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Gas Radon Puglia – Solo il 30% delle imprese ha avviato il monitoraggio

Pubblicato l’11 Luglio 2018

Entro il mese di novembre 2018 tutte le attività aperte al pubblico in Puglia ubicate al piano terra, interrato e seminterrato devono procedere al monitoraggio del Gas Radon in base a quanto stabilito dalla L.R. 30/2016 e s.m.i. .

A differenza di quanto accade con l’inadempimento di altre norme, le attività che non procederanno alla rilevazione del Gas Radon nei propri locali non rischiano una sanzione amministrativa ma la perdita del titolo di agibilità dell’immobile il che potrebbe tradursi per molte imprese in un collasso economico della propria attività.

A rischio di chiusura sono oltre 200 mila attività tra negozi, alberghi, strutture ricettive e laboratori artigiani.

Come evitare che durante un controllo da parte degli organi di vigilanza venga sospeso il titolo di agibilità dell’immobile?

E’ necessario avviare una campagna annuale, divisa in due semestri, del monitoraggio del Gas Radon.

La nostra struttura è al vostro completo servizio per assistervi e fornirvi un servizio completo:

  • Monitoraggio del Gas Radon;
  • Analisi di laboratorio dei dosimetri installati;
  • Elaborazione dei dati di laboratorio per il calcolo del livello di esposizione al Gas Radon e la sua concentrazione;
  • Elaborazione della relazione tecnica da inviarsi al comune di competenza ed all’ARPA.

Se vuoi maggiori informazioni puoi contattarci via mail: commerciale@ambiente-rifiuti.com o chiamare uno dei nostri recapiti. In breve sulla base delle poche informazioni che ti richiederemo svilupperemo per te un preventivo personalizzato in base alle tue esigenze.

Il monitoraggio del Gas Radon può essere un costo per la tua impresa oppure una forma di investimento per la salute dei tuoi lavoratori e dei tuoi clienti.

Grazie al progetto Radon OFF, per le attività che vorranno affidarsi alle nostre competenze nel settore, oltre all’avvio del monitoraggio è prevista l’attribuzione del marchio Radon OFF che identificherà la tua impresa come virtuosa ed attenta alla salute dei tuoi lavoratori e dei tuoi clienti.

Se non sai cosa sia il Gas Radon e vuoi saperne di più, ti consiglio di leggere il resto dell’articolo.

Il Gas Radon è un gas naturale radioattivo sprigionato dal sottosuolo, inodore ed incolore che costituisce la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti per la popolazione mondiale.

Nonostante si accusi il Gas Radon di essere un killer silenzioso esso è in realtà poco reattivo da un punto  di vista chimico, i veri killer sono i suoi figli, Polonio, Bismuto e Piombo che si formano dal decadimento del Radon.

Essi sono molto più reattivi ed una volta formatisi vengono veicolati all’interno del corpo umano grazie a particelle di fumo, vapore acqueo, polveri ecc…

Giunti a livello polmonare queste sostanze si fissano ai tessuti e continuano ad emettere particelle alfa in grado di danneggiare il DNA delle cellule in modo irreversibile.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il Radon come cancerogeno di prima classe per l’Uomo.

Questa breve premessa era doverosa per poter spiegare, più avanti, perché la Regione Puglia, prima regione in Italia, abbia obbligato tutte le attività aperte al pubblico al monitoraggio di questo gas.

Diamo ora uno sguardo più da vicino alla problematica per comprendere insieme in quali luoghi questo gas  è più probabile che si presenti in concentrazioni maggiori.

I risultati degli studi medici hanno dimostrato che:

  • Il rischio di tumore polmonare attribuibile al gas radon aumenta proporzionalmente all’aumentare della sua concentrazione;
  • Il rischio di tumore polmonare attribuibile al gas radon aumenta proporzionalmente alla durata dell’esposizione;
  • L’aumento del rischio di cancro avviene proporzionalmente rispetto alla “normale” frequenza dei tumori polmonari;
  • A parità di concentrazione di radon e durata dell’esposizione, il rischio di tumore polmonare è molto più alto per i fumatori (cica 25 volte) rispetto ai non fumatori.

La Regione Puglia con questa norma intende assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dall’esposizione alle concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approverà il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato, in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero della salute (PNR).

Il Piano sarà predisposto con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e dell’Autorità di bacino della Puglia, eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia.

I contenuti del Piano Regionale Radon

  • L’aggiornamento (o l’individuazione) delle aree a rischio
  • L’individuazione degli edifici a rischio
  • Criteri, prescrizioni e modalità per il risanamento degli edifici
  • Limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, prescrizioni costruttive e accorgimenti tecnici da  osservare nelle nuove edificazioni, con particolare  attenzione nelle aree a rischio di cui alla lettera a)
  • Realizzazione e gestione di una banca dati delle misure di radon, come strumento per le iniziative di prevenzione
  • Studi aggiornati sull’incidenza del gas radon rispetto all’insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con Osservatorio Epidem. Regionale e l’ISS
  • La definizione di un sistema di informazione della popolazione dei rischi connessi all’esposizione al radon
  • Il procedimento di monitoraggio periodico e anche differenziato per destinazioni urbanistiche a maggiore rischio

Entro un anno dall’approvazione del Piano, anche per stralcio, i comuni, la Città metropolitana, le province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale, integrando le relative norme tecniche difformi.

Cosa fare per tutelare sé stessi, i propri lavoratori, la propria clientela?

La Legge Regionale impone a tutti gli edifici strategici di cui al DM 14/01/2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne nonché per gli edifici esistenti ed aperti al pubblico (sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il      superamento del limite dimensionale previsto per     l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione) di procedere ad avviare le misurazioni delle concentrazione di gas radon su base annuale entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per tali edifici l’obbligo è valido se i locali sono ubicati a piano terra, interrati e seminterrati.

Al termine della campagna di monitoraggio dovranno essere trasmessi gli atti ,entro un mese, al comune interessato ed all’ARPA Puglia.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a 30 giorni, pena la  sospensione  della certificazione di agibilità.

Se l’esito delle misurazioni del livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite di 300 Bq/mc, il proprietario dell’immobile presenta al Comune interessato entro sessanta giorni, un piano di risanamento con relativo crono-programma delle opere da realizzare entro un anno. Il piano di risanamento è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere della ASL competente.

Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, e con provvedimento espresso può essere disposto il conseguente sgombero forzoso dell’immobile.

Qualora il proprietario dell’immobile fosse lo stesso comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente.

Tutto chiaro? Proviamo a riassumere.

 

I soggetti interessati dalla norma sono:

 

  • Tutti gli edifici strategici (sedi di enti pubblici, scuole, ospedali, case di cura, caserme militari, asili, scuole di ogni ordine e grado ecc…)
  • Tutti gli edifici già esistenti a livello interrato, seminterrato e locali a piano terra, aperti al pubblico; ciò vuol dire che ogni attività commerciale aperta al pubblico è coinvolta dalla norma
  • Gli unici edifici esistenti esenti dalla norma, se aperti al pubblico, sono quelli con una superficie inferiore a 20 mq a condizione che tale locale non abbia connessioni con altre parti dell’edificio tale che il limite venga superato.

 

Tu rientri in queste categorie? Hai già avviato la tua campagna di monitoraggio?

Noi possiamo aiutarti grazie a radON.OFF

Cosa possiamo fare per te e la tua attività?

  • Sopralluogo preliminare ed acquisizione delle planimetrie dell’immobile;
  • Elaborazione del piano di monitoraggio dei tuoi locali;
  • Fornitura e posizionamento dei campionatori passivi conformi a quanto sancito dalla “Guida Tecnica per le misure di concentrazione media annua di radon in aria in luoghi di lavoro, abitazioni e luoghi aperti al pubblico” per la prima sessione di campionamento;
  • Rimozione ed invio al laboratorio di analisi dei campionatori passivi;
  • Posizionamento dei campionatori passivi per la seconda sessione di campionamento;
  • Rimozione ed invio al laboratorio di analisi dei campionatori passivi;
  • Ricezione dei rapporti di prova a firma di tecnico specializzato attestante la concentrazione di gas radon per ciascun ambiente monitorato e successiva elaborazione dei dati;
  • Redazione della relazione tecnica illustrativa relativa alla campagna di monitoraggio;
  • Invio della relazione di monitoraggio agli Enti preposti ai controlli (ARPA PUGLIA e Comune);
  • Attribuzione del marchio depositato radON.OFF

Il laboratorio a cui verranno inviati i campionatori passivi è un certificato laboratorio di rilevanza internazionale.

L’attribuzione del marchio radON.OFF garantirà ai tuoi clienti che la tua attività è Radon free.

La campagna di monitoraggio del Radon non è un ulteriore balzello imposto alle attività per fare cassa ma è uno strumento di prevenzione per te, i tuoi lavoratori ed i tuoi clienti. Essere certo che i locali in cui lavori tutto il giorno presenti concentrazioni di Radon inferiori ai limiti di legge (e di pericolosità per la salute) ti permetterà di lavorare più sereno e di evitare di perdere il certificato di agibilità dell’immobile con conseguente paralisi della tua attività.

Se vuoi maggiori informazioni o un preventivo gratuito, non esitare a contattarci.

Per ulteriori approfondimenti ti consigliamo di leggere gli altri articoli del Blog

Obbligo monitoraggio Gas Radon in Puglia

Gas Radon

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