilità definite da Agid.

Attraverso questa funzione è possibile anche accedere ai dati trasmessi e:

  • Consultare le informazioni già trasmesse
  • Acquisizione dell’elenco dei movimenti già comunicati relativi a un registro di carico e scarico
  • Acquisizione del dettaglio di ogni singolo movimento in un determinato momento, oppure la storia di tutte le sue modifiche e variazioni.
  • Acquisizione del conteggio dei movimenti inseriti in un determinato registro cronologico di carico e scarico.
  • Consultazione attraverso la piattaforma telematica dei dati trasmessi e degli esiti che attestano la regolarità dell’adempimento

 

  1. Modalità operativa, trasmissione dei dati del formulario mediante interoperabilità

Il servizio è rivolto ai soggetti iscritti al RENTRI e che dispongono di un sistema gestionale informatico in grado di assicurare l’interoperabilità per l’assolvimento degli adempimenti inerenti la trasmissione di dati.

I dati che vengono trasmessi mediante questa istruzione afferiscono esclusivamente ai formulari emessi in formato digitale.

Per poter usufruire della funzione, gli operatori devono aver perfezionato l’iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati può avvenire solo sulle posizioni dove sono state correttamente configurate le unità locali.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale, si fa riferimento all’unità locale presso la quale è tenuto il registro cronologico di carico e scarico.

I servizi che vengono offerti permettono di eseguire le azioni necessarie alla trasmissione dei dati e le azioni complementari di consultazione di dati trasmessi.

I dati del formulario digitale riferito ai soli rifiuti pericolosi sono trasmessi alla piattaforma telematica in formato rispondente alle specifiche tecniche che definiscono il formato XFIR e che sono pubblicate sul portale RENTRI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata da parte del produttore, del trasportatore e destinatario, i quali se ne assumono la responsabilità, ognuno per la propria parte, nel rispetto delle tempistiche normative previste per le annotazioni del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.

 

  1. Servizi di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi all’utilizzo del formulario in modalità digitale in mobilità

 

Il servizio fornisce uno strumento, ovvero una applicazione informatica che consente agli operatori iscritti alla piattaforma telematica di svolgere in condizioni di mobilità le operazioni per la produzione del formulario digitale, integrare i dati nelle diverse fasi della movimentazione del rifiuto ed infine trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel formulario nel caso di rifiuti pericolosi.

Il servizio è chiaramente rivolto agli operatori iscritti alla piattaforma telematica.

L’operatore che intenda fruire del servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI dovrà, in fase di iscrizione o in una fase successiva, attraverso l’area riservata, abilitare l’apposita funzione e procedere con l’installazione dell’applicativo.

L’applicazione funzionerà su dispositivi sia mobili che fissi.

 

  1. Servizi di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla emissione del formulario in modalità digitale

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI e che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e che quindi intendono avvalersi del servizio di supporto messo a disposizione dalla piattaforma telematica per l’assolvimento degli adempimenti previsti dal DM 4 Aprile 2023 n. 59 in alternativa a soluzioni sviluppate internamente o acquisite dal mercato.

Il servizio viene erogato mediante l’applicazione web della piattaforma telematica.

 

  1. Servizio di supporto per l’assorbimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico

Questa funzione è rivolta agli operatori iscritti al RENTRI e che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica.

Il servizio mette a disposizione le funzionalità di base che consentono all’operatore, iscritto al ENTRI di svolgere le operazioni per la trasmissione alla piattaforma telematica dei dati inerenti registro cronologico di carico e scarico e che consente di assolvere agli obblighi di vidimazione compilazione del registro cronologico in formato digitale.

  1. Servizi di supporto per l’utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione

Il servizio fornisce agli operatori iscritti al RENTRI un insieme di strumenti per l’utilizzo di certificati digitali per l’applicazione della firma digitale in modalità remota.

Attraverso tali certificati è consentita esclusivamente l’implementazione della interoperabilità verso il RENTRI. È inoltre consentito l’utilizzo di questi certificati per sottoscrivere i formulari in formato digitale. Pertanto, tali servizi sono finalizzati ad agevolare la transizione alla gestione digitale e consentono la comunicazione applicativa tra sistemi e la sottoscrizione di documenti elettronici.

I soggetti destinatari di questa funzione sono gli operatori iscritti al RENTRI ed i propri soggetti delegati e in particolare le strutture tecniche informatiche di cui loro si avvalgono per lo sviluppo di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica nel caso in cui non dispongano di soluzioni autonome di firma remota reperibili sul mercato.

  1. Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche sono vincolanti per gli operatori iscritti al RENTRI e rappresentano il punto di riferimento per chiunque, anche non iscritto, alla piattaforma telematica che intenda digitalizzare l’emissione dei formulari.

  1. Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori

Questo paragrafo fornisce i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell’operatore, la piattaforma telematica.

Link al Decreto Direttoriale 143 del 6/11/2023

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Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Esenzione nomina consulente ADR – Decreto 7 Agosto 2023

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/09/2023 – Serie Generale 220, vengono regolamentati i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR ed i relativi obblighi per i datori di lavoro.

Il decreto si compone  di 9 articoli e disciplina i casi in cui le imprese possono avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente ADR fornendo così una serie di chiarimenti tanto attesi da Dicembre 2022.

Con l’entrata in vigore di questo decreto, viene abrogato il Decreto Ministeriale 90/T del 4 Luglio 2000.

Appare opportuno ricordare che per avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente ADR è necessario rispettare gli obblighi normativi che ne derivano. Infatti non si può considerare l’esenzione come la possibilità di gestire il trasporto di rifiuti e merci pericolose, soggette all’ADR, senza l’applicazione di quelle che sono ad esempio: obbligo di formazione, utilizzo di idonei imballaggi, rispetto delle disposizioni speciali ecc….

Pertanto si ritiene opportuno procedere sempre ad una valutazione interna all’azienda di quali sono le merci e rifiuti pericolosi, soggetti all’ADR, ruolo ricoperto dall’impresa tra i soggetti individuati dall’ADR, quantitativi spediti/trasportati, ecc…

Riportiamo qui di seguito una sintesi dei casi di esenzione e dei principali obblighi da tenere in considerazione ed applicare per essere compliance.

Qui il link al decreto 7 Agosto 2023

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Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

 

Decreto Direttoriale Rentri 97 del 22/09/2023

E’ stato pubblicato il primo, dei tanto attesi, Decreti Direttoriali RENTRI.

Con questo decreto, composto di un solo articolo, vengono confermate, e meglio esplicitate, le scadenze da tenere a mente in merito a:

  • Finestra temporale entro la quale ogni scaglione di soggetti obbligati deve procedere alla iscrizione al RENTRI
  • Data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico rifiuti e formulario digitale di identificazione dei rifiuti
  • Data a decorrere dalla quale è obbligatorio adottare i nuovi modelli di registro di carico e scarico
  • Data a decorrere dalla quale è obbligatorio usare il formulario in formato digitale

Con questo decreto direttoriale ci si avvicina sempre di più ai nastri di partenza del RENTRI. Sarà interessante monitorare l’evoluzione delle istruzioni di compilazione dei nuovi modelli di registro di c/s e FIR auspicando che la tanto invocata digitalizzazione non si trasformi in un copia e incolla di quanto già oggi si fa manualmente visto che digitalizzare vuol dire anche semplificare per andare incontro alle esigenze degli operatori di settore (tutti, dal Produttore all’impianto di destino).

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Decreto 119/23 – Preparazione al riutilizzo

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 01/09/2023 del Decreto 10 Luglio 2023 n. 119, l’economia circolare si arricchisce di un ulteriore tassello (con un ritardo di non poco conto).

Infatti il decreto introduce il Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata ai sensi dell’art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006.

Il decreto, composto da 10 articoli e 2 allegati va ad allargare i titoli autorizzativi per la gestione dei rifiuti sebbene si collochi nella prima fascia ovvero quello delle comunicazioni.

Data l’esigenza, per alimentare l’economia circolare, di nuove strutture, anche più snelle, in grado di riparare i nostri beni per prolungarne la vita utile, riducendo così la produzione dei rifiuti, il varo di questo decreto apre a molte opportunità.

Tra le nuove definizioni che vengono introdotte e che occorre leggere con attenzione per una corretta lettura del decreto:

  • «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • «operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti presso il centro di cui alla lettera f) ; c)
  • «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; il gestore del centro di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65; il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti; il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche;
  • «Amministrazione»: la Provincia o la Città metropolitana territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l’applicazione della procedura semplificata di cui all’articolo 4;
  • «comunicazione di inizio attività»: la comunicazione di cui all’articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • «centro di preparazione per il riutilizzo (centro)»: l’impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
  • «schedario»: il registro tenuto presso ogni centro, in cui sono annotati i dati di cui all’articolo 6, comma 3;
  • «codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell’ambito delle successive operazioni;
  • «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all’allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo articolo 7;
  • «persone svantaggiate»: si considerano persone svantaggiate i soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, presentano condizioni di fragilità e debolezza ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per poter avviare una attività di preparazione al riutilizzo, il decreto prevede che si operi in conformità all’art. 216 commi e 2. L’esercizio delle operazioni è avviato decorsi 90 gg dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministratore territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal regolamento.

La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, deve essere compilata secondo l’allegato 2 del decreto.

Per quanto riguarda la preparazione al riutilizzo dei RAEE, rifiuti che ben si prestano a questo tipo di attività, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, entro 60 gg dalla presentazione della comunicazione. La visita viene svolta ai fini di verifica di conformità della struttura alle prescrizioni di cui agli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/2014.

Quali sono i rifiuti esclusi dalla preparazione al riutilizzo?

Art. 3 comma 4

  • i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  • i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
  • pile, batterie e accumulatori;
  • pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
  • i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  • i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
  • i veicoli fuori uso.

Sono inoltre esclusi anche i rifiuti allo stato liquido ed aeriforme, rifiuti radioattivi e articoli pirotecnici. In ogni caso occorre far riferimento alla tabella 1 dell’allegato 1 che riporta tutti i codici EER ammessi.

Nota importante riguarda il tanto discusso doppio R13 che anche in questo caso viene esplicitato:

Il passaggio tra centro di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazioni di recupero R13 è consentivo esclusivamente per una sola volta ai soli fini di cernita.

Link al Decreto 119/2023

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti

Guida alla gestione del deposito temporaneo

Nell’ambito delle attività di corretta gestione dei rifiuti che un ente o un impresa devono porre in essere per garantire la piena compliance normativa della propria gestione, il deposito temporaneo rappresenta uno dei tasselli fondamentali. Il deposito temporaneo rappresenta una sorta di luogo transitorio nel quale i rifiuti devono sostare in attesa che, dopo la loro produzione, vengano presi in carico dal trasportatore per essere conferiti presso impianti di recupero/smaltimento.

Nella realtà la definizione normativo è leggermente più complessa ma il concetto espresso dovrebbe aver reso ben chiaro il concetto anche ai non addetti ai lavori.

Come saprete, normalmente, lo stoccaggio di rifiuti è una attività soggetta ad autorizzazione ambientale, nelle varie forme ammesse dalla norma, ma per  i Produttori iniziali di rifiuti, il legislatore ha previsto, sin dal D.Lgs. 22/97, la possibilità di avvalersi di una deroga denominata appunto “Deposito temporaneo”.

Troppo spesso gestito con leggerezza, il deposito temporaneo se non è rispondente ai dettami normativi espone il proprio gestore (Produttore iniziale di rifiuti) a dei rischi dal punto di vista sanzionatorio ed anche penale.

Infatti il deposito temporaneo, in virtù della propria forma derogatoria, può essere gestito in assenza di autorizzazione a condizione che ogni aspetto normativo imposto dal legislatore venga rispettato contemporaneamente. E’ quanto succede con il sottoprodotto, per esempio.

Il mancato rispetto di anche uno solo dei vincoli normativi rende l’intera gestione labile e passibile di sanzione.

La nostra esperienza professionale ci ha mostrato, negli anni, che molto spesso i Produttori di rifiuti, che della gestione dei rifiuti non ne fanno il proprio core business ma subiscono tale gestione come effetto collaterale della propria attività, non sono sempre a conoscenza di tutte le disposizioni normative che gravitano intorno al deposito temporaneo e ciò, chiaramente, in un’azienda che intende raggiungere la compliance, crea una forte criticità che necessita di risoluzione.

A tal proposito abbiamo creato un Vademecum interamente dedicato al deposito temporaneo e rivolto ai Produttori iniziali di rifiuti che vogliono impostare correttamente il proprio deposito temporaneo ed essere anche coscienti di quali sono le soluzioni che il legislatore prevede per ogni casistica. In alcuni casi, come potrete leggere nella guida, le soluzioni fanno riferimento anche a norme di vecchia data ma non ancora abrogate; in altri casi invece si tratta di usare semplicemente il buon senso.

Avere a disposizione una guida che accompagni l’imprenditore, o il RSPP o il preposto, nella corretta gestione dei rifiuti diventa un valido supporto quotidiano per poter effettuare verifiche interne o impostare nuovi sistemi di gestione che siano compliance.

Abbiamo cercato di scrivere una guida che avesse un linguaggio semplice ed accessibile e che si ponga realmente come un valido supporto per le attività aziendali ben consci che, molto spesso, le imprese sono concentrate molto sui propri progetti aziendali con il rischio di non dedicare la giusta attenzione anche alla gestione dei rifiuti la quale, con le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, crea delle forti criticità.

A volte sono sufficienti pochissimi gesti per mettere al riparo da rischi la propria azienda.

Ambiente&Rifiuti è come sempre a disposizione dei propri clienti per supportarli in ogni fase della corretta gestione rifiuti, anche nella corretta implementazione e gestione del deposito temporaneo.

Scarica ora la tua copia del “Vademecum Gestione Deposito Temporaneo Rifiuti” ed inizia ad adeguare il tuo deposito temporaneo ed evita sanzioni.

In caso di necessità i nostri consulenti sono sempre a tua completa disposizione e puoi contattarci tramite l’area contatti

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la corretta gestione dei rifiuti

 

Pausa estiva terminata…si torna alla compliance

Con il rientro dalla pausa estiva è tempo di riprendere le ordinarie attività lavorative e tra queste rientrano anche quelle relative alla compliance normativa in tema di gestione dei rifiuti.

Per evitare di ritrovarsi con una mole di lavoro ingestibile, il consiglio che diamo, come ogni anno, è quello di ritagliarsi del tempo per verificare che, alla ripresa delle attività, l’intero sistema di gestione dei rifiuti aziendale sia in perfetto ordine e pronto a ripartire.

All’interno di questo breve articolo vi lasciamo qualche suggerimento per fare una verifica interna e correggere eventuali criticità.

Il sopralluogo del deposito temporaneo è d’obbligo. In questo modo potremo verificare se la situazione presente prima della pausa estiva, in particolare se le ferie sono scaglionate per il personale, è ancora attuale.

Ricordiamo che quanto presente nel deposito temporaneo dovrebbe corrispondere con quanto indicato nel registro di carico e scarico. Pertanto il sopralluogo dovrebbe essere effettuato tenendo disponibile una sintesi delle giacenze registrate proprio sul nostro registro rifiuti.

Se dovessimo riscontrare delle anomalie, quali ad esempio, una produzione non registrata, dovremmo procedere con le relative annotazioni di carico. Anche in questo caso è opportuno ricordare che la norma impone un tempo massimo per le registrazioni di 10 giorni dalla produzione.

In aziende con una certa complessità gestionale è sempre utile avere a disposizione dei rapportini sui quali annotare periodicamente la produzione dei rifiuti prima di riportarli sul registro di carico e scarico.

Nel caso in cui invece dovessimo registrare una riduzione dei rifiuti rispetto a quanto annotato sul registro, prima della pausa estiva, allora dovremmo prodigarci nel verificare dove sono state lasciate le copie dei formulari mentre noi eravamo assenti.

La tracciabilità dei rifiuti è fondamentale, in particolare quando ci si assenta qualche giorno e la gestione dei rifiuti procede in autonomia anche senza la presenza fisica del referente designato.

Durante il sopralluogo del deposito temporaneo è sempre utile verificare che lo stesso sia correttamente segnalato e che ogni contenitore sia opportunamente etichettato secondo le disposizioni ambientali.

Non è insolito che durante la pausa estiva o al rientro dalla stessa, alcune buone abitudini tendano a perdersi ed è quindi necessario ricordare a tutti le procedure aziendali in essere per una perfetta compliance.

Se abbiamo provveduto ad avviare a recupero rifiuti poco prima della pausa, sarebbe utile verificare, ora a mente più lucida e senza la fretta che ci caratterizza prima di andare in ferie, se i formulari sono tutti compilati correttamente (se non lo abbiamo fatto prima), le copie accettate a destino rientrate regolarmente (la buona abitudine di richiedere ai trasportatori una copia digitale entro 48h dal conferimento permette di verificare subito eventuali criticità ed anomalie) e, buona norma sarebbe, fare un check della validità delle autorizzazioni dei nostri fornitori di servizi ambientali.

E’ importante rimarcare che è compito del Produttore verificare sempre, sin dalla sigla del contratto di servizio con trasportatori, intermediari ed impianti, che le autorizzazioni di tutti i soggetti che parteciperanno alla gestione dei nostri rifiuti, siano effettivamente in corso di validità e compatibili con i rifiuti che stiamo loro affidando.

A tal proposito riteniamo utile richiamare la Sentenza della Corte di Cassazione 30 Marzo 2023 n. 13310 con la quale si sottolinea l’obbligo per i Produttori di rifiuti di verificare che la targa del mezzo che prende in carico i nostri rifiuti, il giorno del ritiro, sia effettivamente autorizzata e preveda il trasporto del codice CER riportato sul formulario.

Ricorda: le responsabilità ambientali non sono delegabili.

Anche se tutti gli attori della filiera applicano un sistema di controllo incrociato delle autorizzazioni del soggetto che li precede e li segue nella filiera, l’errore umano di distrazione è sempre dietro l’angolo!

E ora che abbiamo fatto questo breve check delle nostre attività possiamo procedere con il verificare che tutto il nostro sistema di gestione sia effettivamente compliance.

  • Hai classificato correttamente i tuoi rifiuti?
  • Le analisi chimiche sono ancora valide?
  • Il tuo deposito temporaneo rispetta i dettami normativi del D.Lgs. 152/2006 nella sua gestione complessiva?
  • Le procedure aziendali per la gestione dei rifiuti sono aggiornate e soprattutto applicate? A che serve avere delle procedure se queste non vengono utilizzate?
  • Hai verificato se i tuoi rifiuti devono viaggiare in ADR?
  • Se hai risposto si alla domanda precedente, hai un consulente ADR che si supporti in tutte le fasi? Ricorda che la responsabilità delle informazioni da riportare sul formulario è tua e non del trasportatore.
  • I tuoi collaboratori sono formati nella gestione dei formulari? Ricorda che è tua responsabilità compilare il formulario e verificare che tutti i dati inseriti siano corretti e non del trasportatore. La norma, all’art. 193 comma 17, dispone che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione rifiuti dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Il Produttore di rifiuti, come primo attore della filiera, ha diverse responsabilità e deve prenderne coscienza al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire una corretta gestione dei rifiuti.

Pronti a ripartire?

Ambiente&Rifiuti come sempre è a vostra disposizione per fornirvi il supporto necessario per il raggiungimento della piena compliance normativa.

Dal 15 Giugno 2023 entra in vigore il RENTRI…e ora?

RENTRI entrata in vigore 15 Giugno 2023 - A&R

Rentri…tanto se ne è parlato, tanto se ne parla e tanto se ne parlerà a lungo tempo…visti i tempi necessari per raggiungere la piena operatività.

Il tanto atteso decreto RENTRI (Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 31/05/2023 ed entrerà in vigore il 15 Giugno 2023.

Visto il tanto allarmismo di questi giorni e le richieste di informazioni e chiarimenti che ci sono pervenute, appare doveroso cercare di dare qualche informazione in maniera chiara così da fugare quanti più dubbi possibili.

Il 15 Giugno 2023 è vero entreranno in vigore, formalmente, le disposizioni contenute nel decreto RENTRI, ma all’atto pratico per le imprese, i produttori di rifiuti, i trasportatori, intermediari ed impianti cosa cambia realmente dal giorno successivo? Al momento nulla!

Proprio per evitare l’effetto catastrofe creatosi con il SISTRI, il legislatore questa volta ha voluto procedere con molta più calma e per farlo ha scaglionato sin da subito le iscrizioni al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Infatti, con l’articolo 12 – Iscrizione al RENTRI – viene stabilito che i soggetti procedono all’iscrizione al RENTRI con le modalità di cui all’articolo 21 – Modalità operative – il quale a sua volta rimanda sin da subito (al comma 1) alla definizione entro 180 giorni dalla entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, le modalità di iscrizione al sistema, istruzioni per l’accesso e modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ecc….

Come si osserva quindi, le modalità di iscrizione sono già differite a 180 gg dal 15 Giugno 2023, auspicando ovviamente che il Ministero definisca entro tale data le procedure promesse, ma il vero punto di partenza, la data dalla quale ci si potrà iscrivere e si dovrà iniziare ad usare il sistema RENTRI è definita dall’articolo 13 – Tempistiche di iscrizione che, per evitare i click-day del SISTRI, definisce i blocchi di partenza:

  1. A decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (dal 15/12/2024 al 13/02/2025) procedono all’iscrizione enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori obbligati all’iscrizione (impianti di trattamento, trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale, intermediari di rifiuti pericolosi, consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti)
  2. A decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi ( dal 15/06/2025 al 14/08/2025) procedono all’iscrizione enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
  3. A decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi ( dal 15/12/2025 al 13/02/2026) procedono all’iscrizione tutti gli altri soggetti non inclusi nei primi due scaglioni.

Cosa fare quindi nel frattempo? Innanzitutto non farsi prendere dal panico o preoccuparsi eccessivamente. Sicuramente è opportuno rimanere aggiornati sul tema, monitorando i propri canali di fiducia. Infatti, nel corso dei prossimi mesi assisteremo alla pubblicazione di manuali d’uso, guide, istruzioni e tutto ciò che sarà necessario per poter procedere sia all’iscrizione che alla gestione operativa. Conoscere questi documenti e studiarli sarà il primo passo per poter approcciare senza timore il RENTRI. Ambiente&Rifiuti promuoverà, tramite i propri canali, sessioni di aggiornamento e formazione per essere, come sempre, al fianco dei propri clienti e partner e supportandoli in ogni fase preparatoria al RENTRI.

Man mano che le istruzioni operative saranno pubblicate, le software house (si perché il RENTRI non è un gestionale e andrà gestito tramite un software di cui l’iscritto dovrà dotarsi) dovranno man mano procedere con la realizzazione dei propri sistemi di interoperabilità per permettere a tutti i propri utenti di trasmettere i dati al RENTRI e procedere con la compilazione della documentazione richiesta per legge.

Come sempre consigliamo vivamente di leggere il testo di legge anche solo per comprendere, a grandi linee, quale sarà il funzionamento del RENTRI, anche se, occorre ammetterlo, è un continuo rimando ai successivi articoli del decreto stesso e a decreti direttoriali che dovranno essere pubblicati.

Assisteremo ad una rivoluzione della tracciabilità dei rifiuti? La risposta è si ovviamente. Passeremo da un sistema di tracciabilità dei rifiuti interamente cartaceo ed obsoleto ad un sistema più evoluto e digitale con la possibilità di tracciare ogni nostra singola azione. Dovremo rivedere l’intero impianto di gestione dei rifiuti odierno, a volte troppo lento nella trasmissione dei dati a tutti i soggetti interessati e sperare che non si venga a creare, nuovamente, quanto abbiamo vissuto con il SISTRI.

Leggendo il decreto infatti non si può non pensare che l’intero sistema poteva essere reso più snello e meno complesso e macchinoso, partendo dalle firme digitali, al dover assicurare sempre una linea internet funzionante ecc… Forse avremo a disposizione una serie di eccezioni come accadde per il SISTRI?

Sarà interessante vedere come il legislatore deciderà di gestire il doppio binario che verrà a crearsi tra quanti saranno iscritti al RENTRI e quanti non lo saranno e di conseguenza quale sarà l’aggravio di lavoro a carico degli operatori logistici i quali, proprio come avvenne in passato, videro duplicare il proprio lavoro.

Ecco perché è importante restare sempre aggiornati sul tema.

Tornando al tema della rivoluzione della tracciabilità dei rifiuti, uno degli aspetti più importanti riguarda l’abolizione dei decreti DM 145/98 e DM 148/98 (a decorrere dall’iscrizione del primo blocco di soggetti obbligati) che in questi anni ci hanno fatto da guida a favore di nuove disposizioni di legge che dovranno disciplinare i nuovi modelli di registro di carico e scarico e dei nuovi formulari di identificazione dei rifiuti.

Auspichiamo che la ricerca della tracciabilità perfetta dei rifiuti non si trasformi nell’inseguimento di una chimera a discapito di tutti i soggetti della filiera.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Interpello Centri di Raccolta Comunali – risponde il MASE

In data 3/05/2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato risposta all’istanza di interpello della Città Metropolitana di Genova in merito ai seguenti aspetti:

Se presso i centri di raccolta, così come definiti dall’art. 183 comma 1, lett. mm) del D.Lgs. 152/2006, l’attività di raggruppamento possa interessare rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, anche di comuni diversi da quelli del centro di raccolta dove viene effettuato il raggruppamento, o se, al contrario sia obbligatorio da parte di un centro di raccolta, a valle del raggruppamento effettuato a seguito del solo conferimento dei rifiuti da parte della raccolta operata nel territorio di riferimento o da parte dei detentori privati, effettuare il conferimento diretto ad un impianto autorizzato per il trattamento e recupero dei rifiuti.

Il quesito posto è molto interessante per chi si occupa di rifiuti urbani e di centri di raccolta e la risposta del MASE offre un punto di vista autentico su come debba essere gestita la situazione descritta nel quesito stesso al fine di evitare errori di gestione.

 

Il MASE ha argomentato il proprio riscontro partendo dai seguenti riferimenti normativi:

  • l’art. 183, comma 1, lettera mm) definisce il “centro di raccolta” come “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  • l’art. 196, comma 1, lettera b) che, tra i compiti della Regione in materia di rifiuti, riporta: “la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti (…)”;
  • M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e dal d.lgs. 116/2020, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, e successive modifiche, ed il particolare:
    • l’art. 1, nell’individuare il campo di applicazione, specifica che i centri di raccolta comunali o intercomunali “sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”;
    • l’art. 2, comma 1, stabilisce che la realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta deve essere eseguito “in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia”.
    • l’art. 2, comma 2, stabilisce che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni dell’Allegato I che costituisce parte integrante del decreto;
    • l’Allegato I al punto 4.2 riporta l’elenco delle tipologie di rifiuti che possono essere conferite nei centri di raccolta;
    • l’Allegato I al punto 7, stabilisce che “la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi”.

Ciò premesso, come sappiamo, i soggetti abilitati al conferimento presso i centri di raccolta sono:

  • utenze domestiche e non domestiche (anche attraverso il gestore del servizio pubblico) produttrici di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati (secondo la vecchia definizione)
  • altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (il rifiuto d’obbligo per questa categoria di soggetti è rappresentata dai distributori di AEE secondo gli obblighi di cui al DM 65 del 8 Marzo 2010)

Il regolamento comunale abilita il CDR al raggruppamento dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Il trasporto agli impianti di destino è da effettuarsi tenendo conto che il deposito, per ogni frazione merceologica non deve superare i tre mesi, tranne nel caso della frazione organica umida per la quale il tempo massimo di deposito è di 72 ore.

Il comune territorialmente competente verifica la rispondenza del progetto del CDR alle disposizioni normative dell’allegato I al DM 8 Aprile 2008 e ne valuta la conformità con la normativa urbanistica e edilizia. La realizzazione del CDR non richiede alcun titolo abilitativo, in quanto non classificabile come impianto di recupero/smaltimento dei rifiuti (quindi nei CDR non è possibile svolgere alcuna attività sui rifiuti ad eccezione del raggruppamento degli stessi. Eventuali attività di cernita, selezione, smontaggio ecc… ricordiamo che devono essere autorizzate).

L’attività descritta nel quesito, il raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, potrebbe configurarsi, secondo il Ministero, come un ampliamento delle attività rispetto a quanto descritto all’art. 2 comma 1 del DM 8 Aprile 2008. Infatti, secondo il MASE, ciò comporterebbe che:

  • il CDR accoglierebbe i rifiuti provenienti da soggetti diversi da quelli previsti
  • il limite temporale del deposito dovrebbe tenere in considerazione i maggiori volumi e le tipologie di rifiuti conferiti da altri centri di raccolta, quindi presupposti differenti rispetto alle valutazioni iniziali
  • i requisiti tecnico-gestionali previsti potrebbero non essere più adeguati rispetto alle attività svolge nel centro
  • la tracciabilità (che ricordiamo essere fondamentale per una corretta gestione dei rifiuti) verrebbe compromessa.

L’attività rappresentata nell’istanza di interpello, discostandosi dalle disposizioni del DM 8 Aprile 2008, seppur rientrando nell’ambito della raccolta di cui all’art. 183 comma 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006, si configura pertanto come trasferimento e stazionamento di rifiuti, conseguentemente soggetta a regolamentazione e autorizzazione della Regione o dell’autorità ad essa delegata, secondo quanto disposto dall’art. 196, comma 1 lett. b).

Il MASE precisa inoltre che la realizzazione/gestione sul territorio dei centri di raccolta è oggetto di pianificazione locale e che, nell’integrarsi al sistema di gestione dei rifiuti, deve tener conto dei flussi dei rifiuti prodotti, dell’accessibilità da parte dell’utenza e dei mezzi utili al ritiro e al successivo trasporto agli impianti di trattamento e recupero. Inoltre, l’individuazione delle tipologie di rifiuti conferibili nel singolo centro di raccolta deve essere svolta a seguito di una specifica analisi che, valutando i benefici economici e ambientali, tenga conto degli effettivi bisogni del territorio (ad es. previsione quantità di rifiuti raccolti), anche in relazione alla presenza di altre strutture con le medesime caratteristiche.

Sulla base di quanto indicato dal MASE quindi, la gestione di Centri di Raccolta che possano accogliere rifiuti provenienti da altri comuni, così come descritto nel quesito di interpello, richiede una analisi di base attenta e molto più ampia di quella necessaria per un singolo CDR a servizio di un singolo comune ed inoltre, è necessario richiedere specifica autorizzazione.

Scarica il testo dell’interpello

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei rifiuti

Interpello MASE: luogo di custodia del registro e sanzioni

Il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica ha fornito riscontro alla richiesta di interpello della Provincia di Macerata, sulla richiesta di chiarimenti sulla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservazione degli obblighi di conservazione del registro di carico e scarico rifiuti di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/2006.

Secondo quanto riportato nella richiesta di interpello, esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ., sez. III, 20.09.2013, n. 21648) che sostiene come la conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in un luogo diverso da quello previsto dall’articolo 190, comma 10, del D.lgs. 152/2006 costituisca una violazione dell’obbligo di tenuta del registro. Tuttavia, un orientamento giurisprudenziale più recente (Cass. Pen., sez. III, 24.02.2017, n. 9132) afferma che la tenuta dei registri presso uno studio professionale non può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 258, comma 2, del D.lgs. 152/2006. Secondo questa interpretazione, l’omessa tenuta dei registri si riferisce esclusivamente alla loro mancata compilazione, indipendentemente dal luogo in cui sono conservati.

La Provincia di Macerata ritiene che, alla luce di questa recente pronuncia della Suprema Corte, l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento, sebbene previsto direttamente dall’articolo 190 del D.lgs. 152/2006, possa essere considerato una norma giuridica imperfetta. Questa interpretazione porterebbe a una situazione in cui una condotta, pur vietata, non integra gli estremi di alcun illecito amministrativo o penale, rendendo vano il precetto di legge. Pertanto, la Provincia di Macerata chiede un univoco indirizzo interpretativo per garantire l’esatta applicazione di questa normativa.

Questi i riferimenti normativi indicati dal richiedente:

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

  • 190, comma 1: “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché’ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché’, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193”;
  • 190, comma 10: “I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto”;
  • 258, comma 2: “Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché’ nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore”.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito alcune considerazioni in merito all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, disciplinato dall’articolo 190 del D.lgs. 152/2006, nonché alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 258, comma 2, del medesimo decreto.

L’articolo 190, comma 1, del D.lgs. 152/2006 stabilisce l’obbligo generale di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti per i soggetti individuati dalla norma. Successivamente, il comma 10 del medesimo articolo dispone che i registri devono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e dei commercianti e intermediari. Inoltre, i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere conservati presso la sede legale del gestore dell’impianto.

L’articolo 258, comma 2, del D.lgs. 152/2006 prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico. La norma richiede che il registro sia conservato nei luoghi indicati dall’articolo 190, comma 10, al fine di consentire un immediato e efficace controllo sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro presso l’impianto può permettere agli organi di controllo di verificare la regolare tenuta del registro.

Luoghi di tenuta del registro di carico e scarico:

  • Impianto di produzione
  • Impianto di stoccaggio
  • Impianto di recupero e/o smaltimento
  • Sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto
  • Sede operativa dei commercianti e degli intermediari

I registri relativi a impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.

Pertanto, se i registri vengono conservati in luoghi diversi da quelli indicati dalla normativa, si configurerebbe una tenuta irregolare e incompleta del registro, non conforme alla normativa vigente. Di conseguenza, tale condotta potrebbe essere rilevante ai fini delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 258, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

È importante sottolineare che le considerazioni sopra riportate sono state fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006. Si precisa inoltre che tali considerazioni sono valide e pertinenti in relazione al quesito formulato, senza riferimenti specifici a procedure o procedimenti giurisdizionali in corso o in evoluzione.

Riscontro interpello MASE registro c/ rifiuti

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