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Batterie: il D.Lgs. 10 febbraio 2026 n. 29 adegua la normativa italiana al Regolamento europeo 1542/2023
Con il Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29, l’Italia ha completato il percorso di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.
Il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di transizione verso un modello più sostenibile di gestione delle batterie lungo l’intero ciclo di vita: dalla progettazione alla raccolta, fino al recupero dei materiali.
Il nuovo quadro normativo europeo, infatti, introduce regole molto più stringenti rispetto al passato e supera definitivamente la Direttiva 2006/66/CE, introducendo un sistema armonizzato applicabile a tutte le batterie immesse sul mercato europeo.
Il nuovo quadro europeo sulle batterie
Il Regolamento (UE) 2023/1542, entrato in vigore nel 2023 e applicabile progressivamente dal 2024, disciplina l’intero ciclo di vita delle batterie con l’obiettivo di rafforzare l’economia circolare e ridurre l’impatto ambientale del settore.
Il regolamento si applica a tutte le principali categorie di batterie:
- batterie portatili
- batterie per veicoli (incluse quelle per veicoli elettrici)
- batterie per mezzi di trasporto leggeri
- batterie industriali
- batterie integrate in apparecchiature o prodotti.
Tra gli obiettivi principali del regolamento vi sono:
- incremento dei tassi di raccolta delle batterie esauste
- aumento delle percentuali di recupero dei materiali critici
- introduzione di nuovi requisiti di sostenibilità e tracciabilità.
Il ruolo del decreto legislativo italiano
Poiché il regolamento europeo è direttamente applicabile negli Stati membri, il decreto legislativo nazionale non serve a recepirlo, ma a coordinare e adeguare l’ordinamento interno.
Il D.Lgs. 29/2026 interviene quindi principalmente su alcuni aspetti chiave:
- definizione delle autorità competenti e dei sistemi di controllo
- coordinamento con la normativa nazionale esistente (in particolare il D.Lgs. 188/2008)
- disciplina del registro dei produttori di batterie
- regolazione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR)
- definizione del sistema di vigilanza e sanzioni.
In questo modo viene costruito il quadro nazionale necessario per rendere operativi gli obblighi previsti dal regolamento europeo.
Responsabilità estesa del produttore
Uno degli elementi centrali della nuova disciplina riguarda la responsabilità estesa del produttore (EPR).
I produttori di batterie che immettono prodotti sul mercato italiano devono garantire:
- la raccolta dei rifiuti di batterie
- il loro trattamento e riciclo
- il finanziamento delle attività di gestione.
Il decreto conferma la possibilità per i produttori di adempiere a tali obblighi:
- individualmente
- attraverso sistemi collettivi di gestione.
Ricordiamo che i Produttori di batterie sono:
«produttore»: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza:
| UN) | è stabilito in uno Stato membro e fabbrica batterie apponendovi il proprio nome o marchio oppure fa progettare o fabbricare batterie e le forniture per la prima volta apponendovi il proprio nome o marchio, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di detto Stato membro; |
| B) | è stabilito in uno Stato membro e, nel territorio di detto Stato membro, rivende apponendovi il proprio nome o marchio batterie fabbricate da terzi, su cui il nome o il marchio di tali altri fabbricanti non appare, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli; |
| C) | è stabilito in uno Stato membro e fornisce batterie per la prima volta in detto Stato membro, a titolo professionale, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; o |
| D) | vende batterie in uno Stato membro, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo; |
Nuovi obiettivi di raccolta e riciclo
Il nuovo quadro normativo introduce anche obiettivi più ambiziosi di raccolta e recupero.
Ad esempio, per le batterie portatili sono previsti tassi di raccolta crescenti nel tempo:
- 63% entro il 2027
- 73% entro il 2030.
Analogamente sono fissate soglie minime per il recupero dei materiali strategici contenuti nelle batterie, tra cui:
- litio
- cobalto
- nichel.
Tracciabilità e sostenibilità delle batterie
Uno degli aspetti più innovativi del regolamento riguarda la tracciabilità delle batterie lungo il loro ciclo di vita.
Il nuovo sistema europeo introduce infatti:
- requisiti di informazione e etichettatura
- sistemi di tracciabilità digitale delle batterie
- obblighi di due diligence sulla catena di approvvigionamento delle materie prime.
Questi strumenti sono pensati per garantire maggiore trasparenza nella filiera e ridurre i rischi ambientali e sociali legati all’estrazione dei materiali.
Impatti operativi per le imprese
Il nuovo quadro normativo avrà effetti rilevanti su diversi soggetti della filiera:
- produttori e importatori di batterie
- produttori di apparecchiature contenenti batterie
- distributori
- sistemi collettivi di gestione
- operatori della raccolta e del trattamento dei rifiuti di batterie.
Per molte imprese sarà necessario adeguare:
- i sistemi di registrazione e tracciabilità dei prodotti
- le procedure di gestione dei rifiuti di batterie
i sistemi di reporting ambientale.
Un cambiamento strutturale nel settore delle batterie
Il D.Lgs. 29/2026 non rappresenta soltanto un aggiornamento normativo.
Si tratta, piuttosto, di un tassello fondamentale nel processo di trasformazione del settore delle batterie verso un modello più sostenibile, coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo e con lo sviluppo della mobilità elettrica.
La crescente diffusione delle batterie – in particolare quelle al litio – rende infatti sempre più strategica la gestione corretta dell’intero ciclo di vita, dalla produzione al recupero dei materiali.
D.Lgs. 188/2008 vs Regolamento (UE) 2023/1542
| Tema | D.Lgs. 188/2008 (vecchio sistema) | Regolamento (UE) 2023/1542 |
| Strumento normativo | Recepisce la Direttiva 2006/66/CE | Regolamento europeo direttamente applicabile negli Stati membri |
| Approccio normativo | Focus principalmente sulla gestione dei rifiuti di batterie | Disciplina l’intero ciclo di vita della batteria: progettazione, produzione, utilizzo, raccolta e riciclo |
| Campo di applicazione | Batterie portatili, industriali e per veicoli | Esteso a 5 categorie: portatili, SLI, industriali, batterie per veicoli elettrici, batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT) |
| Responsabilità del produttore | Responsabilità estesa del produttore (EPR) principalmente sulla fase di fine vita | EPR rafforzata con obblighi lungo tutto il ciclo di vita della batteria |
| Progettazione e sostenibilità | Requisiti limitati | Introduzione di criteri su impronta di carbonio, contenuto riciclato, prestazioni e durata |
| Tracciabilità | Sistema documentale tradizionale | Passaporto digitale della batteria e sistemi di tracciabilità digitale |
| Informazioni al consumatore | Obblighi di etichettatura limitati | Nuove etichette, QR code e dati digitali accessibili |
| Materie prime | Nessun obbligo specifico sulla catena di approvvigionamento | Due diligence obbligatoria sulle materie prime critiche (litio, cobalto, nichel ecc.) |
| Obiettivi di raccolta | Obiettivi limitati e statici | Obiettivi progressivi di raccolta e riciclo più ambiziosi |
| Struttura normativa | Direttiva con ampia discrezionalità degli Stati | Regolamento armonizzato valido in tutta l’UE |
Timeline delle scadenze del Regolamento Batterie (fino al 2031)
2023
- 17 agosto 2023
Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1542.
2024
- 18 febbraio 2024
Inizio applicazione generale del regolamento. - 18 agosto 2024
Entrano in vigore: - requisiti di etichettatura
- obblighi di informazione ai consumatori
- procedure di valutazione della conformità.
2025
- 18 febbraio 2025
Obbligo di dichiarazione dell’impronta di carbonio per le batterie dei veicoli elettrici. - 18 agosto 2025
Entrata in vigore delle norme sulla gestione dei rifiuti di batterie e piena sostituzione della direttiva precedente.
2026
- 18 febbraio 2026
Obbligo di dichiarazione della carbon footprint per batterie industriali ricaricabili.
2027
- 18 febbraio 2027
Introduzione obbligatoria del Battery Passport per: - batterie per veicoli elettrici
- batterie industriali > 2 kWh.
- 18 agosto 2027
Applicazione degli obblighi di due diligence sulla filiera delle materie prime (litio, cobalto, nichel).
2030
- Obiettivo di raccolta batterie portatili: 73% (target europeo).
2031
- Ulteriore rafforzamento dei requisiti su:
- contenuto minimo di materiali riciclati
- prestazioni e durata delle batterie
- maggiore integrazione dei sistemi di tracciabilità digitale.
Un aspetto strategico spesso sottovalutato
La vera rivoluzione del regolamento non riguarda solo il riciclo.
La trasformazione è digitale e industriale:
- passaporto digitale della batteria
- tracciabilità dei materiali
- dati ambientali verificabili
- integrazione con supply chain e riciclo.
In prospettiva, il sistema europeo delle batterie diventerà uno dei primi settori completamente tracciati lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.
Una parte particolarmente rilevante del decreto è rappresentata dal Capo V, dedicato alla gestione dei rifiuti di batterie.
Se il Regolamento (UE) 2023/1542 definisce il quadro normativo europeo lungo l’intero ciclo di vita delle batterie, il decreto legislativo nazionale ha il compito di organizzare operativamente il sistema italiano di raccolta, trattamento e monitoraggio dei rifiuti di batterie.
Il Capo V interviene quindi su alcuni elementi strutturali della filiera.
Registro dei produttori di batterie
Il decreto conferma il ruolo centrale del registro nazionale dei produttori di batterie, strumento essenziale per la gestione del sistema di responsabilità estesa del produttore.
Il registro raccoglie informazioni relative a:
- produttori e importatori di batterie
- quantità di batterie immesse sul mercato
- quantità di rifiuti raccolti e avviati a trattamento
- sistemi collettivi di gestione.
Questi dati consentono di verificare il rispetto degli obblighi normativi e di monitorare il raggiungimento degli obiettivi europei.
Responsabilità estesa del produttore
Il decreto rafforza il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR).
I produttori di batterie che immettono prodotti sul mercato nazionale devono garantire:
- la raccolta dei rifiuti di batterie
- il finanziamento delle operazioni di trattamento e riciclo
- il corretto funzionamento del sistema di gestione.
Gli obblighi possono essere adempiuti:
- individualmente, oppure
- tramite sistemi collettivi di gestione.
Il ruolo del Centro di Coordinamento Batterie
Il Capo V attribuisce un ruolo centrale al Centro di Coordinamento Batterie, che rappresenta il principale organismo di coordinamento del sistema nazionale.
Le sue funzioni includono:
- coordinamento dei sistemi collettivi
- organizzazione della rete nazionale di raccolta
- monitoraggio dei flussi di rifiuti di batterie
- supporto alle autorità pubbliche nel controllo del sistema.
Il Centro di Coordinamento costituisce quindi il punto di raccordo tra produttori, sistemi collettivi e amministrazioni pubbliche.
Rete dei punti di raccolta
Il decreto disciplina anche la struttura della rete dei punti di raccolta dei rifiuti di batterie, che costituisce l’infrastruttura operativa del sistema.
I punti di raccolta possono ricevere diverse categorie di batterie a fine vita, tra cui:
- batterie portatili
- batterie per mezzi di trasporto leggeri
- batterie industriali
- batterie per veicoli elettrici.
Per operare nel sistema, i punti di raccolta devono stipulare un contratto con i produttori o con i sistemi collettivi, oppure aderire agli accordi previsti con il Centro di Coordinamento Batterie.
Trattamento e recupero dei materiali
Il decreto stabilisce inoltre obblighi specifici per gli operatori che effettuano il trattamento dei rifiuti di batterie.
Tra gli obiettivi principali vi è il recupero dei materiali strategici contenuti nelle batterie, in particolare:
- litio
- cobalto
- nichel
La gestione dei rifiuti di batterie assume quindi un ruolo centrale anche nella strategia europea di approvvigionamento delle materie prime critiche.
Monitoraggio e trasmissione dei dati
Il sistema prevede infine un meccanismo strutturato di raccolta e trasmissione delle informazioni relative ai flussi di batterie.
I dati riguardano in particolare:
- quantità di batterie immesse sul mercato
- quantità di rifiuti raccolti
- risultati delle operazioni di riciclo.
Il Ministero dell’Ambiente, con il supporto di ISPRA e del Centro di Coordinamento Batterie, provvede a trasmettere queste informazioni alla Commissione europea.
Una trasformazione della filiera delle batterie
Il Capo V del D.Lgs. 29/2026 non introduce semplicemente nuove disposizioni operative.
In realtà rappresenta il tassello nazionale che consente di rendere effettivi gli obiettivi del Regolamento (UE) 2023/1542, rafforzando:
- la responsabilità dei produttori
- l’efficienza del sistema di raccolta
- la tracciabilità dei flussi di rifiuti di batterie
- il recupero delle materie prime strategiche.
In un contesto caratterizzato dalla crescente diffusione delle batterie – in particolare quelle al litio – la gestione dei rifiuti di batterie diventa infatti un elemento chiave della transizione verso un’economia circolare e della sicurezza delle catene di approvvigionamento europee.
Batterie, rifiuti e ADR: una filiera che diventa sempre più integrata
La crescente diffusione delle batterie, in particolare quelle al litio, sta trasformando profondamente l’intero sistema di gestione dei rifiuti.
Non si tratta più soltanto di un tema ambientale. Le batterie rappresentano oggi un nodo industriale e strategico, al centro della transizione energetica, della mobilità elettrica e della sicurezza delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche.
In questo contesto, la gestione dei rifiuti di batterie non può più essere considerata una fase marginale del ciclo di vita del prodotto. Al contrario, diventa un passaggio fondamentale per:
- recuperare materiali strategici come litio, cobalto e nichel
- garantire la sicurezza nella gestione e nel trasporto di rifiuti ad elevato rischio tecnologico
- assicurare la tracciabilità dei flussi lungo l’intera filiera.
Proprio per questo motivo il nuovo quadro normativo europeo – costruito attorno al Regolamento (UE) 2023/1542 – introduce un approccio molto più ampio rispetto al passato: non più solo gestione del rifiuto, ma governo dell’intero ciclo di vita della batteria.
In questo scenario, anche la normativa sul trasporto delle merci pericolose assume un ruolo sempre più rilevante. I rifiuti di batterie, infatti, rientrano frequentemente nel campo di applicazione della normativa ADR, rendendo necessario un coordinamento sempre più stretto tra:
- classificazione del rifiuto
- gestione documentale
- condizioni di trasporto
- requisiti di sicurezza.
Il D.Lgs. 29/2026, coordinando il sistema nazionale con il regolamento europeo, rappresenta quindi un passaggio importante verso un modello di gestione più strutturato, nel quale rifiuti, sicurezza e tracciabilità diventano elementi inseparabili della stessa filiera.
Per le imprese e per gli operatori del settore, questo significa una cosa molto concreta: la gestione delle batterie – e dei relativi rifiuti – richiederà sempre più competenze integrate tra normativa ambientale, logistica e sicurezza del trasporto.
Una trasformazione che è già iniziata e che nei prossimi anni sarà destinata ad accelerare.
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